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Документ 32010R0539
Regulation (EU) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management
Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
GU L 158 del 24.6.2010г., стр. 1—6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Вече не е в сила, Дата на изтичане на валидността: 31/12/2013; abrogato da 32013R1303
Отношение | Акт | Коментар | Част, до която се отнася | От | До |
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поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 41.1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 44 L2 frase 1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 40 PT D) | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 78.6 PT D) | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 55.4 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 41.2 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 55.3 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | modifica | articolo 78 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 48.3 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | aggiunta | articolo 93.2BI | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 78.2 PT A) | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | aggiunta | articolo 57.5 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 40 L1 frase 1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 56.3 L2 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | modifica | articolo 82.1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 67.2 PT B) | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 39 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 57.1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | aggiunta | articolo 78.6 PT E) | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 93.1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 94 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | complemento | articolo 88.3 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 44 L1 | 25/06/2010 | |
поправка | 32006R1083 | sostituzione | articolo 78.7 | 25/06/2010 |
Отношение | Акт | Коментар | Част, до която се отнася | От | До |
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отменен от | 32013R1303 |
24.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 158/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 539/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’attuale crisi economica e finanziaria ha generato grandi sfide per l’Unione. Anche se sono state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l’impatto della crisi finanziaria sull’economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini si avverte ampiamente solo ora. La pressione sulle risorse finanziarie nazionali sta aumentando e occorre adottare misure supplementari per attenuare questa pressione mediante la massimizzazione ed ottimizzazione dell’uso dei finanziamenti dell’Unione. |
(2) |
Al fine di facilitare la gestione dei fondi dell’Unione, di aiutare l’accelerazione degli investimenti negli Stati membri e delle regioni e di aumentare l’impatto dei finanziamenti sull’economia, è necessario semplificare ulteriormente le regole di gestione della politica di coesione. |
(3) |
Tenuto conto delle differenze tra il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione e tra gli obiettivi in relazione alla definizione dell’ambiente, è opportuno, per motivi di uniformità e di coerenza, applicare una soglia unica ai fini della definizione di un grande progetto. Tenuto conto dell’importanza degli investimenti nel settore dell’ambiente, compresi quelli al di sotto della soglia indicata nel presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire un controllo adeguato di tutti questi investimenti e informare la Commissione nel quadro delle relazioni annuali di attuazione dei programmi operativi. |
(4) |
È inoltre necessario prevedere la possibilità che un grande progetto sia coperto da più di un programma operativo, in modo da consentire l’attuazione di un tale progetto che copra diverse regioni e obiettivi. Ciò è particolarmente pertinente nel caso di investimenti rilevanti a livello nazionale o dell’Unione. |
(5) |
È necessario rendere disponibili gli strumenti di ingegneria finanziaria per le misure a favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, prendendo in considerazione l’importanza di queste misure nelle priorità nazionali e dell’Unione. |
(6) |
Al fine di agevolare l’adattamento dei programmi operativi per rispondere all’attuale crisi economica e finanziaria, gli Stati membri dovrebbero fornire un’analisi che giustifichi la revisione di un programma operativo invece di una valutazione. |
(7) |
Conformemente al principio di buona gestione finanziaria e alle regole vigenti a livello nazionale, le entrate generate dalle operazioni dovrebbero essere prese in considerazione al momento del calcolo del contributo pubblico. È necessario semplificare la verifica sulle entrate per allinearla con il ciclo completo di programmazione. |
(8) |
Per ragioni di certezza giuridica, è necessario chiarire che una spesa diviene ammissibile a partire dalla data della presentazione alla Commissione di una richiesta di revisione di un programma operativo solo se essa rientra in una nuova categoria di spese aggiunta al momento della revisione di tale programma operativo. |
(9) |
L’ambito di applicazione delle disposizioni sulla stabilità delle operazioni dovrebbe essere chiarito. È opportuno, in particolare, limitare l’applicazione di tali disposizioni, nella misura in cui riguardano azioni che rientrano nel quadro dell’assistenza fornita dal Fondo sociale europeo (FSE), alle azioni che ricadono nella sfera di applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato con un obbligo di mantenere l’investimento. È inoltre necessario escludere l’applicazione di tali disposizioni a operazioni che, dopo la conclusione, sono sottoposte ad una sostanziale modifica come risultato della cessazione dell’attività produttiva dovuta ad un fallimento. |
(10) |
È necessario chiarire e semplificare le informazioni richieste per il rapporto annuale sull’attuazione finanziaria di un programma operativo. È quindi opportuno allineare le informazioni finanziarie richieste nel rapporto annuale di attuazione di un programma operativo con le informazioni fornite nella dichiarazione di spesa e chiarire la definizione degli indicatori finanziari. |
(11) |
Per semplificare il pagamento degli anticipi ai beneficiari di un aiuto di Stato e per limitare i rischi finanziari associati a tale pagamento, dovrebbe essere ridefinito l’ambito delle garanzie ammissibili. |
(12) |
A causa di circostanze eccezionali e visto l’impatto grave e senza precedenti dell’attuale crisi economica e finanziaria sui bilanci degli Stati membri, è necessaria una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per gli Stati membri più gravemente colpiti dalla crisi, al fine di consentire, nel corso dell’attuazione dei programmi, un flusso monetario regolare e facilitare i pagamenti ai beneficiari. |
(13) |
I requisiti per le dichiarazioni di spesa concernenti gli strumenti di ingegneria finanziaria dovrebbero essere semplificati. In particolare, oltre ai costi di gestione anche le commissioni di gestione dovrebbero essere considerati come una spesa ammissibile. |
(14) |
Per motivi di coerenza, è opportuno che gli Stati membri riutilizzino gli importi corretti in un’operazione compresa in una chiusura parziale nel caso di irregolarità individuate dagli stessi Stati membri. |
(15) |
È opportuno prorogare il termine per il calcolo del disimpegno automatico dell’impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuale per il 2007, al fine di migliorare l’assorbimento dei fondi impegnati per taluni programmi operativi. Questa flessibilità è necessaria a causa dell’avvio più lento del previsto dei programmi e della loro approvazione tardiva. |
(16) |
Sulla base dell’esperienza, è opportuno applicare la riduzione degli importi soggetti alla regola del disimpegno automatico a concorrenza degli importi relativi a un grande progetto a partire dalla data di presentazione alla Commissione della domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento. |
(17) |
Per consentire agli Stati membri di beneficiare delle misure di semplificazione durante tutto il periodo di programmazione e per garantire la parità di trattamento, è necessario applicare taluni emendamenti retroattivamente. |
(18) |
Il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (3) è stato modificato dal regolamento (CE) n. 397/2009 (4) che introduce le regole di ammissibilità per le spese nel settore dell’efficienza energetica e dell’utilizzo delle energie rinnovabili negli alloggi esistenti in tutti gli Stati membri. È quindi opportuno applicare le modifiche collegate all’efficienza energetica e all’uso delle energie rinnovabili a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 397/2009. |
(19) |
Una volta che sia stata presentata la domanda per un grande progetto che rispetti tutte le condizioni previste dal presente regolamento, gli importi coperti da tale domanda dovrebbero essere protetti dal disimpegno automatico. Tale protezione dovrebbe applicarsi a tutte le domande per un grande progetto presentate dall’inizio del periodo di programmazione e retroattivamente, in particolare considerando l’attuale crisi finanziaria. |
(20) |
Poiché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati finanziari internazionali richiede una risposta rapida per contrastare gli effetti sull’economia nel suo insieme, le altre modifiche dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(21) |
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (5) dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(22) |
A causa tra l’altro dei cambiamenti intervenuti nel processo decisionale a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, le modifiche previste dal presente regolamento non sono state introdotte in tempo utile per evitare l’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 (6). A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (7) (regolamento finanziario), i disimpegni operati dalla Commissione risulterebbero pertanto nell’annullamento degli stanziamenti per l’esercizio finanziario 2007, che dovrebbero essere ripartiti sugli esercizi dal 2008 al 2013 in conformità delle norme introdotte dal presente regolamento. È pertanto opportuno consentire, a titolo transitorio, la ricostituzione nella misura del necessario degli stanziamenti pertinenti, allo scopo di applicare le regole di disimpegno come modificate dal presente regolamento, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è modificato come segue:
1) |
l’articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Contenuto Nell’ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono finanziare spese comprendenti una serie di lavori, attività o servizi intesi a realizzare un’azione indivisibile di una precisa natura tecnica o economica che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo totale supera i 50 milioni di EUR (in seguito: “un grande progetto”).»; |
2) |
l’articolo 40 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 41, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. La Commissione valuta il grande progetto, se necessario facendo appello a consulenti esterni, compresa la BEI, sulla base degli elementi di cui all’articolo 40, della coerenza con le priorità del programma o dei programmi operativi interessati, del contributo che esso apporta al conseguimento degli scopi di tali priorità e della coerenza con le altre politiche dell’Unione. 2. La Commissione adotta una decisione nel più breve tempo possibile e comunque non oltre tre mesi dalla presentazione, da parte dello Stato membro o della autorità di gestione, di un grande progetto, purché esso sia presentato conformemente all’articolo 40. Detta decisione riporta l’oggetto fisico, l’importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell’asse prioritario del programma o dei programmi operativi interessati, e il piano annuale della partecipazione finanziaria del FESR o del Fondo di coesione.»; |
4) |
l’articolo 44 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 48, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Nel corso del periodo di programmazione, gli Stati membri effettuano valutazioni connesse alla sorveglianza dei programmi operativi, in particolare laddove la loro realizzazione si allontani in maniera significativa rispetto agli obiettivi inizialmente fissati. Laddove siano presentate proposte per la revisione dei programmi operativi di cui all’articolo 33, viene effettuata un’analisi sui motivi della revisione, comprese le difficoltà di attuazione, e sull’impatto previsto della revisione, incluso quello sulla strategia del programma operativo. I risultati di tali valutazioni sono trasmessi al Comitato di sorveglianza del programma operativo e alla Commissione.»; |
6) |
all’articolo 55, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo, le entrate nette generate nei cinque anni successivi al completamento di un’operazione sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione. 4. Qualora si accerti che un’operazione ha generato entrate nette non contemplate nei paragrafi 2 e 3, tali entrate nette sono detratte dall’autorità di certificazione al più tardi al momento della presentazione dei documenti per il programma operativo di cui alla lettera a) dell’articolo 89, paragrafo 1. La domanda di pagamento del saldo finale è corretta di conseguenza.»; |
7) |
all’articolo 56, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Laddove una nuova categoria di spesa di cui all’allegato II, parte A, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1828/2006 (8) della Commissione viene aggiunta al momento della modifica di un programma operativo di cui all’articolo 33, del presente regolamento, le spese comprese in tale categoria sono ammissibili a partire dalla data di presentazione alla Commissione della richiesta di revisione del programma operativo. |
8) |
l’articolo 57 è così modificato:
|
9) |
all’articolo 67, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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10) |
l’articolo 78 è così modificato:
|
11) |
l’articolo 82, paragrafo 1, è così modificato:
|
12) |
all’articolo 88, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «Tuttavia, nei casi in cui, in operazioni che sono soggette a una dichiarazione di chiusura parziale, lo Stato membro individui irregolarità, si applica l’articolo 98, paragrafi 2 e 3. La dichiarazione di spesa di cui alla lettera a) del paragrafo 2 del presente articolo viene adeguata di conseguenza.»; |
13) |
l’articolo 93 è così modificato:
|
14) |
l’articolo 94, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 94 Periodo di interruzione per grandi progetti e aiuti di Stato 1. Quando lo Stato membro presenta una domanda per un grande progetto conforme a tutti i requisiti posti dall’articolo 40, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali grandi progetti. Quando la Commissione adotta una decisione al fine di autorizzare un regime di aiuti, gli importi potenzialmente soggetti a disimpegno automatico sono ridotti degli importi annuali interessati da tali regimi di aiuto. 2. Per gli importi annuali di cui al paragrafo 1, la data d’inizio per il calcolo dei termini per il disimpegno automatico di cui all’articolo 93 è la data della decisione successiva necessaria al fine di autorizzare tali grandi progetti o regimi di aiuto.». |
Articolo 2
Misure transitorie
In considerazione delle circostanze eccezionali della transizione alle regole di disimpegno introdotte dal presente regolamento, gli stanziamenti che sono stati annullati a seguito dei disimpegni effettuati dalla Commissione per l’esercizio 2007, in attuazione dell’articolo 93, paragrafo 1, e dell’articolo 97 del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal regolamento (CE) n. 284/2009 e a norma dell’articolo 11 del regolamento finanziario, sono ricostituiti nella misura necessaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 1083/2006 come modificato dal presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, i punti 5 e 7 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o agosto 2006, i punti 8, 10, lettera a) e b), punto i), 13 e 14 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2007 e i punti 4, 10, lettera b), punto ii), e 10, lettera c), dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 10 giugno 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 16 giugno 2010.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
Il presidente
D. LÓPEZ GARRIDO
(1) GU C 128 del 18.5.2010, pag. 95.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 5 maggio 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 giugno 2010.
(3) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.
(4) GU L 126 del 21.5.2009, pag. 3.
(5) GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
(6) GU L 94 dell’8.4.2009, pag. 10.
(7) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(8) Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 371 del 27.12.2006, pag. 1.)»;
(9) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.»,
(10) European Economic Forecast, autunno 2009 (European Economy n. 10, 2009. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo)»;