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Document 32010D0215

    Decisione della Commissione, del 30 settembre 2009 , relativa alla misura C 19/08 (ex NN 13/08) alla quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Sandretto Industrie S.r.l. [notificata con il numero C(2009) 7184] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 92 del 13.4.2010, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/215/oj

    13.4.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 92/19


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 30 settembre 2009

    relativa alla misura C 19/08 (ex NN 13/08) alla quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Sandretto Industrie S.r.l.

    [notificata con il numero C(2009) 7184]

    (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/215/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1,

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo e viste le osservazioni trasmesse,

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDIMENTO

    (1)

    Con decisione del 29 gennaio 2007 (di seguito la «decisione di autorizzazione») la Commissione ha approvato un aiuto per il salvataggio dell’importo di 5 milioni di EUR a favore di Sandretto Industrie S.r.l. (di seguito: «Sandretto») (1). L’aiuto consisteva in una garanzia su due linee di credito fornite da banche private, le cui condizioni erano da definire dopo l’approvazione della Commissione. L’Italia si impegnava a revocare la garanzia entro sei mesi dall’erogazione e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per la Sandretto entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto.

    (2)

    In mancanza di informazioni circa gli sviluppi della situazione, la Commissione ha inviato una lettera all’Italia il 14 dicembre 2007 (protocollata con il numero D/54995) per chiedere un aggiornamento sul caso.

    (3)

    L’Italia ha risposto con lettera del 21 gennaio 2008 (A/1233), informando la Commissione che l’aiuto era stato versato in due parti: la prima il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007.

    (4)

    Con lettera del 23 gennaio 2008 (protocollata con il numero D/50314) la Commissione ha chiesto all’Italia di confermare la cessazione della garanzia al 24 gennaio 2008 o in alternativa di trasmetterle un piano di ristrutturazione, aggiungendo che in mancanza di una sollecita risposta i servizi della Commissione avrebbero proposto l’avvio del procedimento di indagine formale.

    (5)

    Con lettera dell’8 febbraio 2008 (protocollata con il numero A/2526) l’Italia ha comunicato alla Commissione che la prima parte della garanzia era cessata il 24 gennaio 2008 e che, falliti diversi tentativi di vendita del complesso aziendale, si era tempestivamente riferito al tribunale competente, per l’eventuale conversione della procedura in fallimento.

    (6)

    La decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, corredata dell’invito agli interessati a presentare osservazioni, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). L’Italia ha trasmesso le proprie considerazioni con lettera del 19 maggio 2008 (protocollata con il numero A/9253). Non sono pervenute osservazioni da parte di interessati.

    (7)

    Successivamente, con lettere del 20 agosto 2008 (protocollata con il numero D/53263) e 20 ottobre 2008 (protocollata con il numero D/54063) la Commissione ha chiesto complementi d’informazione, forniti dalle autorità italiane con lettere rispettivamente del 18 settembre 2008 (protocollata con il numero A/19134) e 4 novembre 2008 (protocollata con il numero A/23219).

    II.   DESCRIZIONE

    (8)

    La Sandretto opera nel settore della fabbricazione e vendita di presse per iniezione termoplastica. L’azienda è nata nel 1947 come «Fratelli Sandretto» e da allora ha cambiato più volte denominazione e forma societaria. Nel 2007, quando è stato concesso l’aiuto, la Sandretto aveva un fatturato di 30 milioni di EUR e contava 340 dipendenti; rappresentava una realtà importante per l’economia locale, con due stabilimenti situati in due comuni della provincia di Torino — Grugliasco e Pont Canavese — entrambi ammessi a beneficiare di aiuti ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

    (9)

    La società è stata dichiarata insolvente nel marzo 2006 e successivamente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, in una prospettiva di potenziale prosecuzione dell’esercizio dell’impresa (3). Tuttavia, si è poi rinunciato a proseguire l’attività economica, tanto che, a norma della procedura di cui al D.Lgs. 270/1999 (4), l’amministratore straordinario ha avviato la liquidazione della società e quindi la vendita dei beni, conformemente all’autorizzazione emessa dal ministero competente in data 27 febbraio 2007.

    (10)

    Diverse offerte pubbliche organizzate ai fini della vendita di gran parte dei cespiti (5) sono state ritenute inadeguate, finché, il 24 maggio 2008, è stato raggiunto un accordo preliminare con la società brasiliana Industrias Romi SA, e il 12 giugno 2008 è stato firmato il contratto definitivo tra la Sandretto e ROMI Italia S.r.l., consociata italiana dell’acquirente.

    (11)

    Il 29 luglio 2008 il tribunale di Torino ha certificato la summenzionata transazione patrimoniale; a decorrere da tale data la Sandretto ha quindi cessato del tutto l’attività e non esisterà più come persona giuridica non appena i beni saranno stati ripartiti tra i creditori.

    (12)

    Sebbene l’aiuto per il salvataggio sia stato approvato il 29 gennaio 2007, le sottostanti linee di credito dell’importo di 5 milioni di EUR sono state concesse a distanza di quasi sei mesi dall’autorizzazione: la prima parte il 24 luglio 2007 e la seconda il 13 agosto 2007. Secondo l’Italia, tale periodo di tempo era necessario agli amministratori per scegliere le banche private che avrebbero concesso le linee di credito e per concordare le condizioni del finanziamento.

    (13)

    L’aiuto per il salvataggio è stato concesso sotto forma di garanzia su due linee di credito di 2,5 milioni di EUR ciascuna, fornite dalla Banca Popolare di Novara e Banca Intesa Sanpaolo.

    (14)

    Secondo l’Italia, la garanzia connessa alla prima parte dell’aiuto è stata escussa il 24 gennaio 2008. Nei sei mesi successivi all’autorizzazione l’Italia non ha presentato alcun piano di ristrutturazione (ovvero liquidazione) della società. In seguito all’avvio del procedimento di indagine formale, l’Italia ha comunicato alla Commissione che la garanzia pubblica relativa ad entrambi i prestiti era stata escussa (6).

    III.   MOTIVI CHE GIUSTIFICANO L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (15)

    Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che non esistessero indicazioni che la Sandretto avesse cessato di beneficiare dell’aiuto per il salvataggio alla scadenza del termine di sei mesi dall’erogazione della prima parte, ossia il 24 gennaio 2008.

    (16)

    Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi riguardo alla possibilità di considerare l’aiuto per il salvataggio illegalmente prorogato come aiuto per la ristrutturazione compatibile ai sensi dei punti da 34 a 51 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7) (di seguito: «gli orientamenti»), specialmente in mancanza di un piano di ristrutturazione.

    IV.   OSSERVAZIONI DELL’ITALIA

    (17)

    Le autorità italiane hanno trasmesso le proprie osservazioni con lettera del 18 maggio 2008, in cui comunicavano che la garanzia a copertura del finanziamento erogato in due parti, il 24 luglio e il 13 agosto 2007, era stata escussa dalle banche erogatrici, rispettivamente in data 23 marzo e 4 aprile 2008.

    (18)

    Per quanto riguarda il credito che lo Stato vanta nei confronti della Sandretto a seguito dell’escussione della garanzia, le autorità italiane hanno dichiarato trattarsi di un credito prededucibile. Ciò significa che lo Stato è creditore preferenziale ai fini del recupero del credito. Secondo le autorità italiane è possibile prevedere con sufficiente certezza il recupero integrale del finanziamento.

    (19)

    Infine, le autorità italiane hanno fornito informazioni sullo stato di liquidità della Sandretto nonché sulle diverse offerte pubbliche organizzate per la vendita dei cespiti nel periodo da giugno 2007 a maggio 2008, che hanno condotto alla parziale acquisizione da parte di ROMI Italia S.r.l.

    (20)

    Successivamente, in risposta alle richieste della Commissione concernenti la vendita a ROMI Italia S.r.l. di taluni beni della Sandretto, le autorità italiane hanno fornito le informazioni seguenti.

    (21)

    ROMI Italia S.r.l. ha acquisito parte dei beni della Sandretto per 7,9 milioni di EUR. Tale prezzo, pur essendo inferiore a quello risultato dalla valutazione dell’azienda effettuata nel giugno 2007, era il migliore spuntato dopo l’insuccesso di diverse offerte pubbliche. Secondo le autorità italiane, si deve quindi considerare corrispondente al valore di mercato.

    (22)

    Dal 29 luglio 2008 la Sandretto ha cessato completamente l’attività, a seguito del decreto del tribunale di Torino, e non esisterà più come persona giuridica non appena i beni saranno stati ripartiti tra i creditori.

    (23)

    Le autorità italiane hanno inoltre sottolineato che ROMI Italia S.r.l. non è subentrata in alcuna passività pregressa della Sandretto. Quest’ultima ha infatti cessato tutti i rapporti di lavoro con i propri dipendenti e ROMI Italia S.r.l. ha instaurato nuovi e diversi rapporti di lavoro, di cui solo una parte riguarda ex dipendenti Sandretto. ROMI Italia S.r.l. non è subentrata in alcun rapporto con agenti, fornitori e clienti della Sandretto, bensì è subentrata esclusivamente nei rapporti strettamente necessari alla gestione aziendale (forniture elettriche e di gas, manutenzione, sicurezza).

    V.   VALUTAZIONE

    V.1   Sussistenza di aiuto di Stato

    (24)

    La Commissione ritiene che la misura di aiuto per il salvataggio costituisca aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La misura ha assunto la forma di garanzia, che costituisce un beneficio finanziato mediante risorse statali. La misura è selettiva in quanto riguarda solo la Sandretto ed è probabile che falsi la concorrenza, poiché garantisce all’impresa un vantaggio rispetto ad altri concorrenti che non beneficiano dell’aiuto. Infine, il mercato in cui la Sandretto opera è caratterizzato da notevoli scambi tra Stati membri (8).

    V.2   Compatibilità dell’aiuto per il salvataggio

    (25)

    Conformemente al punto 25, lettera a), degli orientamenti, l’aiuto per il salvataggio deve cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall’erogazione all’impresa della prima parte.

    (26)

    Nella fattispecie, la prima parte dell’aiuto è stata erogata il 24 luglio 2007. Di conseguenza, la garanzia avrebbe dovuto essere revocata entro il 24 gennaio 2008 e il prestito restituito, come riconosciuto dalle autorità italiane nella comunicazione del 2 febbraio 2008 (9).

    (27)

    Al momento della notifica dell’aiuto per il salvataggio, l’Italia si era impegnata a revocare la garanzia entro sei mesi dall’erogazione del prestito e a fornire alla Commissione un piano di ristrutturazione per la Sandretto entro sei mesi dalla data di autorizzazione dell’aiuto.

    (28)

    Tuttavia, l’Italia non ha mai presentato il piano di ristrutturazione (ovvero di liquidazione). Invece, alla scadenza dei 6 mesi prescritti, la garanzia è stata escussa e la Sandretto risulta debitrice di 5 milioni di EUR nei confronti dello Stato. Finora, l’Italia non ha comprovato che tale debito nei confronti dello Stato sia stato rimborsato.

    (29)

    Inoltre, non risultano nemmeno sussistere le condizioni per una proroga a norma del punto 26 degli orientamenti. Conformemente a tale disposizione, un aiuto per il salvataggio può essere prorogato fino al momento dell’adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano di ristrutturazione, se quest’ultimo è stato presentato entro il termine dei 6 mesi dall’autorizzazione dell’aiuto per il salvataggio, il che non si è verificato.

    (30)

    Infine, una garanzia prorogata oltre il termine dei 6 mesi non può essere considerata aiuto per la ristrutturazione (illegale), poiché non è stato notificato alcun piano di ristrutturazione, né alcuna misura che fosse in grado di rispondere ai criteri di cui ai punti 34 e seguenti degli orientamenti.

    (31)

    Risulta quindi che l’aiuto per il salvataggio è stato attuato in violazione della decisione di autorizzazione e che non può essere considerato aiuto per la ristrutturazione compatibile, poiché non è rispettata alcuna delle condizioni stabilite dagli orientamenti.

    (32)

    Inoltre, poiché il beneficiario non ha cessato di beneficiare dell’aiuto per il salvataggio alla scadenza del temine di sei mesi indicato nella decisione di autorizzazione, la Commissione trae la conclusione che successivamente al 24 gennaio 2008 la misura di aiuto in questione è stata attuata in modo abusivo ai sensi dell’articolo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (10), (di seguito il «regolamento di procedura») in quanto l’aiuto è stato utilizzato dal beneficiario in violazione di una decisione adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

    V.3   Recupero

    (33)

    In base al considerando 15 del regolamento di procedura la Commissione nota che «gli aiuti attuati in modo abusivo possono produrre sul funzionamento del mercato interno effetti simili a quelli degli aiuti illegali e che, pertanto, andrebbero loro applicate procedure analoghe».

    (34)

    L’articolo 14 del regolamento di procedura stabilisce che, nel caso di decisioni negative in merito ad aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario. L’articolo 16 stabilisce poi che per gli aiuti attuati in modo abusivo si applica mutatis mutandis, tra gli altri, l’articolo 14. Di conseguenza, per quanto concerne l’applicazione abusiva dell’aiuto successivamente al 24 gennaio 2008, l’Italia è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie al fine di recuperare l’aiuto in favore della Sandretto, così come gli interessi decorrenti dalla data in cui l’aiuto abusivamente utilizzato è divenuto disponibile per detto beneficiario, fino alla data di recupero.

    (35)

    Poiché nella fattispecie è intervenuta, dopo la concessione dell’aiuto, una transazione patrimoniale pienamente conforme alla procedura di liquidazione prevista dall’ordinamento italiano (11), la Commissione deve verificare se il beneficio sia stato eventualmente trasferito all’acquirente. A tal fine, la Commissione deve valutare se i beni sono stati venduti al prezzo di mercato. Se risulta che sono stati in realtà venduti ad un prezzo inferiore al loro valore di mercato, l’ingiunzione di recupero dev’essere estesa anche all’acquirente (12).

    (36)

    Su richiesta della Commissione, le autorità italiane hanno comunicato (13) che ROMI Italia S.r.l. ha acquisito la maggior parte dei beni della Sandretto per complessivi 7,9 milioni di EUR, di cui 2,48 milioni di EUR per partecipazioni in società estere e 5,42 milioni di EUR per altri beni materiali e immateriali (fabbricati, macchinari, marchi). Il prezzo spuntato per i beni materiali e immateriali (5,42 milioni di EUR) è inferiore rispetto alla relativa valutazione effettuata nel giugno 2007, pari a 7,5 milioni di EUR. Comunque, si tratta di un prezzo superiore a ogni altra offerta fatta nell’ambito della procedura di liquidazione. Secondo le autorità italiane, si deve quindi considerare corrispondente al valore di mercato.

    (37)

    Inoltre, dall’analisi dei contratti tra la Sandretto e ROMI Italia S.r.l., nonché delle comunicazioni delle autorità italiane, è emerso che ROMI Italia S.r.l. non è subentrata in alcuna passività pregressa della Sandretto; che quest’ultima ha cessato tutti i rapporti di lavoro con i propri dipendenti e ROMI Italia S.r.l. ha instaurato nuovi rapporti di lavoro, di cui solo una parte riguarda ex dipendenti Sandretto; che Romi Italia S.r.l. non è subentrata in alcun rapporto con agenti, fornitori e clienti della Sandretto, limitandosi a subentrare esclusivamente nei necessari contratti di servizi e di sicurezza.

    (38)

    Alla luce delle considerazioni suesposte, la Commissione ha tratto la conclusione che di fatto ROMI Italia non prosegue l’attività imprenditoriale della Sandretto. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l’operazione abbia costituito una transazione patrimoniale e non la vendita di un’impresa in attività. Sulla scorta delle informazioni disponibili al momento dell’adozione della presente decisione, la Commissione non ha motivo di ritenere che il prezzo pagato da ROMI Italia S.r.l. non sia il prezzo di mercato.

    (39)

    In tali circostanze la Commissione ritiene quindi che l’aiuto abbia avvantaggiato esclusivamente la Sandretto Industrie S.r.l. e che il beneficio non sia stato trasferito a ROMI Italia S.r.l. Il recupero deve quindi essere indirizzato direttamente alla Sandretto Industrie S.r.l.

    VI.   CONCLUSIONE

    (40)

    La Commissione, traendo la conclusione che la misura costituita da un aiuto per il salvataggio dell’importo di 5 milioni di EUR, prorogato oltre il 24 gennaio 2008 e di cui la Sandretto ha beneficiato fino alla cessazione completa dell’attività in data 29 giugno 2009, configura un aiuto attuato in modo abusivo che non può essere considerato compatibile con il mercato comune e che l’Italia deve recuperare dall’impresa beneficiaria Sandretto Industrie S.r.l.,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato dell’importo di 5 milioni di EUR erogato dall’Italia e abusivamente divenuto disponibile per il beneficiario Sandretto Industrie S.r.l. successivamente al 24 gennaio 2008, è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    1.   L’Italia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario.

    2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono divenute disponibili per il beneficiario fino alla data dell’effettivo recupero.

    3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, modificato (14).

    4.   L’Italia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 3

    1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

    2.   L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

    Articolo 4

    1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

    a)

    l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

    b)

    una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l’aiuto.

    2.   L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo agli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

    Articolo 5

    La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  Decisione N 802/06 (GU C 43 del 27.2.2007, pag. 2).

    (2)  GU C 137 del 4.6.2008, pag. 12.

    (3)  Articolo 54 del D.Lgs. 270/1999, cfr. nota 4.

    (4)  «Nuova disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell’articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274», pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 1999.

    (5)  Gli attivi rimanenti sono costituiti principalmente dal museo Sandretto, che espone numerosi oggetti di design in plastica.

    (6)  Cfr. considerando 17.

    (7)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

    (8)  Cfr. paragrafi 4-6 della decisione di autorizzazione, citata supra alla nota 1.

    (9)  Cfr. paragrafi 16-18 della decisione di avviare il procedimento.

    (10)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

    (11)  Cfr. considerando 9.

    (12)  Paragrafi da 32 a 35 della comunicazione della Commissione — Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili (GU C 272 del 15.11.2007, pag. 4).

    (13)  Cfr. considerando 7.

    (14)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).


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