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Document 32010R0238
Commission Regulation (EU) No 238/2010 of 22 March 2010 amending Annex V to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council with regard to the labelling requirement for beverages with more than 1,2 % by volume of alcohol and containing certain food colours (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione, del 22 marzo 2010 , che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 75 del 23.3.2010, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1333 | modifica | allegato 5 | 20/07/2010 |
23.3.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/17 |
REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2010
che modifica l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all’etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 reca un elenco dei coloranti alimentari per i quali l’etichettatura deve includere informazioni addizionali a segnalazione del fatto che detti coloranti possono influire negativamente sull’attività e sull’attenzione dei bambini. |
(2) |
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede già un’eccezione a tale norma per gli alimenti nei quali i coloranti vengono impiegati per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo sui prodotti a base di carne oppure per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo. |
(3) |
I coloranti elencati nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere impiegati in determinate bevande alcoliche, quali i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, i vini di frutta, il sidro, il sidro di pere e determinate bevande alcoliche. Tenendo conto del fatto che i prodotti contenenti più dell’1,2 % di alcol in volume non sono destinati ai bambini, l’etichettatura addizionale di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è né necessaria né adeguata per tali alimenti. |
(4) |
Occorre modificare di conseguenza l’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non hanno sollevato opposizioni né del Parlamento europeo, né del Consiglio, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:
La nota «(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d’uovo» è sostituita dalla seguente:
«(*) |
Ad eccezione:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.