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Document 32009R0825

    Regolamento (CE) n. 825/2009 del Consiglio, del 7 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 240 del 11.9.2009, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/10/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/825/oj

    11.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 240/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 825/2009 DEL CONSIGLIO

    del 7 settembre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 1659/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1659/2005 (2) («il regolamento originario») il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mattoni di magnesia originari della Repubblica popolare cinese («RPC»). Le misure consistono in un dazio ad valorem del 39,9 %, fatta eccezione per sei società specificamente menzionate nel regolamento originario, soggette ad aliquote del dazio individuali.

    1.2.   Richiesta di riesame

    (2)

    In seguito all’istituzione delle misure definitive, la Commissione ha ricevuto da un produttore esportatore cinese, Bayuquan Refractories Company Limited («il richiedente» o «BRC»), una richiesta di apertura di un riesame intermedio parziale del regolamento originario («il riesame intermedio»), a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Il richiedente non ha partecipato all’inchiesta che ha portato ai risultati e alle conclusioni riportate nel regolamento originario («l’inchiesta originaria») e pertanto gli viene applicato il dazio antidumping residuo.

    (3)

    Nella sua richiesta di riesame intermedio BRC ha dichiarato di soddisfare i criteri per le condizioni di economia di mercato («TEM») e per il trattamento individuale («TI»). BRC è stata acquistata dal Vesuvius Group, il che ha comportato dei cambiamenti nella sua struttura. Secondo il richiedente, un confronto tra i prezzi da lui applicati sul mercato interno, i suoi costi di produzione e i suoi prezzi all’esportazione nella Comunità indica che il margine di dumping sembra notevolmente più basso rispetto al livello di misurazione attuale. Il richiedente sosteneva quindi che per eliminare il dumping non sarebbe stato più necessario mantenere la misura al suo livello attuale.

    1.3.   Apertura di un riesame intermedio parziale

    (4)

    Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame intermedio, la Commissione ha deciso di avviare un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitando la portata dello stesso all’analisi del dumping per quanto riguarda l’attività del richiedente. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura il 12 giugno 2008 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3) e ha iniziato un’inchiesta.

    1.4.   Prodotto in esame e prodotto simile

    (5)

    Il prodotto oggetto del riesame intermedio è identico a quello descritto nel regolamento originario, ovvero mattoni di magnesia non cotti, agglomerati con un legante chimico, la cui componente di magnesia contiene almeno l’80 % di MgO, contenenti o meno magnesite, originari della RPC («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 ed ex 6815 99 90 (codici TARIC 6815910010, 6815991020 e 6815999020).

    (6)

    Il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno cinese e quello esportato nella Comunità, così come quello prodotto e venduto negli Stati Uniti, hanno le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche e gli stessi usi, e possono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    1.5.   Parti interessate

    (7)

    La Commissione ha informato ufficialmente dell’avvio del riesame intermedio l’industria comunitaria, il richiedente e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    (8)

    La Commissione ha inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in TEM e un questionario, ricevendo risposte entro i termini stabiliti. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping e ha effettuato sopralluoghi di verifica presso le sedi delle seguenti società:

    Bayuquan Refractories Co. Ltd (il richiedente), RPC,

    Vesuvius UK Co. Ltd (importatore collegato), UK,

    Vesuvius Iberica Refractories SA (importatore collegato), Spagna,

    Vesuvius Deutschland GmbH (importatore collegato), Germania,

    Vesuvius Italia SpA (importatore collegato), Italia.

    1.6.   Periodo dell’inchiesta

    (9)

    L’inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo compreso fra il 1o aprile 2007 e il 31 marzo 2008 («periodo dell’inchiesta» o «PI»).

    2.   ESITO DELL’INCHIESTA

    2.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

    (10)

    Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla RPC, il valore normale è determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 dell’articolo 2 di detto regolamento nel caso dei produttori per i quali sia accertata la rispondenza ai criteri stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni di economia di mercato relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto simile. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

    le decisioni delle imprese vengono prese in risposta a tendenze del mercato, senza significative interferenze statali, e i costi riflettono i valori di mercato,

    le imprese dispongono di una serie ben definita di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, che sono d’applicazione in ogni caso e in linea con le norme internazionali in materia di contabilità (IAS — International Accounting Standards),

    non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato,

    le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono stabilità e certezza del diritto,

    le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

    (11)

    Il richiedente ha chiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base inviando il formulario TEM, debitamente motivato, entro le scadenze fissate. Le informazioni e i dati presentati in quella sede sono stati in seguito oggetto di un’inchiesta in loco.

    (12)

    L’inchiesta ha stabilito che il richiedente non rispondeva ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo e terzo trattino, del regolamento di base per ottenere il TEM. La società in questione non ha inoltre dimostrato di disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base redatti e sottoposti a revisione contabile in linea con le norme IAS. I suoi rendiconti finanziari e i conti individuali mostravano violazioni delle norme IAS e dei principi contabili quali errori di contabilizzazione e ammortamento del capitale fisso e contabilizzazione non corretta delle voci «pagabili» e «pagamenti anticipati». Queste irregolarità non erano state citate dal revisore e pertanto si è concluso che i rendiconti finanziari non erano stati verificati nel rispetto delle norme IAS. La società inoltre non ha dimostrato di essere esente da distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato, soprattutto in quanto i diritti di utilizzo dei terreni sono stati ottenuti molto al di sotto del loro prezzo di mercato.

    (13)

    Sulla base di tali fatti e considerazioni, il richiedente non ha potuto ottenere il TEM.

    (14)

    L’industria comunitaria, il richiedente e le autorità del paese esportatore hanno avuto la possibilità di fare osservazioni sulle risultanze relative al TEM. Il richiedente e l’industria comunitaria hanno di conseguenza inviato le loro osservazioni.

    (15)

    Il richiedente sosteneva che le problematiche sollevate in merito ai suoi documenti contabili non erano gravi e/o erano state successivamente corrette nel 2008. Va ricordato che le incongruenze trovate nei conti del richiedente per il 2007 hanno portato a una rappresentazione molto distorta delle situazione finanziaria del richiedente. Dal controllo dei conti durante il PI è emerso che i problemi riscontrati nel 2007 esistevano ancora nel 2008. La tesi del richiedente secondo cui le pratiche contabili sarebbero mutate alla fine del 2008 non è stata accettata poiché tali cambiamenti sono avvenuti nove mesi dopo il PI e inoltre non è stato possibile verificarli durante la visita in loco.

    (16)

    Secondo l’industria comunitaria il richiedente non ha rispettato il primo criterio poiché le varie restrizioni all’esportazione imposte dal governo cinese sulle principali materie prime utilizzate per realizzare il prodotto in esame hanno portato a una distorsione dei prezzi di tali materie prime sul mercato nazionale. Di conseguenza i produttori cinesi di mattoni di magnesia possono ottenere materie prime a condizioni migliori rispetto a quelle dei loro concorrenti in altri paesi.

    (17)

    Per lo svolgimento dell’inchiesta in merito a questa tesi sono stati esaminati i prezzi d’acquisto della materia prima principale, la magnesia, da parte di BRC e i prezzi della magnesia cinese citati pubblicamente (fonte: Price Watch/Industrial minerals) forniti dall’industria comunitaria. Dal confronto è emerso che la differenza nei prezzi durante il PI non era da considerare significativa. Durante l’inchiesta si è potuto inoltre verificare che BRC ha potuto scegliere di acquistare magnesia da diversi fornitori e che i prezzi erano negoziati senza alcuna interferenza da parte dello Stato. In base a ciò emerge che qualunque distorsione relativa ai prezzi delle materie prime non ha avuto alcun impatto significativo su BRC durante il PI.

    (18)

    In base a quanto detto sopra sono confermati i risultati e le conclusioni secondo cui a BRC non viene concesso il TEM.

    2.2.   Trattamento individuale (TI)

    (19)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, viene eventualmente stabilito un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi che rientrano nel campo di applicazione di tale articolo, tranne nei casi in cui le società in questione sono in grado di provare che rispondono a tutti i criteri per il TI di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Riassumendo, si tratta dei seguenti criteri:

    nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti,

    i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente,

    la maggior parte delle azioni appartiene a privati ed è dimostrato che BRC è sufficientemente libera dall’ingerenza dello Stato,

    le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato,

    l’ingerenza dello Stato non è tale da consentire l’elusione dei dazi qualora si concedano aliquote diverse ai singoli esportatori.

    (20)

    Il richiedente, oltre al TEM, ha chiesto anche il TI nel caso in cui non potesse ottenere il primo.

    (21)

    L’inchiesta ha dimostrato che il richiedente soddisfa tutti i criteri di cui sopra. Durante l’inchiesta non sono stati accertati fatti tali da portare al rifiuto della richiesta di TI del richiedente. Si è pertanto deciso di concedere a BRC il trattamento individuale.

    2.3.   Valore normale

    (22)

    L’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base prevede che, in caso di importazioni da paesi non retti da un’economia di mercato e qualora non sia possibile concedere il TEM, per i paesi di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del medesimo regolamento il valore normale va determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento.

    (23)

    Nell’avviso di apertura, la Commissione aveva annunciato l’intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d’America («USA») come il paese di riferimento appropriato per determinare il valore normale per la RPC, poiché gli USA erano stati usati come riferimento durante l’inchiesta originaria. Un produttore negli USA ha accettato di collaborare all’inchiesta allo scopo di determinare il valore normale per la RPC. Non sono pervenuti commenti dalle parti interessate un merito a questa proposta.

    (24)

    In conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per il richiedente è stato pertanto determinato in base a informazioni verificate, comunicate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato.

    (25)

    Per poter stabilire il valore normale per la maggioranza dei tipi di prodotto esportati dalla RPC, visto in particolare l’impiego dei dati del paese di riferimento, si è ritenuto opportuno adeguare in questo senso i criteri impiegati per individuare i vari tipi di prodotto. I calcoli del dumping sono stati quindi rivisti in base a questi criteri modificati.

    (26)

    Per stabilire il valore normale si è innanzitutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato era rappresentativo rispetto al volume totale delle sue esportazioni nella Comunità. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite effettuate sul mercato interno sono considerate rappresentative quando il loro volume totale corrisponde ad almeno il 5 % del volume complessivo delle esportazioni corrispondenti verso la Comunità. È emerso che tutte le vendite del produttore statunitense interessato sul mercato interno sono avvenute in volumi rappresentativi.

    (27)

    Successivamente sono stati individuati i tipi di prodotto simile venduti dal richiedente sul suo mercato interno identici o direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

    (28)

    Per ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno dal produttore statunitense che ha collaborato e considerato direttamente comparabile ai tipi di mattoni di magnesia venduti da BRC alla Comunità, si è stabilito se le vendite sul mercato interno statunitense fossero sufficientemente rappresentative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di mattoni di magnesia sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo dell’inchiesta il loro volume complessivo negli USA per quel tipo corrispondeva ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite del tipo comparabile di mattoni di magnesia esportato nella Comunità. È emerso che tutti i tipi di prodotto erano venduti in quantità sufficiente sul mercato interno ed erano perciò da considerarsi rappresentativi.

    (29)

    La Commissione ha quindi esaminato se le vendite di ciascun tipo di mattoni di magnesia effettuate sul mercato interno statunitense in quantità rappresentative fossero da considerare come realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale delle vendite remunerative del tipo di mattoni di magnesia in questione ad acquirenti indipendenti.

    (30)

    Le vendite sul mercato interno sono state ritenute remunerative se il prezzo unitario di un determinato tipo di prodotto risultava uguale o superiore al costo di produzione. Si è pertanto provveduto a calcolare il costo di produzione di ciascun tipo di prodotto venduto sul mercato interno statunitense durante il periodo dell’inchiesta.

    (31)

    Da tale analisi è emerso che tutti i tipi di prodotto, eccetto uno, sono stati venduti nel corso di normali operazioni commerciali negli USA. Il valore normale per questi tipi di prodotto è stato quindi determinato in base a tutti i prezzi pagati o pagabili sul mercato interno statunitense per i tipi di prodotto comparabili a quelli esportati da BRC nella Comunità. Il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti negli USA.

    (32)

    La maggior parte dei tipi di prodotto esportati da BRC nella Comunità erano quelli sottoposti a un trattamento ulteriore e non venduti, o non venduti in quantità rappresentative, dal produttore statunitense che ha collaborato all’inchiesta. Il valore normale per questi tipi di prodotto si è quindi basato sulle vendite negli USA, come descritto al considerando 31 per i tipi di prodotto corrispondenti non sottoposti ad ulteriore trattamento, in seguito adattato per rispecchiare le differenze nelle caratteristiche fisiche del prodotto. Il livello di adeguamento è stato calcolato in base ai dati relativi all’industria comunitaria forniti e verificati durante l’inchiesta originaria.

    (33)

    Per l’unico tipo di prodotto in cui non è stato possibile utilizzare i prezzi del mercato come citato al considerando 31 di cui sopra, è stato necessario applicare un altro metodo. La Commissione ha quindi fatto ricorso ad un valore normale costruito. In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sommando ai costi di produzione dei tipi di prodotto esportati un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. A norma dell’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi per le SGAV e il margine di profitto si basavano sulle spese generali, amministrative e di vendita e sul margine di profitto medio relativo ad operazioni commerciali normali con il prodotto simile.

    2.4.   Prezzo all’esportazione

    (34)

    Poiché tutte le vendite per l’esportazione da BRC nella Comunità sono state effettuate tramite importatori collegati il prezzo all’esportazione franco fabbrica è stato costruito, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, sulla base del prezzo a cui il prodotto importato è stato venduto al primo acquirente indipendente nella Comunità, debitamente adeguato per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l’importazione e la rivendita e di un congruo margine relativo alle spese generali, amministrative e di vendita e al profitto. Per fare ciò sono stati utilizzati i costi per le SGAV degli importatori collegati.

    (35)

    In quanto a un congruo margine di profitto per l’importatore da utilizzare a questo scopo, in assenza di dati degli importatori indipendenti e poiché il presente riesame intermedio è limitato all’analisi del dumping per quanto riguarda l’attività di una società, cioè il richiedente, il margine di profitto è basato sul profitto ottenuto da un importatore indipendente che ha collaborato durante l’inchiesta originaria.

    2.5.   Confronto

    (36)

    Il valore medio normale è stato confrontato con il prezzo medio all’esportazione di ogni tipo del prodotto in esame, franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale e livello di tassazione indiretta. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto conto, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base delle differenze inerenti a vari fattori che, secondo quanto sostenuto e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. A tale scopo sono stati effettuati, ove possibile e giustificato, adeguamenti per i costi di trasporto, assicurazione, movimentazione, spese di credito e dazi antidumping realmente pagati.

    (37)

    L’inchiesta ha stabilito che l’IVA corrisposta sulle vendite per l’esportazione non è stata rimborsata. Nella comunicazione fornita al richiedente a norma dell’articolo 20 del regolamento di base, era pertanto indicato che sia il prezzo all’esportazione che il valore normale sarebbero stati determinati in base all’IVA pagata o pagabile. Secondo il richiedente questo approccio non è accettabile in quanto farebbe aumentare il valore normale di un importo che supera l’importo dell’IVA che andrebbe detratta dal prezzo all’esportazione.

    (38)

    In merito a questa osservazione va detto che durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame l’IVA corrisposta sulle vendite per l’esportazione non è stata in alcun modo rimborsata. Non è stato pertanto necessario alcun adeguamento per l’IVA, né per i prezzi all’esportazione né per il valore normale. Il metodo utilizzato è inoltre neutrale. Ha tuttavia lo stesso effetto anche se, per esempio per determinati prodotti o transazioni, una società vende alla Comunità a un prezzo all’esportazione che non genera una situazione di dumping. In altre parole, anche considerando che l’inclusione dell’IVA in entrambi i sensi dell’equazione aumenterebbe la differenza fra i due elementi, ciò sarebbe applicabile anche a quei modelli che non sono stati oggetto di dumping.

    2.6.   Margine di dumping

    (39)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale per ciascun tipo di prodotto è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all’esportazione del tipo corrispondente del prodotto in esame. Il confronto ha dimostrato l’assenza di pratiche di dumping.

    3.   CARATTERE DURATURO DEL MUTAMENTO DELLE CIRCOSTANZE

    (40)

    In conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è verificato anche se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

    (41)

    Si ricorda a questo proposito che il richiedente ha venduto soltanto una quantità ridotta di mattoni di magnesia alla fine del PI del regolamento originario e non ha quindi preso parte all’inchiesta originaria, pertanto gli è stato applicato un dazio residuo del 39,9 %. La BRC esistente al tempo dell’inchiesta originaria è stata in seguito acquistata dal Vesuvius Group, il che ha comportato delle modifiche nella struttura della BRC.

    (42)

    Il richiedente ha collaborato pienamente al riesame intermedio e i dati raccolti e verificati hanno permesso di stabilire un margine di dumping basato sui suoi prezzi individuali all’esportazione nella Comunità. Il risultato di tale calcolo indica che il mantenimento della misura al suo livello attuale non è più giustificato.

    (43)

    Gli elementi ottenuti e verificati nel corso dell’inchiesta hanno inoltre dimostrato che i cambiamenti nella struttura societaria del richiedente sono da considerarsi duraturi. Nel corso dell’inchiesta non sono emersi elementi che suggeriscono il contrario. È ragionevole pensare che le circostanze che hanno portato all’apertura del presente riesame intermedio non subiranno cambiamenti nel prossimo futuro tali da influenzare gli elementi di prova del presente riesame. Si conclude pertanto che le modifiche avvenute sono da considerarsi di carattere duraturo.

    4.   MISURE ANTIDUMPING

    (44)

    In base alle conclusioni della presente inchiesta di riesame si ritiene opportuno modificare allo 0 % il dazio antidumping applicabile alle importazioni del prodotto in esame provenienti dalla società BRC.

    (45)

    Le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare una modifica del regolamento (CE) n. 1659/2005 e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni al riguardo. Le loro osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1659/2005, dopo la voce relativa a Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd è inserita la voce seguente:

    Fabbricante

    Dazio antidumping

    Codice addizionale TARIC

    «Bayuquan Refractories Co. Ltd,

    Qinglongshan Street, Bayuquan District,

    Yingkou 115007, Liaoning Province, RPC

    0 %

    A960»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. ERLANDSSON


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 267 del 12.10.2005, pag. 1.

    (3)  GU C 146 del 12.6.2008, pag. 27.


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