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Document 32009R0968

    Regolamento (CE) n. 968/2009 della Commissione, del 15 ottobre 2009 , recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

    GU L 271 del 16.10.2009, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/968/oj

    16.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 271/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 968/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 15 ottobre 2009

    recante fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 144, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 676/2009 della Commissione (2) ha aperto una gara per la fissazione dell’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione in Spagna di granturco proveniente da paesi terzi.

    (2)

    A norma dell’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (3), la Commissione può decidere, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, di fissare un importo massimo di riduzione del dazio. Per procedere a tale fissazione occorre tenere conto in particolare dei criteri di cui agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1296/2008.

    (3)

    È dichiarato aggiudicatario l’offerente la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione.

    (4)

    Il comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le offerte comunicate dal 25 settembre al 15 ottobre 2009 nell’ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 676/2009, l’importo massimo di riduzione del dazio all’importazione di granturco è fissato a 29,93 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 32 100 t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale per dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 196 del 28.7.2009, pag. 6.

    (3)  GU L 340 del 19.12.2008, p. 57.


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