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Document 32009R0899
Commission Regulation (EC) No 899/2009 of 25 September 2009 amending Regulation (EC) No 1290/2008 as regards the name of the holder of the authorisation of a preparation of Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) and Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 899/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 256 del 29.9.2009, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32008R1290 | modifica | allegato | 19/10/2009 |
29.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 256/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 899/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2008 relativo all’autorizzazione di un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Un preparato di Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) e Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore), appartenente alla categoria «additivi zootecnici», gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è stato autorizzato come additivo negli alimenti per animali dal regolamento (CE) n. 1290/2008 della Commissione (2) per il titolare dell'autorizzazione Sorbial SAS. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito ad una richiesta del titolare dell'autorizzazione e ad un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Sorbial SAS ha inviato una domanda di modifica della denominazione del titolare dell'autorizzazione da Sorbial SAS a Danisco France SAS in relazione al regolamento (CE) n. 1290/2008. |
(3) |
Il richiedente dichiara che Sorbial SAS ha assunto la ragione sociale Danisco France SAS con effetto dal 18 maggio 2009. Danisco France SAS ora detiene i diritti di immissione in commercio per l'additivo. Il richiedente ha presentato documenti giustificativi a sostegno della sua dichiarazione. |
(4) |
La proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda. |
(5) |
Per consentire al richiedente di esercitare i diritti di immissione in commercio sotto il nome di Danisco France SAS, occorre modificare le condizioni delle autorizzazioni. |
(6) |
Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1290/2008. |
(7) |
È opportuno prevedere un periodo di transizione entro il quale sia possibile esaurire le scorte del prodotto. |
(8) |
I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nella seconda colonna dell'allegato del regolamento (CE) n. 1290/2008 la denominazione «Sorbial SAS» è sostituita da «Danisco France SAS».
Articolo 2
Le scorte conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immesse sul mercato e utilizzate fino a sei mesi dopo tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 340 del 19.12.2008, pag. 20.