Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0694

    Decisione 2010/694/PESC del Consiglio, del 17 novembre 2010 , sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

    GU L 303 del 19.11.2010, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/694/oj

    19.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/13


    DECISIONE 2010/694/PESC DEL CONSIGLIO

    del 17 novembre 2010

    sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 27 ottobre 2009 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2009/787/PESC sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (1), che prevedeva una proroga della validità dei permessi nazionali d’ingresso e di soggiorno nel territorio degli Stati membri di cui alla posizione comune 2002/400/PESC, del 21 maggio 2002, sull’accoglienza temporanea di alcuni palestinesi da parte di Stati membri dell’Unione europea (2) per un ulteriore periodo di dodici mesi.

    (2)

    Sulla base di una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC, il Consiglio ritiene opportuno prorogare la validità di tali permessi di ulteriori dodici mesi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri di cui all’articolo 2 della posizione comune 2002/400/PESC prorogano la validità dei permessi nazionali di ingresso e di soggiorno concessi ai sensi dell’articolo 3 di detta posizione comune di ulteriori dodici mesi.

    Articolo 2

    Il Consiglio procede ad una valutazione dell’applicazione della posizione comune 2002/400/PESC entro sei mesi dall’adozione della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. REYNDERS


    (1)  GU L 281 del 28.10.2009, pag. 6.

    (2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 33.


    Top