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Document 32010D0558

Decisione del Consiglio, del 12 marzo 2010, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione temporanea dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

GU L 245 del 17.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/558/oj

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17.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2010

concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione temporanea dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell’Unione europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)

(2010/558/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 186 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato con il governo delle isole Færøer, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (in appresso «l’accordo») che prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2010. L’applicazione in via provvisoria consentirebbe agli organismi delle isole Færøer di partecipare agli inviti a presentare proposte del Settimo programma quadro dell’Unione la cui pubblicazione è prevista in gennaio 2010.

(2)

I negoziati hanno dato luogo all’accordo siglato il 13 luglio 2009.

(3)

È opportuno firmare l’accordo e applicarlo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il governo delle isole Færøer, che associa le isole Færøer al Settimo programma quadro dell’Unione per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

L’accordo è applicato su base provvisoria dal 1o gennaio 2010, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 marzo 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

J. BLANCO


Top

17.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 245/2


ACCORDO

di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e il governo delle Isole Færøer

L’UNIONE EUROPEA,

di seguito l’«Unione»,

da una parte,

e

IL GOVERNO DELLE ISOLE FÆRØER,

di seguito «le isole Færøer»,

dall’altra,

di seguito denominati «le parti»,

CONSIDERATA l’importanza della cooperazione scientifica e tecnologica attuale tra le isole Færøer e l’Unione e il loro interesse reciproco a rafforzarla nell’ambito dell’istituzione dello Spazio europeo della ricerca;

CONSIDERANDO che i ricercatori delle isole Færøer hanno già partecipato con successo a progetti finanziati dall’Unione;

CONSIDERATO l’interesse di entrambe le parti a incoraggiare l’accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo nelle isole Færøer, da un lato, e ai programmi quadro dell’Unione di ricerca e sviluppo tecnologico, dall’altro;

CONSIDERANDO che le Isole Færøer e l’Unione possono trarre reciproco vantaggio dalla cooperazione a tali programmi;

CONSIDERANDO che, con decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 (1), il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il Settimo programma della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) («il programma quadro»);

CONSIDERANDO che il governo delle isole Færøer conclude questo accordo a nome del Regno della Danimarca conformemente alla legge sulla conclusione degli accordi ai sensi del diritto internazionale da parte del governo delle isole Færøer;

CONSIDERANDO che, fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), il presente accordo e qualsiasi attività condotta nell’ambito dello stesso non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di intraprendere attività bilaterali con le isole Færøer nel campo della scienza, della tecnologia, della ricerca e dello sviluppo, e di concludere, ove opportuno, accordi a tale scopo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1.   Le isole Færøer vengono associate, con le modalità e alle condizioni stabilite o menzionate nel presente accordo e nei suoi allegati, al programma quadro istituito con la decisione n. 1982/2006/CE, con il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) (2), e con le decisioni del Consiglio 2006/971/CE (3), 2006/972/CE (4), 2006/973/CE (5), 2006/974/CE (6) e 2006/975/CE (7) sui vari programmi specifici nell’ambito del programma quadro.

2.   Tutti gli atti derivanti dagli atti di cui al paragrafo 1, ivi compresi gli atti che istituiscono le strutture necessarie per l’attuazione del programma quadro mediante attività di ricerca ai sensi degli articoli 185 e 187 del TFUE sono applicabili nelle isole Færøer.

3.   Oltre all’associazione di cui al paragrafo 1, la cooperazione può comprendere:

a)

regolari scambi di opinioni sugli orientamenti e le priorità delle politiche di ricerca nelle isole Færøer e nell’Unione e sulla pianificazione di dette politiche;

b)

scambi di opinioni sulle prospettive e sullo sviluppo della cooperazione;

c)

trasmissione tempestiva di informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti di ricerca nelle isole Færøer e nell’Unione, nonché sui risultati del lavoro svolto nell’ambito del presente accordo;

d)

riunioni congiunte;

e)

visite e scambi di ricercatori, tecnici e ingegneri;

f)

contatti regolari e intensi tra responsabili di programmi o responsabili di progetti delle isole Færøer e dell’Unione;

g)

partecipazione di esperti a seminari, simposi e laboratori.

Articolo 2

Modalità e condizioni riguardanti l’associazione delle isole Færøer al programma quadro

1.   Fatte salve le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici delle isole Færøer partecipano alle azioni indirette e alle attività del Centro comune di ricerca del programma quadro con le stesse modalità e alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici degli Stati membri dell’Unione. Agli organismi di ricerca delle isole Færøer si applicano le stesse modalità e condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti nell’ambito dei programmi dell’Unione applicabili alle convenzioni di sovvenzione e/o ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nell’Unione, tenuto conto degli interessi reciproci dell’Unione e delle isole Færøer.

Fatte salve le condizioni stabilite o menzionate agli allegati I e II, i soggetti giuridici dell’Unione partecipano ai programmi e ai progetti di ricerca delle isole Færøer su temi analoghi a quelli del programma quadro con le stesse modalità e alle stesse condizioni che si applicano ai soggetti giuridici delle isole Færøer. Nel quadro del presente accordo i soggetti giuridici stabiliti in un altro paese associato al programma quadro sono titolari degli stessi diritti e obblighi dei soggetti stabiliti in uno Stato membro, purché tale paese associato in cui è stabilito il soggetto abbia acconsentito a garantire ai soggetti giuridici delle isole Færøer gli stessi diritti e abbia imposto loro gli stessi obblighi.

2.   A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, le isole Færøer versano per ogni anno di validità del programma quadro un contributo finanziario al bilancio annuale dell’Unione. Il contributo finanziario delle isole Færøer viene aggiunto all’importo globale degli stanziamenti d’impegno iscritti ogni anno nel bilancio annuale dell’Unione per far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle varie attività necessarie per l’attuazione, la gestione e l’esecuzione del programma quadro. Le disposizioni che regolano il calcolo e il versamento del contributo finanziario delle isole Færøer sono stabilite all’allegato III.

3.   I rappresentanti delle isole Færøer partecipano in qualità di osservatori ai comitati del programma quadro istituiti dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). Detti comitati si riuniscono senza i rappresentanti delle isole Færøer durante le votazioni. Le isole Færøer sono informate del risultato di dette votazioni. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

4.   I rappresentanti delle isole Færøer partecipano in qualità di osservatori al consiglio di amministrazione del Centro comune di ricerca. La partecipazione di cui al presente paragrafo avviene secondo le stesse modalità, comprese quelle relative al ricevimento di informazioni e documenti, applicabili ai partecipanti degli Stati membri.

5.   Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti delle isole Færøer che partecipano ai lavori dei comitati e degli organismi di cui al presente articolo o a riunioni connesse con l’attuazione del programma quadro, organizzate dall’Unione sono rimborsate dalla Commissione in base e conformemente alle procedure attualmente applicabili ai rappresentanti degli Stati membri.

Articolo 3

Rafforzamento della cooperazione

1.   Le parti si impegnano a fare ogni possibile sforzo, nell’ambito delle proprie legislazioni applicabili, per facilitare la libera circolazione e il soggiorno dei ricercatori che partecipano alle attività oggetto del presente accordo, nonché per agevolare l’entrata e l’uscita dai loro territori di beni destinati a essere utilizzati in queste attività.

2.   Le parti garantiscono che non saranno imposti oneri fiscali o tasse sul trasferimento di fondi tra l’Unione e le isole Færøer qualora detti fondi siano necessari per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 4

Comitato di ricerca UE-Færøer

1.   È istituito un comitato misto denominato «comitato di ricerca UE-Færøer», incaricato di:

a)

garantire, valutare e verificare lo stato di attuazione del presente accordo;

b)

esaminare qualunque misura atta a migliorare e sviluppare la cooperazione;

c)

avere regolari scambi di opinioni sugli orientamenti futuri e sulle priorità delle politiche delle isole Færøer e dell’Unione in materia di ricerca, nonché sulla pianificazione di detta politica, e sulle prospettive della cooperazione;

d)

apportare all’accordo, secondo le procedure interne di ciascuna parte, le modifiche tecniche che si rendono necessarie.

2.   Il comitato di ricerca UE-Færøer può indicare, su richiesta delle isole Færøer, le regioni delle isole Færøer che rispondono ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (9), e che possono quindi beneficiare delle azioni di ricerca nell’ambito del programma di lavoro «Potenziale di ricerca» del programma specifico «Capacità».

3.   Il comitato di ricerca UE-Færøer, composto da rappresentanti della Commissione e delle isole Færøer, adotta il proprio regolamento interno.

4.   Il comitato di ricerca UE-Færøer si riunisce almeno una volta ogni due anni. Riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta dell’una o dell’altra parte.

Articolo 5

Disposizioni finali

1.   Gli allegati I, II, III e IV costituiscono parte integrante del presente accordo.

2.   Il presente accordo è concluso per la rimanente durata del programma quadro. Entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l’entrata in vigore dell’accordo. Esso è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Il presente accordo può essere modificato solo previo consenso scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura applicata all’accordo attraverso i canali diplomatici. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti con preavviso scritto di almeno sei mesi attraverso i canali diplomatici. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della scadenza del presente accordo sono portati a compimento alle condizioni in esso stabilite. Le parti risolvono di concerto le eventuali altre conseguenze dovute alla denuncia o alla scadenza dell’accordo.

3.   Se una delle parti informa l’altra parte che non intende concludere il presente accordo, si conviene che:

l’Unione rimborsa alle isole Færøer il loro contributo al bilancio annuale dell’Unione europea di cui all’articolo 2, paragrafo 2,

tuttavia, gli stanziamenti impegnati dall’Unione in relazione alla partecipazione dei soggetti giuridici delle isole Færøer alle azioni indirette, ivi compresi i rimborsi di cui all’articolo 2, paragrafo 5, sono dedotti dall’Unione da tali rimborsi,

i progetti e le attività avviate durante l’applicazione in via provvisoria e ancora in corso al momento della notifica di cui al paragrafo 2 sono portati a compimento alle condizioni stabilite dal presente accordo.

4.   Ove l’Unione decida di modificare il programma quadro, notifica alle isole Færøer il contenuto esatto delle modifiche entro una settimana dalla data di adozione delle stesse da parte dell’Unione. In caso di revisione o estensione dei programmi di ricerca, le isole Færøer possono mettere fine all’accordo con un preavviso di sei mesi. Le parti comunicano la propria intenzione di denunciare o prorogare il presente accordo entro tre mesi dall’adozione della decisione dell’Unione.

5.   Ove l’Unione decida di adottare un nuovo programma quadro pluriennale per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, un nuovo accordo può essere rinegoziato o rinnovato alle condizioni concordate di comune intesa, su richiesta di una delle parti.

6.   Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il TFUE, alle condizioni in esso indicate, e, dall’altra, al territorio delle isole Færøer.

7.   Il presente accordo è redatto in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e faroese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на трети юни две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el tres de junio de dos mil diez.

V Bruselu dne třetího června dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juni to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juni zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta juunikuu kolmandal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουνίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the third day of June in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le trois juin deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì tre giugno duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada trešajā jūnijā

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų birželio trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizedik év június harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, it-tielet jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de derde juni tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego czerwca dwa tysiące dziesiątego roku.

Feito em Bruxelas, em três de Junho de dois mil e dez.

Întocmit la Bruxelles, la trei iunie două mii zece.

V Bruseli tretieho júna dvetisícdesať.

V Bruslju, dne tretjega junija leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den tredje juni tjugohundratio.

Gjørdur í Brússel triðja juni tvey túsund og tíggju.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savieníbas vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Ghall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Fyri Evropeiska Somveldið

Image

Image

За правителството на Фарьорските острови

Por el Gobierno de las Islas Feroe

Za vládu Faerských ostrovů

For Færøernes landsstyre

Für die Regierung der Färöer

Fääri saarte valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση των Νήσων Φερόες

For the Government of the Faroes

Pour le gouvernement des îles Féroé

Per il governo delle isole Færøer

Fēru salu valdības vārdā

Farerų Vyriausybės vardu

A Feröer szigetek kormánya részéről

Għall-Gvern tal-Gżejjer Faeroe.

Voor de regering van de Faeröer

W imieniu rządu Wysp Owczych

Pelo Governo das IIhas Faroé

Pentru Guvernul Insulelor Feroe

Za vládu Faerských ostrovov

Za Vlado Ferskih otokov

Färsaarten hallituksen puolesta

För Färöarnas landsstyre

Fyri Føroya landsslýri

Image


(1)  GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

(2)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

(3)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86.

(4)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.

(5)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 272.

(6)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 299.

(7)  GU L 400 del 30.12.2006, pag. 368.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.


ALLEGATO I

MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE E DELLE ISOLE FÆRØER

Ai fini del presente accordo, per «soggetto giuridico» si intende qualsiasi persona fisica o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità al diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o al diritto dell’Unione, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura.

I.   Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici delle isole Færøer alle azioni indirette del programma quadro

1.

La partecipazione e il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer alle azioni indirette del programma quadro sono soggetti alle condizioni stabilite per i «paesi associati» dal regolamento (CE) n. 1906/2006. Qualora l’Unione adotti decisioni per l’attuazione degli articoli 185 e 187 del TFUE, le isole Færøer devono essere autorizzate a partecipare alle strutture giuridiche create in virtù di dette disposizioni, subordinatamente alle regole che saranno adottate per istituire tali strutture.

I soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer sono ammessi a partecipare alle azioni indirette basate sugli articoli 185 e 187 del TFUE alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri.

I soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer sono ammessi a beneficiare, alle stesse condizioni dei soggetti giuridici stabiliti negli Stati membri, ai prestiti che la Banca europea per gli investimenti eroga a sostegno degli obiettivi di ricerca fissati nell’ambito del programma quadro (Meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi).

2.

I soggetti giuridici delle isole Færøer sono presi in considerazione, al pari dei soggetti giuridici dell’Unione, ai fini della selezione di un numero adeguato di esperti indipendenti per i compiti e alle condizioni stabiliti agli articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 1906/2006, nonché per la partecipazione a vari gruppi e comitati consultivi del programma quadro, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze adeguate all’espletamento di tali compiti.

3.

Conformemente al regolamento (CE) n. 1906/2006 e al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1) («il regolamento finanziario»), le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi dall’Unione con un soggetto giuridico delle isole Færøer per la realizzazione di un’azione indiretta prevedono lo svolgimento di controlli e verifiche contabili da parte della Commissione o della Corte dei conti dell’Unione europea, o sotto l’autorità di queste due istituzioni. Le autorità competenti delle isole Færøer provvedono a prestare, in uno spirito di collaborazione e nel reciproco interesse, tutta l’assistenza, ragionevole e fattibile, necessaria o utile, secondo le circostanze, per l’esecuzione di tali controlli e verifiche contabili.

II.   Modalità e condizioni della partecipazione di soggetti giuridici degli Stati membri ai programmi e ai progetti di ricerca delle isole Færøer

1.

La partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione, costituiti conformemente al diritto nazionale di uno degli Stati membri dell’Unione o al diritto dell’Unione, a progetti dei programmi di ricerca e sviluppo delle isole Færøer può richiedere la partecipazione congiunta di almeno un soggetto giuridico delle isole Færøer. Tali proposte di partecipazione devono essere pertanto presentate, ove necessario, unitamente a uno o più soggetti giuridici delle isole Færøer.

2.

Fatti salvi il paragrafo 1 e l’allegato II, i diritti e gli obblighi dei soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca delle isole Færøer nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo, le modalità e le condizioni applicabili in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione degli appalti e conclusione di convenzioni di sovvenzione e/o contratti per l’attuazione di detti progetti sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle isole Færøer, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici delle isole Færøer e tali da garantire un trattamento equo, tenuto conto della natura della cooperazione fra le isole Færøer e l’Unione in questo settore.

Il finanziamento di soggetti giuridici stabiliti nell’Unione che partecipano a progetti di ricerca delle isole Færøer nell’ambito dei programmi di ricerca e sviluppo sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dalle direttive governative vigenti nelle isole Færøer, in materia di esecuzione dei programmi di ricerca e sviluppo, nonché, se del caso, dalle disposizioni in materia di sicurezza nazionale, applicabili ai soggetti giuridici che non provengono dalle isole Færøer che partecipano ai progetti di ricerca delle isole Færøer nell’ambito di programmi di ricerca e sviluppo. Se i soggetti giuridici che non provengono dalle isole Færøer non beneficiano di finanziamenti, i soggetti giuridici dell’Unione sostengono le proprie spese, ivi compresa la parte relativa di costi amministrativi e di gestione generale del progetto.

3.

La proposte di ricerca in tutti i settori devono essere presentate al Consiglio di ricerca delle isole Færøer (Granskingarráðið).

4.

Le isole Færøer informano regolarmente l’Unione in merito ai programmi delle isole Færøer in corso di svolgimento e alle possibilità di partecipazione per i soggetti giuridici stabiliti nell’Unione.


(1)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.


ALLEGATO II

PRINCIPI DI ATTRIBUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I.   Applicazione

Ai fini del presente accordo, per «proprietà intellettuale» si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967, e per «conoscenze» si intendono i risultati, ivi comprese le informazioni, che possono essere protetti o meno, nonché i diritti di autore o i diritti su dette informazioni acquisiti in virtù di domanda o di rilascio di brevetti, disegni, specie vegetali, certificati complementari o di altre forme di tutela equiparabili.

II.   Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti

1.

Ciascuna parte garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte che partecipano alle attività svolte conformemente al presente accordo e i diritti e gli obblighi derivanti da detta partecipazione siano compatibili con le convenzioni internazionali pertinenti che sono applicabili alla parti, in particolare l’accordo TRIPS (accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio amministrato dall’Organizzazione mondiale del commercio), la convenzione di Berna (atto di Parigi 1971) e la convenzione di Parigi (atto di Stoccolma 1967).

2.

I soggetti giuridici delle isole Færøer che partecipano a un’azione indiretta del programma quadro sono titolari di diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1906/2006 e dalle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi con l’Unione; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al punto 1. Quando i soggetti giuridici delle isole Færøer partecipano a un’azione indiretta del programma quadro attuata conformemente all’articolo 185 del TFUE, sono titolari degli stessi diritti e degli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale previsti per gli Stati membri partecipanti dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla convenzione di sovvenzione e/o contratto sottoscritti con l’Unione; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

3.

I soggetti giuridici dell’Unione che partecipano ai programmi o ai progetti di ricerca delle isole Færøer sono titolari degli stessi diritti e obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici stabiliti nelle isole Færøer che partecipano a detti programmi o progetti di ricerca; allo stesso tempo detti diritti e obblighi devono essere conformi al paragrafo 1.

III.   Diritti di proprietà intellettuale delle parti

1.

Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle conoscenze generate dalle parti nel corso delle attività svolte ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

la parte che genera le conoscenze è proprietaria delle stesse. Quando il loro ruolo rispettivo nei lavori non può essere verificato, le parti sono proprietarie congiuntamente di tali conoscenze;

b)

la parte proprietaria di tali conoscenze concede all’altra parte dei diritti di accesso a queste conoscenze per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente accordo. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito.

2.

Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle opere letterarie di carattere scientifico delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

in caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di riviste, articoli, relazioni o libri, inclusi opere audiovisive e software, che siano frutto o siano collegate ad attività svolte ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere;

b)

tutte le riproduzioni, destinate al pubblico, di dati ed informazioni tutelati da diritto d’autore, prodotte a norma della presente sezione, devono indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del sostegno cooperativo delle parti.

3.

Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate si applicano le regole specificate qui di seguito:

a)

all’atto di comunicare all’altra parte le informazioni relative alle attività svolte ai sensi del presente accordo, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni che non desidera divulgare;

b)

la parte che riceve dette informazioni può comunicare sotto la propria responsabilità informazioni riservate ad organismi o persone sotto la sua autorità ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo;

c)

previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi della lettera b). Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l’autorizzazione scritta preliminare per tale divulgazione più ampia. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e regolamentazione e dalle proprie politiche;

d)

le informazioni riservate non documentali e ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni tra i rappresentanti delle parti indette ai sensi del presente accordo, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l’uso di impianti o l’esecuzione di azioni indirette, rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni riservate, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o privilegiato delle informazioni all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi della lettera a);

e)

ciascuna parte si impegna a assicurare che le informazioni riservate ricevute ai sensi delle lettere a) e c) siano controllate secondo quanto ivi stabilito. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sul divieto di diffusione di cui alle lettere a) e c), ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.


ALLEGATO III

REGOLE RELATIVE AL CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLE ISOLE FÆRØER AL PROGRAMMA QUADRO

I.   Calcolo del contributo finanziario delle isole Færøer

1.

Il contributo finanziario delle isole Færøer al programma quadro è calcolato su base annuale in proporzione o in aggiunta all’importo globale disponibile ogni anno nel bilancio annuale dell’Unione per gli stanziamenti di impegno necessari per l’esecuzione, la gestione e il funzionamento del programma quadro, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (1).

2.

La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario delle isole Færøer si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo delle isole Færøer, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell’Unione. Questi rapporti sono calcolati, per gli Stati membri, in base alle statistiche più recenti della Commissione (Eurostat) disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell’Unione per lo stesso anno e per le isole Færøer in base ai dati statistici più recenti relativi allo stesso anno ottenuti dall’Autorità statistica nazionale (Hagstova Føroya) delle isole Færøer disponibili al momento della pubblicazione del progetto preliminare di bilancio dell’Unione.

3.

La Commissione comunica alle isole Færøer, quanto prima e comunque non oltre il 1o settembre dell’anno che precede ogni esercizio finanziario, le seguenti informazioni e la relativa documentazione:

gli importi degli stanziamenti di impegno a titolo del programma quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell’Unione,

l’importo stimato dei contributi finanziari, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell’Unione, corrispondenti alla partecipazione delle isole Færøer al programma quadro, conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.

Dopo l’approvazione definitiva del bilancio annuale dell’Unione, la Commissione comunica alle isole Færøer, nello stato delle spese corrispondenti alla partecipazione delle isole Færøer, gli importi definitivi di cui al paragrafo 1.

II.   Pagamento del contributo finanziario delle isole Færøer

1.

Al più tardi entro gennaio e giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alle isole Færøer una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi:

sei dodicesimi del contributo delle isole Færøer 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi. Tuttavia, i sei dodicesimi da versare 30 giorni dal ricevimento della domanda inoltrata in gennaio sono calcolati in base agli importi previsti nello stato delle entrate del progetto preliminare di bilancio: il conguaglio relativo avverrà in coincidenza con il versamento dei sei dodicesimi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di fondi inoltrata al più tardi in giugno.

Per il primo anno di attuazione del presente accordo, la Commissione presenta la prima richiesta di fondi entro 30 giorni dalla sua applicazione in via provvisoria. Se tale richiesta viene presentata dopo il 15 giugno, essa prevede il versamento, entro 30 giorni, dei dodici dodicesimi del contributo delle isole Færøer, calcolato in base all’importo indicato nello stato delle entrate del bilancio.

2.

Il contributo delle isole Færøer è espresso e corrisposto in euro. I versamenti delle isole Færøer sono accreditati ai programmi dell’Unione in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell’Unione. Il regolamento finanziario si applica alla gestione degli stanziamenti.

3.

Il contributo dovuto dalle isole Færøer in virtù del presente accordo deve essere versato nei termini di cui al punto 1. Qualsiasi ritardo nel pagamento del contributo dà luogo a un pagamento, da parte delle isole Færøer, di interessi di mora sull’importo restante alla data di scadenza. Il tasso d’interesse per i crediti non restituiti alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

Se il ritardo del pagamento del contributo è tale da compromettere significativamente l’attuazione e la gestione del programma, la Commissione sospende la partecipazione delle isole Færøer al programma per l’esercizio finanziario considerato, in caso di mancato pagamento entro 20 giorni feriali a decorrere dall’invio alle isole Færøer di una lettera di sollecito ufficiale, fatti salvi gli obblighi che spettano all’Unione in virtù delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti già conclusi relativi all’esecuzione di determinate azioni indirette.

4.

Entro il 31 maggio dell’anno che segue ciascun esercizio finanziario, la Commissione prepara ed invia a fini informativi alle isole Færøer un prospetto dello stato delle risorse assegnate al programma quadro per tale esercizio finanziario, compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

5.

Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario, nello stabilire il conto di gestione, la Commissione provvede a regolarizzare i conti relativi alla partecipazione delle isole Færøer. Detta regolarizzazione tiene conto delle modifiche avvenute, in seguito a trasferimenti, annullamenti, disimpegni, riporti o bilanci rettificativi e suppletivi nel corso dell’esercizio finanziario. Detta operazione viene effettuata con il secondo versamento per l’esercizio seguente, e in luglio 2014 per l’ultimo esercizio finanziario. Le regolarizzazioni successive sono effettuate ogni anno fino al luglio 2016.


(1)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO IV

CONTROLLO FINANZIARIO RELATIVO AI PARTECIPANTI DELLE ISOLE FÆRØER AI PROGRAMMI DELL’UNIONE CONTEMPLATI DAL PRESENTE ACCORDO

I.   Comunicazione diretta

La Commissione comunica direttamente con i partecipanti al programma stabiliti nelle isole Færøer e con i loro subcontraenti, i quali possono inoltrare direttamente alla Commissione tutte le informazioni e la documentazione pertinenti che sono tenuti a presentare sulla base degli strumenti di cui al presente accordo e delle convenzioni di sovvenzione e/o dei contratti conclusi per darvi attuazione.

II.   Verifiche contabili

1.

In conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 e alle altre disposizioni indicate nel presente accordo, le convenzioni di sovvenzione e/o i contratti conclusi con i partecipanti al programma stabiliti nelle isole Færøer possono contenere disposizioni che consentano ai funzionari della Commissione o ad altre persone da essa debitamente incaricate, ivi compreso l’OLAF, di effettuare in qualsiasi momento verifiche scientifiche, finanziarie, tecniche o di altra natura presso le sedi dei partecipanti e dei loro subcontraenti.

2.

Il personale della Commissione, la Corte dei conti dell’Unione europea e altro personale incaricato dalla Commissione, ivi compreso l’OLAF, devono avere adeguato accesso ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per realizzare tali verifiche, anche in formato elettronico, a condizione che tale diritto di accesso sia incluso e indicato esplicitamente nelle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo che vedono la partecipazione di soggetti delle isole Færøer.

3.

Le verifiche possono essere effettuate dopo la scadenza del programma quadro o del presente accordo e con le modalità indicate nelle convenzioni di sovvenzione e/o nei contratti in questione.

4.

L’autorità competente delle isole Færøer, designata dal governo delle isole Færøer, deve essere informata in anticipo delle verifiche effettuate nel territorio delle isole Færøer. Lo svolgimento delle verifiche non è in alcun modo subordinato alla preventiva comunicazione di tale informazione.

III.   Controlli in loco

1.

Nell’ambito del presente accordo, la Commissione (ivi compreso l’OLAF) è autorizzata a effettuare controlli e verifiche in loco presso le sedi dei partecipanti e relativi subcontraenti delle isole Færøer, conformemente ai termini e alle condizioni di cui al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (1).

2.

I controlli e le verifiche in loco sono preparati e effettuati dalla Commissione in stretta cooperazione con l’Ufficio nazionale di controllo (Landsgrannskoðanin), il quale deve essere informato con ragionevole anticipo dell’oggetto, delle finalità e del fondamento giuridico dei controlli e delle verifiche così da poterne coadiuvare lo svolgimento. A tal fine, i funzionari competenti delle isole Færøer possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.

3.

Se le autorità interessate lo desiderano, i controlli e le verifiche in loco vengono effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

4.

Qualora i soggetti partecipanti al programma quadro oppongano resistenza ai controlli o alle verifiche in loco, le autorità delle isole Færøer, operando in conformità con le norme e i regolamenti nazionali, prestano assistenza agli ispettori della Commissione nella misura ragionevolmente necessaria per consentire loro di portare a termine i controlli o le verifiche in loco.

5.

La Commissione informa non appena possibile le autorità competenti delle isole Færøer di eventuali casi o sospetti di irregolarità emersi nel corso dei controlli o delle verifiche in loco. La Commissione è comunque tenuta a informare dette autorità dei risultati dei controlli e delle verifiche.

IV.   Informazione e consultazione

1.

Ai fini di un’adeguata applicazione del presente allegato, le autorità competenti delle isole Færøer e dell’Unione si scambiano regolarmente informazioni, ad esclusione di quelle proibite o non autorizzate dalle norme e dai regolamenti nazionali, e effettuano consultazioni su richiesta di una delle due parti.

2.

Le autorità competenti delle isole Færøer informano la Commissione in tempi ragionevoli di casi o sospetti di irregolarità di cui sono venute a conoscenza in relazione alla conclusione o attuazione delle convenzioni di sovvenzione e/o contratti conclusi per dare attuazione agli strumenti indicati nel presente accordo.

V.   Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell’ambito del presente allegato sono coperte dal segreto professionale e protette allo stesso modo in cui informazioni analoghe sono protette dalla legge delle isole Færøer e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell’Unione. Dette informazioni non possono essere comunicate a persone che non siano quelle delle istituzioni dell’Unione o degli Stati membri o delle isole Færøer le cui funzioni impongano legalmente che ne siano a conoscenza, né possono essere utilizzate per altri fini che non siano quelli di garantire una protezione efficace degli interessi finanziari delle parti.

VI.   Misure e sanzioni amministrative

Ferma restando l’applicazione del diritto penale delle isole Færøer, misure e sanzioni amministrative possono essere imposte dalla Commissione in conformità dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002, nonché del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (2).

VII.   Riscossione e esecuzione

Le decisioni adottate dalla Commissione nell’ambito del programma quadro che rientrano nel presente accordo e comportano un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nelle isole Færøer azionabile mediante procedimento civile dinanzi ad un organo giudiziario delle isole Færøer. Le pertinenti disposizioni di esecuzione sono inserite nelle convenzioni di sovvenzione che vedono la partecipazione di soggetti delle isole Færøer. La formula esecutiva è trasmessa all’organo giudiziario delle isole Færøer, con la sola verifica dell’autenticità del titolo da parte dell’autorità designata dal governo delle isole Færøer, che ne informa la Commissione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali delle isole Færøer. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia pronunciate in virtù di una clausola compromissoria inserita in una convenzione di sovvenzione e/o in un contratto nell’ambito del programma quadro hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.


(1)  GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

(2)  GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

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