Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0170

    2010/170/: Decisione della Commissione, del 19 marzo 2010 , che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2010) 1619] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 75 del 23.3.2010, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/170/oj

    23.3.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 75/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 marzo 2010

    che ritira il riferimento della norma EN 353-1:2002 «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» conformemente alla direttiva 89/686/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2010) 1619]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2010/170/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

    visto il parere del comitato permanente istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle norme sui servizi della società dell’informazione (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La norma EN 353-1:2002: «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» è stata adottata dal comitato europeo di normalizzazione (CEN) il 12 marzo 2002. Il riferimento della norma è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 28 agosto 2003 (3).

    (2)

    Il Regno Unito ha sollevato un’obiezione formale nei confronti della norma EN 353-1:2002.

    (3)

    Quanto alla clausola 4.7 della norma EN 353-1:2002, il Regno Unito ritiene che le specifiche relative alle istruzioni per l’uso non soddisfano le prescrizioni di cui alla sezione 1.4, lettere a) e b) dell’allegato II della direttiva.

    (4)

    Quanto alla clausola 5 della norma EN 353-1:2002, il Regno Unito ritiene che il metodo di prova previsto non analizzi condizioni di caduta ragionevolmente prevedibili come una caduta all’indietro o una caduta sul fianco, il che comporta un rischio significativo di malfunzionamento del sistema. Di conseguenza, il Regno Unito ritiene che la norma non soddisfi le prescrizioni di cui alle sezioni 1.1.1 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva.

    (5)

    Dopo aver esaminato la norma EN 353-1:2002, la Commissione ha concluso essa non soddisfa pienamente i requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui alle sezioni 1.1.1, 1.4 e 3.1.2.2 dell’allegato II della direttiva 89/686/CEE.

    (6)

    Occorre pertanto ritirare il riferimento della norma EN 353-1:2002 dall’elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dal che consegue che la conformità alle relative norme nazionali che recepiscono la norma standard EN 353-1:2002 non conferisce più presunzione di conformità alle prescrizioni essenziali della direttiva 89/686/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il riferimento della norma EN 353-1:2002: «Dispositivi per la protezione individuale contro le cadute dall’alto — parte 1: Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida» è ritirato dall’elenco delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2010.

    Per la Commissione

    Antonio TAJANI

    Vicepresidente


    (1)  GU L 399 del 30.12. 1989, pag. 18.

    (2)  GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

    (3)  GU C 203 del 28.8.2003, pag. 10.


    Top