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Document 32010D0488

    2010/488/Euratom: Decisione del Consiglio, del 16 novembre 2009 , relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione

    GU L 242 del 15.9.2010, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/488/oj

    Related international agreement

    15.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/33


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 16 novembre 2009

    relativa all’approvazione, da parte della Commissione, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione

    (2010/488/Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alle direttive del Consiglio del 22 luglio 2008, la Commissione ha condotto negoziati concernenti un accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione.

    (2)

    È opportuno approvare la conclusione, da parte della Commissione, dell’accordo,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È approvata la conclusione, da parte della Commissione per e a nome della Comunità europea dell’energia atomica, dell’accordo di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 2009.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. MALMSTRÖM


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    15.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 242/34


    ACCORDO

    di cooperazione tra la Comunità europea dell’energia atomica e il governo della Repubblica federativa del Brasile, nel settore della ricerca relativa all’energia da fusione

    LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA (Euratom),

    e

    IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

    (in seguito denominati collettivamente «le parti»),

    CONSIDERANDO che con l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile, firmato il 19 gennaio 2004, le parti si sono impegnate a promuovere la cooperazione nelle attività di ricerca e di sviluppo tecnologico,

    INTENZIONATE a continuare la promozione dello sviluppo dell’energia di fusione quale fonte di energia potenzialmente accettabile sotto l’aspetto ambientale, competitiva sotto l’aspetto economico e virtualmente illimitata,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    Obiettivo del presente accordo è rafforzare la cooperazione tra le parti nei settori contemplati dai rispettivi programmi sulla fusione, su una base di reciproco vantaggio e di generale reciprocità, al fine di sviluppare le cognizioni scientifiche e la capacità tecnologica necessari per un sistema fondato sull’energia da fusione.

    Articolo 2

    Settori di cooperazione

    I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo comprendono:

    a)

    tokamak, inclusi i grandi progetti della generazione attuale e le attività connesse a progetti della prossima generazione;

    b)

    alternative ai tokamak;

    c)

    tecnologia dell’energia da fusione magnetica;

    d)

    teoria del plasma e fisica del plasma applicata;

    e)

    politiche e piani concernenti i programmi; e

    f)

    altri settori stabiliti per iscritto di comune accordo dalle parti che rientrino nell’ambito dei loro rispettivi programmi.

    Articolo 3

    Forme di cooperazione

    1.   La cooperazione ai sensi del presente accordo può assumere, senza preclusione di eventuali altre opzioni, le seguenti forme:

    a)

    scambio e comunicazione di informazioni e dati concernenti attività, eventi, pratiche e risultati scientifici e tecnici e le politiche e piani in materia di programmi, ivi compreso lo scambio di informazioni confidenziali secondo i termini e le condizioni di cui agli articoli 6 e 7;

    b)

    scambio di ricercatori, ingegneri e altri specialisti per periodi di tempo concordati al fine di partecipare a esperimenti, analisi, attività di progettazione ed altre attività di ricerca e sviluppo a norma dell’articolo 8;

    c)

    organizzazione di seminari e altri incontri al fine di discutere e scambiare informazioni su temi specifici stabiliti di comune accordo nei settori elencati nell’articolo 2 e di individuare azioni di cooperazione che possano essere utilmente intraprese a norma dell’articolo 5;

    d)

    scambio e consegna di campioni, materiali e attrezzature (strumenti e componenti) per esperimenti, prove e valutazioni a norma degli articoli 9 e 10;

    e)

    esecuzione di studi, progetti o esperimenti in comune, inclusa la progettazione, la costruzione e il funzionamento in comune degli stessi;

    f)

    creazione di collegamenti per lo scambio di dati, quali ad esempio, tra l’altro, gli strumenti di analisi a distanza di dati; e

    g)

    altre forme di cooperazione concordemente stabilite dalle parti per iscritto.

    2.   Ove opportuno, le parti coordinano le attività previste dal presente accordo con altre attività internazionali di ricerca e sviluppo nel settore dell’energia da fusione al fine di ridurre al minimo la duplicazione degli sforzi. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata in maniera da pregiudicare accordi esistenti o futuri in tema di cooperazione tra le parti.

    Articolo 4

    Comitato di coordinamento e segretari esecutivi

    1.   Le parti istituiscono un comitato di coordinamento incaricato di coordinare e monitorare l’esecuzione delle attività previste dal presente accordo. Ciascuna parte designa un numero uguale di membri del comitato di coordinamento e nomina capo delegazione uno di tali membri designati. Il comitato di coordinamento si riunisce una volta l’anno, alternando tra la Repubblica federativa del Brasile e l’Unione europea, oppure nelle date e nei luoghi altrimenti concordati tra le parti. Il capo della delegazione della parte ospitante presiede il comitato.

    2.   Il comitato di coordinamento esamina i progressi e i piani delle attività previste dal presente accordo e propone, coordina e approva attività di cooperazione future che si iscrivono nell’ambito del presente accordo, in relazione alla loro validità tecnica e al livello di sforzo al fine di assicurare il reciproco vantaggio e la generale reciprocità nel contesto dell’accordo.

    3.   Tutte le decisioni del comitato di coordinamento sono prese per consenso.

    4.   Ciascuna delle parti nomina un segretario esecutivo abilitato ad agire in suo nome nei periodi intercorrenti tra una riunione e l’altra del comitato di coordinamento per qualsiasi questione riguardante la cooperazione ai sensi del presente accordo. Ai segretari esecutivi è affidata la gestione corrente della cooperazione.

    Articolo 5

    Attuazione

    1.   Ciascuna delle parti designa degli organismi idonei di attuazione delle attività previste dal presente accordo.

    2.   Quando decide di approvare un’attività di cooperazione, il comitato di coordinamento approva, se necessario, un piano di progetto che è disciplinato dalle disposizioni del presente accordo.

    3.   Nei piani di progetto figurano gli organismi designati di attuazione del progetto stesso e contengono disposizioni dettagliate per l’attuazione delle attività di cooperazione volte a regolare l’ambito tecnico e la gestione, le disposizioni applicabili in materia di responsabilità di decontaminazione, lo scambio di informazioni confidenziali, lo scambio di apparecchiature, il regime della proprietà intellettuale, il costo totale, la ripartizione dei costi e il calendario, in funzione delle esigenze.

    Articolo 6

    Disponibilità e diffusione di informazioni

    1.   Nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e dalle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle parti ed i soggetti da questa designati si impegnano a mettere liberamente a disposizione dell’altra, nonché dei soggetti da questa designati, ogni informazione in loro possesso necessaria per l’esecuzione delle attività di cooperazione di cui al presente accordo.

    2.   Le parti e i soggetti da queste designati devono favorire la più vasta diffusione possibile delle informazioni che hanno il diritto di divulgare, sia che tali informazioni siano state elaborate in comune, sia che siano destinate ad essere comunicate o scambiate a norma del presente accordo, fatta salva comunque la necessità di proteggere le informazioni confidenziali e di tutelare i diritti di proprietà intellettuale sorti o forniti nell’ambito dell’esecuzione del presente accordo.

    3.   Le informazioni comunicate da una parte all’altra parte a norma del presente accordo devono essere accurate, in scienza e coscienza della parte che le comunica, senza tuttavia che quest’ultima sia tenuta a garantire l’idoneità di tali informazioni ad usi o applicazioni specifici ad opera dell’altra parte o di terzi. Le informazioni elaborate in comune dalle parti devono essere accurate in scienza e coscienza di entrambe le parti. Le parti non garantiscono l’idoneità delle stesse per finalità, usi o applicazioni specifici ad opera delle parti o di terzi.

    Articolo 7

    Proprietà intellettuale

    La tutela e l’attribuzione della proprietà intellettuale sorta o fornita nell’ambito di attività di cooperazione previste dal presente accordo è regolata dalle disposizioni dell’allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo e si applica a tutte le attività svolte ai sensi del presente accordo.

    Articolo 8

    Scambio e distacco di personale

    Per quanto riguarda lo scambio di personale a norma del presente accordo tra le parti o i soggetti da queste designati si applicano le seguenti disposizioni:

    a)

    ciascuna parte provvede affinché venga scelto personale qualificato che abbia le capacità e le competenze necessarie per svolgere le attività previste nell’ambito del presente accordo. Lo scambio di personale deve essere reciprocamente concordato in anticipo mediante scambio di lettere tra le parti, con riferimento al presente accordo e alle pertinenti disposizioni in materia di proprietà intellettuale nonché le relative attività di cooperazione;

    b)

    ciascuna parte è responsabile delle retribuzioni, delle assicurazioni e delle indennità da versare al proprio personale scambiato;

    c)

    la parte che invia il personale paga le spese di viaggio e di soggiorno del proprio personale scambiato o distaccato presso l’organismo ospitante, se non diversamente concordato;

    d)

    la parte che accoglie il personale provvede a fornire adeguata sistemazione a tutto il personale scambiato (e ai membri dei relativi nuclei familiari) dell’altra parte su base di reciprocità, che verrà concordemente stabilita;

    e)

    la parte che riceve il personale fornisce tutta l’assistenza necessaria, in base alla legge o alla regolamentazione pertinente, al personale scambiato dell’altra parte per quanto riguarda le formalità amministrative (per esempio l’ottenimento dei visti);

    f)

    ciascuna parte garantisce che il personale scambiato si attenga alla normativa in materia di lavoro e i regolamenti di sicurezza vigenti nell’istituto ospitante;

    g)

    ciascuna parte può osservare, a proprie spese, specifiche attività sperimentali e lavori di analisi svolti dall’altra parte nei settori di cooperazione di cui all’articolo 2. Tale attività di osservazione può avvenire nell’ambito di visite del personale, sempre previo consenso della parte che riceve la visita.

    Articolo 9

    Scambi di apparecchiature, campioni e pezzi di ricambio

    Qualora una parte o il soggetto da questa designata debba scambiare, prestare o fornire all’altra parte o ai soggetti designati da quest’ultima tra gli altri apparecchiature, strumenti, campioni, materiali o pezzi di ricambio necessari (in seguito denominati «apparecchiature»), si applicano le seguenti disposizioni per quanto riguarda la spedizione e l’uso delle apparecchiature:

    a)

    la parte mittente deve fornire, quanto prima possibile, un elenco dettagliato delle apparecchiature da consegnare, unitamente alle specifiche e alla documentazione tecnica e informativa;

    b)

    le apparecchiature fornite dalla parte mittente restano di proprietà della stessa e devono essere restituite alla parte mittente alla data che sarà stabilita dal comitato di coordinamento, salvo diverse disposizioni previste dal piano di progetto di cui all’articolo 5;

    c)

    le apparecchiature sono messe in funzione presso l’istituzione destinataria solo previo accordo tra le parti; e

    d)

    la parte destinataria mette a disposizione i locali necessari per le apparecchiature e provvede alla fornitura di energia elettrica, acqua, gas e altre fonti necessarie, conformemente alle prescrizioni tecniche stabilite di comune accordo dalle parti.

    Articolo 10

    Disposizioni generali

    1.   Ciascuna parte esegue le attività previste dal presente accordo nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili e fornisce risorse in funzione della disponibilità di fondi di bilancio sufficienti.

    2.   Salvo diverso e specifico accordo scritto delle parti, tutti i costi della cooperazione attuata in base al presente accordo sono a carico della parte che li sostiene.

    3.   Qualsiasi questione concernente l’interpretazione o l’attuazione del presente accordo che dovesse sorgere in vigenza dello stesso è risolta di comune accordo dalle parti.

    4.   Il presente accordo si applica, per quanto riguarda l’Euratom, ai territori cui si applica il trattato che istituisce l’Euratom e ai territori dei paesi che partecipano al programma fusione Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati.

    Articolo 11

    Durata, modifica e denuncia

    1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto il completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore ed ha validità di cinque anni. Salvo che una delle parti notifichi all’altra per iscritto la sua intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della sua scadenza, il presente accordo si intende rinnovato automaticamente per un ulteriore periodo di cinque anni.

    2.   Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore alla data dell’ultima notifica scritta con la quale le parti si informano che le loro rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore di una modifica sono state completate.

    3.   Tutte le azioni e gli esperimenti in comune non ancora terminati alla data del recesso del presente accordo possono essere proseguiti fino al loro completamento alle condizioni previste dal presente accordo.

    4.   Ciascuna parte può porre fine al presente accordo e a qualsiasi piano di progetto, in qualsiasi momento previa notifica scritta trasmessa all’altra parte. Il recesso comincia a produrre effetti sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica e lascia impregiudicati i diritti acquisiti dalle parti a norma del presente accordo o di un piano di progetto anteriormente alla data del recesso.

    Firmato a Brasilia il 27 novembre 2009, in duplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

    Per la Comunità europea dell’energia atomica

    JOÃO JOSÉ SOARES PACHECO

    Per il governo della Repubblica federativa del Brasile

    MARCOS NOGUEIRA MARTINS


    ALLEGATO

    DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

    I diritti di proprietà intellettuale sorti o forniti in base al presente accordo sono attribuiti secondo le disposizioni seguenti:

    I.   Applicazione

    Il presente allegato si applica a tutte le attività di cooperazione svolte nell’ambito del presente accordo, salvo diverso, specifico accordo tra le parti.

    II.   Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti

    A.

    Ai fini del presente accordo, l’espressione «proprietà intellettuale» ha il significato di cui all’articolo 2 della convenzione di Stoccolma del 14 luglio 1967, che istituisce l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale.

    B.

    Il presente allegato riguarda l’attribuzione di diritti, interessi e royalties tra le parti o gli organismi di attuazione designati a norma dell’articolo 5. Ciascuna parte garantisce che l’altra parte possa ottenere i diritti di proprietà intellettuale ad essa attribuiti o agli organismi di attuazione designati a norma dell’articolo 5, conformemente al presente allegato. Quest’ultimo non altera o pregiudica in altra forma l’attribuzione di tali diritti, interessi e royalties tra una parte ed i suoi cittadini, che è disciplinata dalla legislazione e dagli usi di detta parte.

    C.

    La cessazione della validità o la scadenza del presente accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal presente allegato.

    D.

    1)

    In caso di attività di cooperazione tra le parti o tra i loro organismi di esecuzione designati a norma dell’articolo 5, la proprietà intellettuale derivante dalla ricerca congiunta, vale a dire dalla ricerca effettuata con il supporto di entrambe le parti, è disciplinata da un piano di gestione tecnologica conformemente ai seguenti principi:

    a)

    ciascuna parte o i relativi organismi di attuazione comunica agli altri, a norma dell’articolo 5, entro un termine ragionevole, tutti i diritti di proprietà intellettuale derivanti dal presente accordo;

    b)

    se non diversamente concordato, i diritti e gli interessi sulla proprietà intellettuale sorti nell’ambito della ricerca in comune possono essere sfruttati da ciascuna parte o dai relativi organismi responsabili dell’attuazione a norma dell’articolo 5 senza restrizioni territoriali;

    c)

    ciascuna parte o ciascun organismo responsabile dell’attuazione designato a norma dell’articolo 5 si adopera tempestivamente per ottenere tutela dei diritti e degli interessi di proprietà intellettuale ottenuti nell’ambito del piano di gestione tecnologica;

    d)

    ciascuna parte o i suoi organismi incaricati dell’esecuzione designati a norma dell’articolo 5 hanno diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita di utilizzazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante dal presente accordo esclusivamente per scopi di ricerca, nel rispetto della legislazione applicabile delle parti;

    e)

    ai ricercatori ospiti che hanno contribuito alla creazione della proprietà intellettuale sono attribuiti diritti di proprietà intellettuale e quote delle royalties percepite dagli istituti ospitanti a fronte delle licenze concesse per tali diritti di proprietà intellettuale secondo le politiche praticate dagli istituti ospitanti. Ciascuna della parti riserva ai ricercatori ospiti un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini con riferimento alla concessione dei citati diritti di proprietà intellettuale e di quote di royalties. Inoltre, ogni ricercatore ospite designato come inventore ha diritto allo stesso trattamento dei cittadini del paese ospitante per quanto riguarda i premi, le gratifiche, i vantaggi e qualsiasi altro diritto accordato in base alla politica praticata dall’istituzione ospite e alle leggi rispettive delle parti applicabili in materia.

    2)

    Nel caso di attività di cooperazione diverse dalle attività di ricerca congiunta contemplate dalle disposizioni del paragrafo II.D.1), ciascuna parte stabilisce, entro i limiti fissati dalla propria legislazione, che i propri partecipanti concludano accordi specifici concernenti l’attuazione della ricerca comune e i rispettivi diritti e obblighi dei partecipanti. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale, di norma gli accordi riguardano tra l’altro la titolarità, la tutela, i diritti di uso a scopi di ricerca, lo sfruttamento e la diffusione, inclusi gli accordi per la pubblicazione in comune, i diritti e gli obblighi dei ricercatori ospiti e le procedure per la risoluzione delle controversie. Gli accordi possono riguardare anche le informazioni precedenti il presente accordo e quelle da esso derivanti, la concessione di licenze e gli elementi da fornire.

    E.

    Pur mantenendo le condizioni di concorrenza nei settori contemplati dal presente accordo, ciascuna parte si adopera per garantire che i diritti acquisiti a norma del presente accordo e gli accordi stipulati in base ad esso siano esercitati in maniera da promuovere, in particolare: i) l’uso delle informazioni elaborate o rese altrimenti disponibili in base al presente accordo e la loro divulgazione compatibilmente con le condizioni stabilite dal presente accordo, con le disposizioni della sezione IV dello stesso e di ogni altra disposizione in vigore in virtù delle legislazioni nazionali delle parti che disciplinano il trattamento dei dati sensibili o delle informazioni confidenziali nel settore nucleare e ii) l’adozione e l’attuazione di norme internazionali.

    III.   Opere oggetto di diritto d’autore

    Conformemente alle disposizioni del presente accordo, i diritti d’autore spettanti alle parti o alle agenzie incaricate dell’esecuzione a norma dell’articolo 5 sono disciplinati conformemente all’accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale gestito dall’Organizzazione mondiale del commercio.

    IV.   Letteratura scientifica

    Fatte salve le disposizioni sulle informazioni confidenziali di cui alla sezione V, si applicano le seguenti regole:

    A.

    Ciascuna delle parti o delle agenzie incaricate dell’esecuzione a norma dell’articolo 5 ha diritto ad una licenza non esclusiva, irrevocabile e gratuita in tutti i paesi per la traduzione, la riproduzione e la diffusione pubblica delle informazioni contenute in pubblicazioni scientifiche e tecniche, articoli, relazioni, libri o altri mezzi di comunicazione derivanti direttamente dalla ricerca congiunta svolta in base al presente accordo dalle parti o per conto di esse.

    B.

    Tutti i lavori tutelati da diritti di autore elaborati a norma della presente disposizione devono rispettare i diritti morali di cui all’articolo 6 bis della convenzione di Berna. Essi devono anche contenere un riconoscimento chiaramente visibile del supporto di cooperazione delle parti.

    V.   Informazioni confidenziali

    A.   Informazioni documentali confidenziali

    1)

    Ciascuna parte identifica con la massima tempestività le informazioni che non intende divulgare nell’ambito del presente accordo, tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti criteri:

    a)

    la segretezza delle informazioni, nel senso che esse, nella loro globalità o nell’esatta configurazione o insieme delle sue parti, non sono generalmente note o facilmente disponibili con l’impiego di mezzi leciti;

    b)

    a causa della loro segretezza, le informazioni hanno un valore commerciale effettivo o potenziale; e

    c)

    l’informazione è stata oggetto di iniziative, ragionevoli secondo le circostanze, intese a mantenerne la segretezza, da parte di chi la deteneva legittimamente. In alcuni casi le parti possono concordare che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o elaborate nel corso della ricerca in comune svolta a norma del presente accordo, non possono essere divulgate.

    2)

    Ogni parte deve garantire che le informazioni confidenziali comunicate nel quadro del presente accordo e la conseguente natura privilegiata siano facilmente riconoscibili dall’altra parte, ad esempio mediante un chiaro contrassegno o mediante una dicitura restrittiva. Questa regola si applica a qualsiasi riproduzione, totale o parziale, di tali informazioni. Una parte o un partecipante che riceve informazioni confidenziali ai sensi del presente accordo deve rispettare la loro natura riservata. L’obbligo cessa automaticamente se le informazioni vengono divulgate senza restrizioni dal proprietario.

    3)

    Le informazioni non divulgate comunicate a norma del presente accordo possono essere trasmesse dalla parte che le riceve ai suoi dipendenti e contraenti nonché ad altri dipartimenti interessati della parte che siano autorizzati a riceverle per gli scopi specifici della ricerca comune in corso, in funzione dell’effettiva necessità di conoscenza, purché le informazioni non divulgate in tal modo diffuse siano tutelate nella misura prevista dalla legislazione di ciascuna delle parti e siano facilmente riconoscibili come tali, secondo quanto sopra indicato.

    B.   Informazioni non documentali non divulgate

    Alle informazioni non documentali non divulgate o alle altre informazioni riservate o coperte da segreto comunicate nel corso di seminari e di altre riunioni organizzate nell’ambito del presente accordo, come pure alle informazioni ottenute tramite il personale distaccato, o derivanti dall’uso di impianti o da progetti comuni, sono applicati dalle parti e dagli organismi responsabili dell’attuazione da queste designati i medesimi principi stabiliti dal presente accordo per le informazioni documentali, con l’intesa che chi riceve tali informazioni non divulgate, riservate o coperte da segreto, deve essere informato per iscritto, al più tardi all’atto della comunicazione di tali informazioni, del carattere riservato delle stesse.

    C.   Controllo

    Entrambe le parti si impegnano a garantire che le informazioni non divulgate ricevute in base al presente accordo siano assoggettate ai controlli ivi previsti. Se una parte si rende conto che non sarà in grado di rispettare le disposizioni sul divieto di divulgazione di cui ai paragrafi A e B, ovvero se si può ragionevolmente ritenere che non sarà in grado di rispettare tali disposizioni, essa deve informarne immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato.

    VI.   Risoluzione delle controversie e figure di proprietà intellettuale nuove e impreviste

    A.

    Le controversie tra le parti in materia di proprietà intellettuale sono risolte a norma dell’articolo 10, paragrafo 3 del presente accordo. Tuttavia, le parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad un tribunale d’arbitrato internazionale al fine di ottenere una sentenza vincolante conformemente alle norme applicabili del diritto internazionale. Salvo disposizione contraria, trovano applicazione le norme d’arbitrato dell’UNCITRAL.

    B.

    Nell’eventualità che una parte ritenga che un diritto di proprietà intellettuale di nuovo tipo non contemplato in un piano di gestione tecnologica o in un accordo tra soggetti designati possa scaturire da attività di cooperazione intrapresa in base al presente accordo oppure qualora sorgano altre difficoltà impreviste, le parti avviano immediatamente una trattativa allo scopo di assicurare che la tutela, la valorizzazione e la divulgazione della proprietà intellettuale in questione siano adeguatamente predisposti nei rispettivi territori.

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