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Document 32010D0194

2010/194/: Decisione della Commissione, del 31 marzo 2010 , recante modifica della decisione 2009/1/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Repubblica di Bulgaria in applicazione della decisione 2008/477/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2500 - 2690  MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità [notificata con il numero C(2010) 1987]

GU L 86 del 1.4.2010, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/194/oj

1.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 86/48


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2010

recante modifica della decisione 2009/1/CE relativa alla concessione di una deroga richiesta dalla Repubblica di Bulgaria in applicazione della decisione 2008/477/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità

[notificata con il numero C(2010) 1987]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(2010/194/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione sullo spettro radio) (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5,

vista la decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500-2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù della decisione 2009/1/CE della Commissione (3), la Repubblica di Bulgaria è stata autorizzata a procrastinare l’applicazione della decisione 2008/477/CE fino al 31 dicembre 2009 nella Bulgaria settentrionale e fino al 31 dicembre 2010 nella Bulgaria meridionale.

(2)

La Repubblica di Bulgaria ha comunicato alla Commissione che, a seguito di un’imprevista riduzione delle entrate iscritte a bilancio per il 2009 dovuta all’impatto della crisi economica, non ha potuto disporre delle risorse necessarie per liberare la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz entro i termini previsti dalla decisione 2009/1/CE al fine di designarla e metterla a disposizione, su base non esclusiva, per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche. Di conseguenza la banda di frequenze in questione è tuttora riservata in esclusiva ad attrezzature di comunicazione elettronica mobile utilizzate per fini di sicurezza nazionale della Bulgaria.

(3)

Con lettera del 25 novembre 2009 la Repubblica di Bulgaria ha pertanto richiesto la proroga di un anno della deroga transitoria concessa in virtù della decisione 2009/1/CE. La Bulgaria ha inoltre presentato una relazione sull’attuazione della decisione 2008/477/CE.

(4)

La Bulgaria ha fornito giustificazioni sufficienti a sostegno della sua domanda di deroga transitoria. La Bulgaria ha comunicato alla Commissione di aver adottato nel 2009 tutte le necessarie misure preparatorie di tipo non finanziario per attribuire nuove frequenze al servizio della sicurezza nazionale e liberare così la banda di frequenze 2 500-2 690 MHz, assicurando che, nel 2010, avrebbe messo a disposizione le necessarie risorse finanziarie per predisporre un nuovo sistema di radiocomunicazioni mobili destinato alla sicurezza nazionale.

(5)

Nel corso della riunione del 10 e 11 dicembre 2009, i membri del comitato sullo spettro radio hanno dichiarato di non essere contrari alla proroga della deroga transitoria.

(6)

La limitazione richiesta non ritarderebbe indebitamente l’attuazione della decisione 2008/477/CE, né creerebbe indebite disparità tra gli Stati membri sul piano delle condizioni di concorrenza o delle normative. La richiesta è giustificata e la proroga di un anno della deroga transitoria appare adeguata per agevolare la completa attuazione della decisione 2008/477/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2009/1/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, la data «31 dicembre 2009» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010» e la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2011»;

2)

all’articolo 3, la data «16 gennaio 2010» è sostituita dalla data «16 gennaio 2011» e la data «16 gennaio 2011» è sostituita dalla data «16 gennaio 2012».

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2010.

Per la Commissione

Neelie KROES

Vicepresidente


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

(2)  GU L 163 del 24.6.2008, pag. 37.

(3)  GU L 2 del 6.1.2009, pag. 6.


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