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Document 32010D0714

    2010/714/: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2010 , recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto [notificata con il numero C(2010) 8185]

    GU L 310 del 26.11.2010, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2011; abrogato da 32011D0787

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/714/oj

    26.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/14


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 novembre 2010

    recante modifica della decisione 2004/4/CE che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure d’emergenza contro la propagazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l’Egitto

    [notificata con il numero C(2010) 8185]

    (2010/714/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma della decisione 2004/4/CE della Commissione (2) è in linea di massima vietato introdurre nell’Unione tuberi di Solanum tuberosum L. originari dell’Egitto. Conformemente alla possibilità di derogare a tale decisione, è consentita l’introduzione nell’Unione di tali tuberi provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» e soggetti a condizioni specifiche negli anni precedenti, nonché la campagna d’importazione 2009/2010.

    (2)

    Nel corso della campagna d’importazione 2009/2010 si è registrata una sola intercettazione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith all’interno dell’Unione.

    (3)

    Come richiesto dall’Egitto e alla luce delle informazioni fornite da tale paese, la Commissione ha stabilito che il rischio di diffusione di Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith derivante dall’ingresso nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. provenienti da «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto è stato ridotto in misura sufficiente, purché siano rispettate le condizioni specifiche fissate nella decisione 2004/4/CE.

    (4)

    È quindi opportuno consentire l’ingresso nell’Unione di tuberi di Solanum tuberosum L. originari di «zone indenni da organismi nocivi» dell’Egitto per la campagna d’importazione 2010/2011.

    (5)

    La decisione 2004/4/CE ne ha stabilito il riesame entro il 30 settembre 2010. Alla luce di quanto precede è opportuno prorogare il termine per tale riesame.

    (6)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2004/4/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/4/CE è così modificata:

    1)

    nell’articolo 2, paragrafo 1, le date «2009/2010» sono sostituite da «2010/2011»;

    2)

    nell’articolo 4 la data «31 agosto 2010» è sostituita da «31 agosto 2011»;

    3)

    nell’articolo 7 la data «30 settembre 2010» è sostituita da «30 settembre 2011»;

    4)

    l’allegato è così modificato:

    a)

    al punto 1, lettera b), punto iii), la data «2009/2010» è sostituita da «2010/2011»;

    b)

    al secondo trattino del punto 1, lettera b), punto iii), la data «1o gennaio 2010» è sostituita da «1o gennaio 2011»;

    c)

    al punto 1, lettera b), punto xii) la data «1o gennaio 2010» è sostituita da «1o gennaio 2011».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 2 del 6.1.2004, pag. 50.


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