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Document 32009R0991

    Regolamento (CE) n. 991/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)]

    GU L 278 del 23.10.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/991/oj

    23.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 278/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 991/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 22 ottobre 2009

    recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)]

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Schwäbische Maultaschen» o «Schwäbische Suppenmaultaschen», presentata dalla Germania, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

    (2)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU C 41 del 19.2.2009, pag. 35.


    ALLEGATO

    Prodotti alimentari di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006

    Classe 2.7.   Paste alimentari

    GERMANIA

    Schwäbische Maultaschen o Schwäbische Suppenmaultaschen (IGP)


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