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Document 32010D0196

2010/196/,Euratom: Decisione del Consiglio, del 16 marzo 2010 , relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell’Unione europea e delle sue risorse proprie

GU L 87 del 7.4.2010, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/196/oj

7.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 87/31


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2010

relativa alla ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) per la determinazione del reddito nazionale lordo (RNL) utilizzato ai fini del bilancio dell’Unione europea e delle sue risorse proprie

(2010/196/UE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 448/98 del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che completa e modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 per quanto riguarda la ripartizione dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) nel quadro del sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC) (2), dispone che la decisione relativa alla ripartizione dei SIFIM per stabilire il prodotto nazionale lordo utilizzato ai fini del bilancio della Comunità e delle sue risorse proprie è adottata dal Consiglio. Con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2002 la nozione di prodotto nazionale lordo è stata sostituita dalla nozione di reddito nazionale lordo (RNL) a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, primo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3).

(2)

L’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom dispone che, qualora modifiche del sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95) determinino cambiamenti significativi dell’RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio decida se tali modifiche sono applicabili ai fini di tale decisione.

(3)

È opportuno applicare le nozioni statistiche più recenti ai fini del bilancio dell’Unione e delle sue risorse proprie, in particolare per stabilire l’RNL fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95. È opportuno pertanto ripartire i SIFIM per stabilire l’RNL ai fini del bilancio dell’Unione e delle sue risorse proprie.

(4)

Entro ottobre 2008, tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea avevano trasmesso i loro dati comprendenti la ripartizione SIFIM secondo la nuova metodologia. La valutazione di tali dati ha evidenziato che la ripartizione dei SIFIM determina un cambiamento significativo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, secondo comma, della decisione 2007/436/CE, Euratom, poiché aumenta l’RNL di oltre l’1 % in media e comporta, se si applica il metodo descritto all’articolo 3 di tale decisione, una modifica dei massimali indicati nell’articolo 3.

(5)

Di conseguenza, la ripartizione dei SIFIM dovrebbe applicarsi ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom.

(6)

È opportuno che le modifiche che ne derivano si applichino dall’esercizio finanziario 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati (SIFIM) sono ripartiti per la determinazione del reddito nazionale lordo ai fini del bilancio dell’Unione e delle sue risorse proprie.

Articolo 2

La ripartizione dei SIFIM a norma dell’articolo 1 si applica, ai fini della decisione 2007/436/CE, Euratom, a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2010.

Per il Consiglio

La presidente

E. SALGADO


(1)  GU L 163 del 23.6.2007, pag. 17.

(2)  GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1.

(3)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.


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