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Document 32010R0094

    Regolamento (UE) n. 94/2010 della Commissione, del 3 febbraio 2010 , recante fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2009/2010

    GU L 32 del 4.2.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/94(1)/oj

    4.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 32/2


    REGOLAMENTO (UE) N. 94/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 3 febbraio 2010

    recante fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota per la campagna di commercializzazione 2009/2010

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 61, primo comma, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 61, primo comma, lettera d), del regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero o l'isoglucosio prodotto in eccesso rispetto alla quota di cui all'articolo 56 del suddetto regolamento può essere esportato soltanto entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione nel rispetto degli impegni derivati dagli accordi internazionali conclusi dall'Unione.

    (2)

    Le modalità d'applicazione dettagliate per le esportazioni fuori quota, in particolare riguardo al rilascio dei titoli di esportazione, sono stabilite dal regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2). Tuttavia, il limite quantitativo deve essere fissato per ogni singola campagna tenendo conto delle eventuali possibilità sui mercati di esportazione.

    (3)

    Nella campagna 2009/2010, il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione (3), ha fissato il limite quantitativo per le esportazioni di zucchero fuori quota a 1 350 000 tonnellate. Le domande di titoli di esportazione hanno rapidamente superato tale limite. Il regolamento (CE) n. 1106/2009 della Commissione (4) ha pertanto fissato una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione e ha sospeso la presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota. Al momento della fissazione del limite pari a 1 350 000 tonnellate, le condizioni economiche erano tali da non escludere che le esportazioni di zucchero fuori quota potessero essere considerate sovvenzionate, poiché il costo medio di produzione dello zucchero nell'Unione poteva avere superato il prezzo di vendita per lo zucchero fuori quota sul mercato delle esportazioni. In tali condizioni non era pertanto possibile aumentare le quantità di zucchero fuori quota destinato all'esportazione oltre i limiti derivati dai summenzionati impegni internazionali dell'Unione.

    (4)

    Dall'inizio del 2009 le condizioni economiche globali sono mutate in maniera significativa per il settore zuccheriero. All'inizio del gennaio 2010 i prezzi dello zucchero raffinato sul mercato mondiale sono più che raddoppiati, raggiungendo circa 500 EUR per tonnellata sul mercato a termine delle materie prime di Londra. Allo stesso tempo, i prezzi sul mercato zuccheriero nell'Unione sono diminuiti in linea con il prezzo istituzionale di riferimento.

    (5)

    Considerate le attuali condizioni economiche, il costo medio di produzione della barbabietola da zucchero nell'Unione si situa al di sotto del prezzo di vendita della barbabietola da zucchero fuori quota. Il prezzo di vendita dello zucchero fuori quota sul mercato mondiale si situa inoltre al di sopra del costo medio di produzione dello zucchero nell'Unione. Pertanto, finché persistono tali condizioni, l'esportazione di zucchero fuori quota non può considerarsi sovvenzionata. Di conseguenza, le esportazioni eccedenti gli impegni relativi alla sovvenzione all'esportazione dell'Unione possono essere effettuate senza violare gli obblighi derivati dall'adesione dell'Unione europea all'Organizzazione mondiale del commercio.

    (6)

    Stando alle informazioni più aggiornate, è certo che a causa delle condizioni meteorologiche eccezionalmente favorevoli nel 2009, nell'Unione si produrranno ingenti quantità di zucchero fuori quota. Questa quantità è attualmente stimata a circa 4 100 000 tonnellate. Tenuto conto di tutti i possibili acquirenti di questo zucchero, in particolare la domanda dell'industria chimica per lo zucchero industriale, si stima che almeno 500 000 tonnellate sarebbero ancora disponibili per l'esportazione.

    (7)

    In previsione dell'eccedenza stimata nell'Unione per la campagna di commercializzazione 2009/2010 e visti i prezzi eccezionalmente elevati sul mercato mondiale derivati da una situazione di approvvigionamento molto difficile, attualmente è preferibile esportare lo zucchero eccedente e rimanente nell'Unione, piuttosto che riportarlo alla prossima campagna. La fissazione di un limite quantitativo supplementare che tenga conto della campagna di commercializzazione 2009/2010 consentirebbe ai produttori di zucchero e di barbabietole dell'Unione di beneficiare delle attuali condizioni favorevoli all'esportazione. È quindi opportuno fissare un limite quantitativo supplementare.

    (8)

    Si stima attualmente che i prezzi dello zucchero sul mercato mondiale possono iniziare a diminuire a partire dalla seconda metà del 2010. Per garantire che le ulteriori esportazioni di zucchero fuori quota non interferiscano con gli impegni dell'Unione relativi alla sovvenzione, è opportuno limitare il rilascio dei titoli di esportazione fino al 30 giugno 2010 e ridurne la validità a un mese.

    (9)

    Le esportazioni di zucchero dall'Unione verso talune destinazioni prossime e verso i paesi terzi che accordano ai prodotti comunitari un trattamento preferenziale all'importazione si trovano attualmente in una posizione concorrenziale particolarmente favorevole. Considerata la mancanza di strumenti giuridici di mutua assistenza amministrativa appropriati per lottare contro le irregolarità e allo scopo di ridurre al minimo il rischio di frode e prevenire abusi associati alla reimportazione o alla reintroduzione nell'Unione di zucchero fuori quota, è necessario escludere talune destinazioni prossime dalle destinazioni ammissibili.

    (10)

    Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Fissazione di un limite quantitativo supplementare per le esportazioni di zucchero fuori quota

    1.   Fatti salvi i regolamenti (CE) n. 274/2009 e (CE) n. 1106/2009, si autorizza, per campagna di commercializzazione 2009/2010, l'esportazione di 500 000 tonnellate supplementari di zucchero fuori quota del codice NC 1701 99 senza restituzione.

    2.   Sono consentite esportazioni entro il limite quantitativo di cui al paragrafo 1 per tutte le destinazioni, eccetto le seguenti:

    a)

    paesi terzi: Andorra, il Liechtenstein, la Santa Sede (Città del Vaticano), San Marino, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia (5), il Montenegro, l'Albania e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia;

    b)

    territori degli Stati membri dell'Unione europea che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: le isole Færøer, la Groenlandia, l'isola di Helgoland, Ceuta, Melilla, i comuni di Livigno e di Campione d'Italia e le zone di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un controllo effettivo;

    c)

    territori europei le cui relazioni esterne sono di competenza di uno Stato membro e che non fanno parte del territorio doganale dell'Unione: Gibilterra.

    Articolo 2

    Validità dei titoli di esportazione

    In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione rilasciati per quanto attiene al limite quantitativo supplementare di cui all'articolo, 1, paragrafo1, sono validi 30 giorni.

    Articolo 3

    Sospensione dei titoli di esportazione

    Si applicano gli articoli 7 quinquies e 9 del regolamento (CE) n. 951/2006.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso è valido fino al 30 giugno 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

    (3)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 16.

    (4)  GU L 304 del 19.11.2009, pag. 3.

    (5)  Nonché il Kosovo, come definito nella risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.


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