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Dokument 32010R0078

Regolamento (UE) n. 78/2010 della Commissione, del 27 gennaio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 33/2008 per quanto riguarda il campo d’applicazione e il periodo concesso all’Autorità nel quadro della procedura normale per l’inserimento di determinate sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 24 del 28.1.2010, s. 7—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Právní stav dokumentu platné

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/78/oj

28.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 24/7


REGOLAMENTO (UE) N. 78/2010 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 33/2008 per quanto riguarda il campo d’applicazione e il periodo concesso all’Autorità nel quadro della procedura normale per l’inserimento di determinate sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (2) è applicabile alle sostanze della terza e quarta fase che erano state sottoposte a valutazione ma non inserite nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 dicembre 2008. Esso non è invece applicabile alle sostanze della terza e quarta fase sottoposte a valutazione successivamente a tale data.

(2)

Il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione (3) e la decisione 2003/565/CE della Commissione (4) sono stati tuttavia modificati per estendere il periodo di durata del programma di lavoro fino al 31 dicembre 2009 per quanto riguarda le sostanze della terza e quarta fase. È necessario adeguare la relativa data nel regolamento (CE) n. 33/2008.

(3)

Quanto alla procedura regolare, alla luce della mole di lavoro necessaria e della sua complessità appare evidente la necessità di estendere il lasso di tempo concesso all’Autorità per elaborare le proprie conclusioni. Tale estensione va applicata solo alle sostanze attive per le quali il progetto di relazione di valutazione venga sottoposto alla Commissione successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.

(4)

Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 33/2008.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 33/2008 è modificato come segue:

1)

all’articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per le sostanze della terza e quarta fase, al 31 dicembre 2009.»;

2)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Conclusioni dell’Autorità

1.   L’Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 91/414/CEE entro sei mesi a decorrere dalla scadenza del periodo previsto dall’articolo 9, paragrafo 3 del presente regolamento e ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione.

Ove opportuno, l’Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste.

2   Quando l’Autorità ha bisogno di informazioni ulteriori, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di novanta giorni per fornire tali informazioni all’Autorità e allo Stato membro relatore. Essa ne informa la Commissione e gli Stati membri. Si terrà conto unicamente delle informazioni ricevute nel corso del periodo di tempo concesso.

Lo Stato membro relatore valuta le informazioni supplementari e le comunica senza indugio all’Autorità e al più tardi entro sessanta giorni dal ricevimento di dette informazioni.

In questo caso, il periodo di sei mesi previsto al paragrafo 1 per l’adozione della conclusione da parte dell’Autorità è prorogato di un termine che cessa nel momento in cui la valutazione delle informazioni supplementari perviene all’Autorità.

3   La Commissione e l’Autorità concordano un calendario per la presentazione delle conclusioni, al fine di facilitare la pianificazione dei lavori. La Commissione e l’Autorità concordano il formato di presentazione delle conclusioni dell’Autorità.»

Articolo 2

Disposizioni transitorie

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 33/2008 continua ad applicarsi senza modifiche alle sostanze attive per le quali il progetto di relazione di valutazione sia stato sottoposto dallo Stato membro relatore alla Commissione prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, come previsto dall’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 33/2008.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2)  GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5.

(3)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3.

(4)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40.


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