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Document 32010D0565

Decisione 2010/565/PESC del Consiglio, del 21 settembre 2010 , relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

GU L 248 del 22.9.2010, p. 59–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/565/oj

22.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/59


DECISIONE 2010/565/PESC DEL CONSIGLIO

del 21 settembre 2010

relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43,

considerando quanto segue:

(1)

Sulla base dell'azione comune 2005/355/PESC (1), dal 2 maggio 2005 l'Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Il mandato attuale della missione è definito dall’azione comune 2007/406/PESC (2) e scade il 30 settembre 2010.

(2)

Il segretario generale/Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune ha indirizzato al presidente della RDC una lettera in data 27 luglio 2009 in cui manifesta il rinnovato impegno dell'UE. A seguito di tale lettera, il mandato della missione è stato adattato a decorrere dal 1o ottobre 2009. Detta lettera è stata trasposta dalle autorità congolesi in un programma d'azione che è stato firmato il 21 gennaio 2010 dal ministro della difesa e degli ex combattenti e dal capo della missione EUSEC RD Congo.

(3)

In seguito alla ratifica nel 2005 della Costituzione della terza Repubblica congolese, le elezioni del 2006 nella RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza, l'elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia. L'elaborazione di un piano di riforma delle forze armate della Repubblica democratica del Congo (FARDC) scaglionato in tre fasi dal 2009 al 2025, approvato dal presidente della Repubblica alla fine del maggio 2009 e presentato ai rappresentanti della comunità internazionale il 26 gennaio 2010, nonché l'assunzione del ruolo di coordinamento delle azioni dei diversi attori a sostegno della riforma del settore della sicurezza (SSR) testimoniano l'interesse delle autorità congolesi per l'attuazione a livello operativo del processo di SSR nella RDC.

(4)

Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno al processo di transizione e alla SSR in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nella RDC la missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo (MONUSCO) focalizzata sul mantenimento della pace nell'est del paese e sul consolidamento della pace nell'intero paese. Il 28 maggio 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1925 (2010) che proroga il mandato della MONUC sino al 30 giugno 2010, la quale diventa a decorrere dal 1o luglio 2010 la missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella RDC (MONUSCO), e consente il proprio sostegno, in stretta collaborazione con gli altri partner internazionali, all'azione svolta dalle autorità congolesi per rafforzare e riformare le istituzioni di sicurezza.

(5)

L'UE ha apportato un sostegno costante alla SSR nella RDC, uno degli elementi di un impegno più generale dell'UE inteso a sostenere lo sviluppo e la democrazia nella regione dei Grandi Laghi in Africa, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello Stato di diritto.

(6)

Il 14 giugno 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/329/PESC, che modifica e proroga l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della SSR e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (3) per un periodo aggiuntivo tre mesi.

(7)

Per rafforzare il coordinamento, la coerenza e la complementarità delle attività dell'UE nella RDC traendo il massimo beneficio dal nuovo paesaggio istituzionale europeo, occorrerebbe potenziare il coordinamento dell'impegno dell'UE tra le due missioni, tra gli attori europei nella RDC nonché tra Bruxelles e Kinshasa.

(8)

L'11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/440/PESC (4), che proroga il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale rappresentante speciale dell'UE (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa.

(9)

Il 29 luglio 2010 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione delle crisi relativamente all'impegno delle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune a sostegno della riforma del settore della sicurezza nella RDC.

(10)

Sarebbe opportuno che Stati terzi partecipassero al progetto, conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(11)

L'attuale situazione della sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello Stato di diritto e della sicurezza a livello internazionale e regionale. Un persistente impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a rinsaldare la stabilità nella regione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (in prosieguo: l'«EUSEC RD Congo»o la «missione»), al fine di assistere le autorità congolesi nell'istituzione di un apparato di difesa in grado di garantire la sicurezza dei congolesi rispettando le norme democratiche, i diritti umani e lo Stato di diritto, i principi di buona gestione degli affari pubblici e di trasparenza.

2.   La missione opera conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   La missione è volta, in coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, segnatamente le Nazioni Unite e la MONUSCO, e perseguendo gli obiettivi di cui all'articolo 1, ad apportare un sostegno concreto nel quadro della SSR creando le condizioni che consentano l'attuazione a breve e medio termine delle attività e dei progetti basati sugli orientamenti adottati dalle autorità congolesi nel piano di riforma delle FARDC e riportati nel programma d'azione della missione, compresi:

a)

il mantenimento del sostegno a livello strategico,

b)

il sostegno al consolidamento dell'amministrazione e all'instaurazione di un sistema di gestione delle risorse umane sulla base dei lavori in fase di attuazione,

c)

il sostegno alla modernizzazione della logistica,

d)

l'appoggio al rilancio del sistema di formazione, in particolare del personale direttivo, soprattutto con il sostegno al progetto di Scuola di amministrazione e di Accademia militare a Kananga e agli studi relativi alla Scuola di logistica a Kinshasa,

e)

il proseguimento alla loro misura delle attività legate alla lotta contro l'impunità nel settore del rispetto dei diritti umani, comprese le violenze sessuali.

2.   La missione fornisce consulenza agli Stati membri e, sotto la loro responsabilità, coordina e agevola l'attuazione dei progetti nei settori d'interesse per la missione, sostenendone gli obiettivi.

Articolo 3

Struttura della missione e area di schieramento

1.   La missione dispone di un quartier generale situato a Kinshasa e composto dai seguenti elementi:

a)

una direzione,

b)

un dipartimento di sostegno amministrativo e logistico,

c)

un dipartimento di esperti in materia di difesa, incaricati di assistere e dirigere i congolesi nelle realizzazioni concrete effettuate nei settori dell'amministrazione, delle risorse umane, della logistica e della formazione,

d)

un dipartimento di consulenza e assistenza, compresi i consiglieri schierati nell'est della RDC incaricati di contribuire ai lavori relativi alla SSR condotti dall'amministrazione congolese,

e)

una cellula di progetti.

2.   L'area di schieramento principale è Kinshasa. Distacchi di consiglieri potrebbero altresì essere effettuati nelle regioni militari dell'est della RDC. Potrebbero risultare necessari spostamenti di esperti e la loro presenza temporanea nelle regioni militari, su istruzione del capomissione.

Articolo 4

Pianificazione

Il capomissione redige un piano di attuazione della missione (OPLAN), per sottoporlo all’approvazione del Consiglio. È assistito in questo compito dai servizi posti sotto l'autorità dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).

Articolo 5

Capomissione

1.   Il capomissione assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

2.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al capomissione il controllo operativo (OPCON) del proprio personale.

3.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali o dall'istituzione dell'UE interessata.

4.   Nell'ambito del mandato della missione di cui all'articolo 2, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione, in due casi precisi: il progetto è previsto nella scheda finanziaria della presente decisione oppure è integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

Il capomissione conclude un accordo con gli Stati membri interessati. Tale accordo disciplina in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri contributori.

Né l'UE né l'AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.

5.   Al fine di eseguire il bilancio della missione, il capomissione stipula un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione collabora strettamente, nella sua sfera di competenza, con il capodelegazione dell'UE, i capimissione degli Stati membri presenti a Kinshasa e il rappresentante speciale dell'UE (RSUE).

Articolo 6

Personale

1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell'UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

3.   Gli esperti della missione restano sotto l'autorità dello Stato membro competente o dell'istituzione dell'UE competente, svolgono le rispettive funzioni e operano nell'interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 7

Catena di comando

1.   La missione dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

3.   Il capomissione riferisce all'AR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'AR.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente, tramite l'AR, relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 12 600 000 EUR per il periodo compreso tra il 1o ottobre 2010 e il 30 settembre 2011.

2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

le spese sono amministrate secondo le regole e le procedure di bilancio dell'UE. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi;

b)

il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

4.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l'autonomia decisionale dell'UE e il quadro istituzionale unico, il Consiglio autorizza il CPS a invitare Stati terzi a proporre un contributo alla missione, a condizione che questi sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e, se necessario, delle disposizioni tecniche aggiuntive. Se l'UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Articolo 11

Attuazione e coerenza della risposta dell'UE

1.   L'AR assicura l'attuazione della presente decisione e vigila altresì sulla sua coerenza con l'azione esterna dell'UE nel suo insieme, nonché con i programmi di sviluppo dell'UE.

2.   Il capomissione assiste l'AR nell'attuazione della presente decisione.

Articolo 12

Coordinamento

1.   Meccanismi relativi al coordinamento delle attività dell'UE nella RDC sono posti in essere sia a Kinshasa sia a Bruxelles.

2.   Fatta salva la catena di comando, il capomissione dell'EUSEC RD Congo e il capomissione dell'EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni e stimolano le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della SSR nella RDC, come pure nell'ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni, in particolare nei settori delle attività trasversali.

3.   Il capomissione garantisce che l'EUSEC RD Congo coordini strettamente l’azione a sostegno della riforma delle FARDC con il governo della RDC, le Nazioni Unite tramite la missione MONUSCO e gli Stati terzi impegnati nel settore della difesa del processo della SSR nella RDC.

4.   Il capodelegazione dell'UE a Kinshasa fornisce, nel quadro generale definito dai documenti di pianificazione, orientamenti politici locali alla missione EUSEC RD Congo, fatto salvo il mandato dell'RSUE.

5.   Il capodelegazione dell'UE e il capomissione dell'EUSEC RD Congo instaurano appropriati meccanismi d'informazione o di consultazione, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti politici che possono incidere sullo svolgimento della missione. Nello stesso spirito il capomissione dell'EUSEC RD Congo informa il capodelegazione dell'UE di qualsiasi contatto al suo livello che può avere un'incidenza di natura politica.

6.   Il capomissione dell'EUSEC RD Congo (o il suo rappresentante) opera altresì in veste di consigliere del capodelegazione in materia di difesa, fatte salve le catene di comando esistenti di ciascuno degli attori. In questo contesto è assicurato un collegamento permanente tra la missione e la delegazione dell'UE.

7.   Nell'ambito del suo mandato l'RSUE fornisce alla missione EUSEC RD Congo, se necessario, una consulenza politica sulla dimensione regionale, per quanto riguarda in particolare i processi di Nairobi, Goma e Juba.

Articolo 13

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione fino al livello «CONFIDENTIEL UE», in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio (5).

2.   L'AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione fino al livello «RESTREINT UE», in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tal fine sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise e immediate, l'AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione fino al livello «RESTREINT UE», in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

4.   L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'operazione, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 14

Status del personale della missione

1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito in applicazione dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

2.   Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall'agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente oggetto del distacco.

3.   Le condizioni di assunzione e i diritti e gli obblighi del personale civile internazionale e locale sono fissati nel contratto stipulato tra il capomissione e il membro del personale.

Articolo 15

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione EUSEC RD Congo.

2.   Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell'UE in materia di sicurezza del personale dell'UE schierato al di fuori del territorio dell'UE nel quadro di una missione operativa decisa in applicazione delle disposizioni del titolo V, capo 2, TUE e ai relativi documenti.

3.   Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene altresì un rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del Consiglio.

4.   Una formazione conforme alle misure di sicurezza è effettuata per tutto il personale secondo l'OPLAN. Il responsabile della sicurezza della missione distribuisce periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

Articolo 16

Revisione della missione

Sulla base di una relazione di valutazione elaborata a metà mandato dai servizi posti sotto l'autorità dell'AR e presentata al più tardi nel giugno 2011, il CPS rivolge raccomandazioni al Consiglio al fine di fare il punto sull'evoluzione della riforma delle FARDC e di valutare gli effetti della missione sull'attuazione di misure concrete a sostegno del piano di riforma delle FARDC. Tale valutazione si basa, tra l'altro, su indicatori relativi ai progressi compiuti e su indicatori operativi specifici definiti nell' OPLAN.

Articolo 17

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il 1o ottobre 2010.

Essa si applica fino al 30 settembre 2012.

Fatto a Bruxelles, addi 21 settembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

S. VANACKERE


(1)  Azione comune 2005/355/PESC del Consiglio, del 2 maggio 2005, relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (GU L 112 del 3.5.2005, pag. 20).

(2)  GU L 246 del 18.9.2009, pag. 33.

(3)  GU L 149 del 15.6.2010, pag. 11.

(4)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 20.

(5)  Decisione 2001/264/CE (GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1).

(6)  Decisione 2009/937/UE del Consiglio (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).


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