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Document 32010D0463

    2010/463/UE: Decisione della Commissione, del 20 agosto 2010 , recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell’Egitto [notificata con il numero C(2010) 5703] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 220 del 21.8.2010, p. 74–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/463/oj

    21.8.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 220/74


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 agosto 2010

    recante modifica delle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE per quanto riguarda l’ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea e le importazioni di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma della specie equina da alcune parti dell’Egitto

    [notificata con il numero C(2010) 5703]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/463/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l’articolo 12, paragrafi 1 e 4, l’articolo 15, lettera a), l’articolo 16, l’articolo 19, frase introduttiva e punti i) e ii),

    vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l’ammissione temporanea di cavalli registrati (3), stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali è autorizzata l’ammissione temporanea nell’Unione di tali cavalli e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell’allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a F. Alcune parti dell’Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E.

    (2)

    La decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea (4), stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali è autorizzata la reintroduzione nell’Unione di tali cavalli e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell’allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a E. Alcune parti dell’Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E.

    (3)

    La decisione 93/197/CEE della Commissione, del 5 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui sono subordinate le importazioni di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione (5), stabilisce un elenco di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni nell’Unione di tali equidi e i requisiti in materia di certificazione. Tale elenco, che figura nell’allegato I di detta decisione, classifica inoltre i paesi terzi in questione e le loro parti in determinati gruppi sanitari, da A a G. Alcune parti dell’Egitto rientrano attualmente nel gruppo sanitario E per le importazioni nell’Unione di cavalli registrati.

    (4)

    La decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina (6), stabilisce un elenco di paesi terzi e delle loro parti da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni. Queste condizioni sono definite tenendo conto dei diversi gruppi sanitari di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE e 93/197/CEE e indicati nella colonna 5 dell’allegato I della decisione 2004/211/CE.

    (5)

    Nel giugno 2010 la Commissione ha effettuato un’ispezione veterinaria in Egitto, il cui esito è risultato insoddisfacente. Sono state rilevate varie lacune gravi per quanto riguarda i controlli dei movimenti di equidi da altre parti dell’Egitto verso le zone elencate nella decisione 2004/211/CE come zone da cui le esportazioni nell’Unione sono autorizzate, le procedure di certificazione e la politica di tale paese terzo in materia di importazioni di equidi dalle zone infettate dalla peste equina o a rischio di tale infezione.

    (6)

    Tale situazione può costituire un grave rischio per la salute della popolazione equina nell’Unione; occorre pertanto sospendere l’ammissione temporanea, la reintroduzione dopo un’esportazione temporanea e le importazioni nell’Unione di cavalli registrati nonché le importazioni di sperma di animali della specie equina dall’Egitto.

    (7)

    Le decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/197/CEE e 2004/211/CE vanno quindi modificate di conseguenza.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 92/260/CEE, allegato I, gruppo sanitario E, la voce relativa all’Egitto è soppressa.

    Articolo 2

    Nella decisione 93/195/CEE, allegato I, gruppo sanitario E, la voce relativa all’Egitto è soppressa.

    Articolo 3

    Nella decisione 93/197/CEE, allegato I, gruppo sanitario E, la voce relativa all’Egitto è soppressa.

    Articolo 4

    Nella decisione 2004/211/CE, allegato I, la voce relativa all’Egitto è sostituita dal testo seguente:

    «EG

    Egitto

    EG-0

    Tutto il paese

    EG-1

    Governatorati di Alessandria, Beheira, Krafr El Sheikh, Damietta, Dakahlia, Port-Said, Sharkia, Gharbia, Menoufia, Kalioubia, Ishmailia, North Sinai, South Sinai, Cairo (comprese Grande Cairo e la città di Giza), Suez, Marsa Martrouh, Fayoum, Giza e Beni Suef

    —»

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 agosto 2010.

    Per la Commissione

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42.

    (2)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (3)  GU L 130 del 15.5.1992, pag. 67.

    (4)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1.

    (5)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 16.

    (6)  GU L 73 dell’11.3.2004, pag. 1.


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