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Document 32009R0803

    Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio, del 27 agosto 2009 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l’esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd

    GU L 233 del 4.9.2009, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/803/oj

    4.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 233/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 803/2009 DEL CONSIGLIO

    del 27 agosto 2009

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, siano essi o meno dichiarati originari di Taiwan, e che abroga l’esenzione concessa a Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e a Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 13, paragrafo 4,

    vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   PROCEDURA

    1.   Misure in vigore e inchieste precedenti

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 584/96 del Consiglio (2) è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio («accessori per tubi» o «prodotto in esame»), originari tra l’altro della Repubblica popolare cinese (RPC) e della Thailandia («l’inchiesta iniziale»). Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, queste misure sono state estese dal regolamento (CE) n. 763/2000 del Consiglio (3) ad alcune importazioni del prodotto in esame spedite da Taiwan, sulla base delle conclusioni di un’inchiesta antielusione.

    (2)

    Le misure attualmente in vigore sono dazi antidumping definitivi istituiti dal regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio (4) sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia («paesi interessati») e sulle importazioni degli stessi prodotti spediti da Taiwan, dichiarati o meno originari di Taiwan, in base a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («primo riesame in previsione della scadenza»). Il dazio antidumping in vigore è del 58,6 % per la Repubblica popolare cinese e del 58,9 % per la Thailandia, ad eccezione di Thai Benkan Co. Ltd (0 %) e Awaji Materia Co. Ltd (5) (7,4 %). Tre società di Taiwan, Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, sono esentate dall’estensione delle misure a Taiwan.

    (3)

    Con decisione 96/252/EC della Commissione (6), è stato accettato l’impegno offerto da alcuni produttori thailandesi. Nel 2004 l’accettazione di questi impegni è stata ritirata col regolamento (CE) n. 1496/2004 del Consiglio (7), che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003.

    (4)

    In applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, le misure relative al prodotto in esame originario della RPC sono state estese alle importazioni spedite dall’Indonesia, dallo Sri Lanka e dalle Filippine, siano esse o meno dichiarate originarie di questi paesi, dai regolamenti del Consiglio rispettivamente (CE) n. 2052/2004 (8), (CE) n. 2053/2004 (9) e (CE) n. 655/2006 (10).

    (5)

    Le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1001/2008 del Consiglio (11) sono attualmente in vigore anche sulle importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica di Corea e dalla Malesia.

    2.   Domanda di riesami

    (6)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (12) delle attuali misure antidumping relative alle importazioni di accessori per tubi originari della RPC e della Thailandia, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base.

    (7)

    La domanda è stata presentata il 5 marzo 2008 dal comitato di difesa dell’industria degli accessori da saldare testa a testa dell’Unione europea («il richiedente») per conto di produttori rappresentanti una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione comunitaria totale di accessori per tubi.

    (8)

    La domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.

    (9)

    La domanda ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, è stata basata sull’informazione fornita dal richiedente che, per le importazioni del prodotto in esame dalla RPC, la misura non è più sufficiente a compensare il dumping pregiudizievole, in particolare per quanto riguarda l’estensione della misura alle importazioni spedite da Taiwan. Il richiedente ha fornito elementi di prova indicanti che l’esenzione delle importazioni di prodotti di Chup Hsin Enterprise Co. Ltd e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd dalla misura estesa non è più giustificata in quanto queste società risultano praticare forme di elusione come il trasbordo di accessori per tubi originari della RPC via Taiwan.

    (10)

    Avendo determinato, dopo consultazione del comitato consultivo, che esistevano prove sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale, limitato all’esenzione degli accessori per tubi prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) dall’estensione delle misure d’antidumping imposte sulle importazioni originarie della RPC alle importazioni spedite da Taiwan, la Commissione ha aperto i riesami (13) ai sensi dell’articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base («i presenti riesami»).

    3.   Inchiesta

    3.1.   Parti interessate dall’inchiesta

    (11)

    La Commissione ha ufficialmente avvisato dell’apertura dei riesami i produttori comunitari richiedenti, gli altri produttori comunitari, i produttori esportatori nei paesi interessati, compreso Taiwan, gli importatori/commercianti, gli utilizzatori e le loro associazioni notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei governi dei paesi esportatori.

    (12)

    La Commissione ha inviato questionari a tutte queste parti e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell’avviso di apertura. La Commissione ha inoltre dato alle parti interessate la possibilità di comunicare per iscritto il loro punto di vista e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (13)

    Sono pervenute risposte al questionario dai produttori esportatori di Taiwan nonché dai tre produttori comunitari del campione e dai tre importatori comunitari indipendenti del campione (cfr. considerando da 14 a 17).

    3.2.   Campionamento

    (14)

    In considerazione del numero elevato di produttori esportatori della RPC, di importatori indipendenti del prodotto in esame nella Comunità e di produttori comunitari che appoggiano la domanda, il campionamento è stato previsto nell’avviso di apertura, conformemente all’articolo 17 del regolamento di base. Per poter decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha chiesto a tali parti di fornire le informazioni indicate nell’avviso di apertura al punto 5.1, lettera a), punti da i) a iii), e ha inviato i moduli di campionamento con la richiesta di informazioni specifiche sul volume di vendite e sui prezzi di ogni produttore comunitario, produttore esportatore e importatore interessato.

    (15)

    Non essendo pervenute risposte da produttori esportatori cinesi o thailandesi, non è stato possibile applicare il campionamento.

    (16)

    Nove produttori comunitari hanno risposto al modulo di campionamento. È stato selezionato un campione di quattro produttori comunitari sulla base del volume delle loro vendite sul mercato della Comunità durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A questi produttori è stato chiesto di compilare per intero il questionario. Una delle società selezionate successivamente non ha completato il questionario e quindi è stata esclusa dal campione. Il campione finale di tre società rappresentava più del 59 % della produzione totale dell’industria comunitaria e il 62 % del volume delle vendite dell’industria comunitaria sul mercato della Comunità.

    (17)

    Per quanto riguarda gli importatori del prodotto in esame, nove hanno risposto al modulo di campionamento. È stato selezionato un campione di quattro importatori in base al volume delle loro importazioni dei prodotti in esame nella Comunità dai paesi interessati durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Una delle società successivamente non ha compilato il questionario completo e quindi è stata esclusa dal campione.

    3.3.   Inchiesta e visite di verifica

    (18)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni considerate necessarie per determinare l’esistenza di un rischio di persistenza o di reiterazione del dumping e del pregiudizio e l’interesse della Comunità e per verificare se l’esenzione di alcuni accessori per tubi prodotti dalle società menzionate al considerando 9 dall’estensione delle misure d’antidumping in vigore nei riguardi della RPC sia ancora giustificata per contrastare il dumping pregiudizievole. Visite di verifica sono state effettuate nelle sedi delle seguenti società:

    a)

    Produttori comunitari inclusi nel campione

    Erne Fittings GmbH, Schlins, Austria, con la società collegata Siekmann Fittings, GmbH, Lohne, Germania

    Interfit SA, Maubeuge, Francia

    Virgilio Cena & Figli S.p.A, Brescia, Italia

    b)

    Importatori indipendenti inclusi nel campione

    BSS Group plc, Leicester, Regno Unito

    Eurobridas Fittings, SA, Zaragoza, Spagna

    Manfred Geldbach GmbH & Co., Gelsenkirchen, Germania

    c)

    Produttori esportatori di Taiwan

    Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung

    Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung

    d)

    Produttore nel paese di riferimento (Stati Uniti)

    Weldbend Corporation, Argo, Illinois, Stati Uniti

    3.4.   Il periodo dell’inchiesta di riesame

    (19)

    L’inchiesta sulla persistenza o la reiterazione del dumping ha riguardato il periodo dal 1o aprile 2007 al 31 marzo 2008 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’esame delle tendenze utili alla valutazione del rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o gennaio 2004 alla fine del PIR («periodo considerato»).

    B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1.   Prodotto in esame

    (20)

    Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso dell’inchiesta iniziale e del primo riesame in previsione della scadenza: accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

    (21)

    Gli accessori per tubi sono fabbricati essenzialmente mediante il taglio e la formatura di tubi. Sono utilizzati per raccordare tubi e si presentano in varie forme (gomiti, riduzioni, raccordi a T, tappi), dimensioni e qualità di materiale. Sono soprattutto utilizzati nell’industria petrolchimica, nella costruzione, nella produzione di energia, nella costruzione navale e negli impianti industriali. Per i prodotti destinati all’industria petrolchimica, la norma applicata mondialmente è la norma ANSI. Per i prodotti utilizzati negli altri settori, la norma più comunemente utilizzata nella Comunità è la norma DIN.

    2.   Prodotto simile

    (22)

    Come nell’inchiesta iniziale e nel primo riesame in previsione della scadenza, è risultato che gli accessori per tubi in ferro o acciaio fabbricati nei paesi interessati e venduti sui loro mercati interni e/o esportati nella Comunità presentano le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base e gli stessi impieghi finali dei prodotti venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari richiedenti e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    C.   PROBABILITÀ DELLA PERSISTENZA O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

    (23)

    Come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, lo scopo dell’inchiesta è stato quello di determinare la probabilità che la scadenza delle misure implichi il persistere o la reiterazione del dumping.

    1.   Osservazioni preliminari

    (24)

    Come si è detto, in assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della RPC e della Thailandia, l’esame ha dovuto basarsi sulle informazioni provenienti da altre fonti di cui dispone la Commissione, come la domanda di riesame, Eurostat, le statistiche doganali cinesi e le informazioni raccolte nel paese di riferimento.

    2.   Thailandia

    a)   Valore normale

    (25)

    Come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base e in assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, il valore normale è stato determinato sulla base dei dati forniti nella domanda, cioè il costo stimato di fabbricazione in Thailandia, maggiorato del 15 % per le spese generali, amministrative e di vendita e dell’11 % per il profitto. Nulla indica che questo livello di profitto sia superiore al profitto abitualmente realizzato da altri esportatori o produttori sulle vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese d’origine, come previsto all’articolo 2, paragrafo 6, lettera c).

    b)   Prezzo all’esportazione

    (26)

    Come disposto dall’articolo 18 del regolamento di base e in assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori thailandesi, il prezzo all’esportazione è stato calcolato utilizzando i dati di Eurostat. Questi dati sono stati adeguati per tipo di prodotto proporzionalmente al tonnellaggio di ogni tipo di prodotto in base alle informazioni fornite nella domanda.

    c)   Confronto

    (27)

    Ai fini di un confronto equo, il prezzo all’esportazione è stato adeguato per tener conto dei costi del trasporto interno e marittimo, dell’assicurazione, delle commissioni e dell’imballaggio, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base.

    d)   Margine di dumping

    (28)

    Per calcolare il margine di dumping, la Commissione ha confrontato, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato con il prezzo medio all’esportazione nella Comunità a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha dimostrato l’esistenza di un margine di dumping per la Thailandia del 17,8 %, corrispondente all’importo di cui il valore normale superava il prezzo all’esportazione.

    3.   Repubblica popolare cinese

    a)   Valore normale: paese di riferimento

    (29)

    Le misure in vigore prevedono un dazio unico su tutte le importazioni nella Comunità del prodotto simile originarie della RPC. Di conseguenza, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni relative a un paese terzo a economia di mercato (paese di riferimento). Nell’inchiesta iniziale era stato scelto come paese di riferimento la Thailandia. Tuttavia, nell’avviso d’apertura gli Stati Uniti d’America sono considerati il paese di riferimento, perché l’industria comunitaria nella sua domanda di riesame aveva indicato che si trattava di una scelta più opportuna della Thailandia. Sono state cercate possibili alternative in altri paesi terzi, ma nessuna società ha accettato di cooperare, ad eccezione di una società degli Stati Uniti.

    (30)

    La scelta degli Stati Uniti, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, è stata considerata appropriata per la dimensione del mercato, il livello delle importazioni e la conseguente forte concorrenza su questo mercato. Inoltre, poiché nessun esportatore thailandese ha collaborato all’inchiesta, è stato ritenuto più opportuno basare il valore normale per la RPC sui dati verificati della società statunitense che ha collaborato. Dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura non sono pervenute osservazioni circa la proposta di considerare gli Stati Uniti come paese di riferimento. Di conseguenza, il valore normale è stato basato sui dati forniti dal produttore statunitense.

    b)   Prezzo all’esportazione

    (31)

    Per quanto concerne le esportazioni verso la Comunità, dato che i produttori esportatori della RPC non hanno collaborato, le conclusioni hanno dovuto basarsi sui dati disponibili, come disposto dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base. Secondo lo stesso metodo dell’inchiesta iniziale, il prezzo all’esportazione è stato determinato sulla base delle statistiche doganali cinesi. Questi dati sono stati confrontati con i dati di Eurostat e sono state constatate notevoli differenze sia nella quantità che nel prezzo. Tenuto conto delle prove già raccolte di elusione da parte della RPC, indicanti che l’uso dei dati Eurostat non era sufficientemente preciso, è stato ritenuto opportuno non utilizzarli in questo riesame.

    c)   Confronto

    (32)

    Ai fini di un confronto equo, come disposto dall’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, per mezzo di adeguamenti, delle differenze relative ai costi di trasporto (noli marittimi), assicurazione, credito e commissioni che sono state ritenute tali da incidere sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi.

    d)   Margine di dumping

    (33)

    Come disposto dall’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale, a livello franco fabbrica negli Stati Uniti, è stata confrontata alla media ponderata del prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica in Cina, allo stesso stadio commerciale. Dal confronto è risultata l’esistenza di un margine di dumping del 100 % per la RPC.

    e)   Conclusioni

    (34)

    L’inchiesta ha dimostrato che le importazioni da entrambi i paesi sono continuate con livelli di dumping elevati. Dall’inchiesta non è emerso alcun elemento indicante che il livello del dumping scomparirebbe o diminuirebbe se le misure fossero abrogate. Si è pertanto concluso che è probabile una persistenza del dumping. Inoltre, va notato che, nonostante l’alto livello dei dazi antidumping imposti sulle loro esportazioni, il volume delle importazioni da questi paesi è aumentato fortemente. Tuttavia, si è ritenuto opportuno esaminare anche se ci sarebbe una reiterazione del dumping accompagnata da un aumento del volume delle esportazioni qualora le misure fossero abrogate.

    4.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    (35)

    Per valutare il rischio di reiterazione del dumping sono stati considerati i seguenti fattori: l’evoluzione della capacità d’esportazione e/o di produzione dei paesi interessati, i precedenti di elusione nel caso della RPC e la situazione delle esportazioni sui mercati dei paesi terzi.

    5.   Thailandia

    (36)

    Poiché i produttori esportatori thailandesi non hanno collaborato, per questa inchiesta la Commissione ha utilizzato informazioni provenienti da altre fonti, ossia quelle contenute nella domanda. La capacità di produzione annuale della Thailandia è stata stimata, secondo la domanda, in 63 000 tonnellate, per un consumo nazionale di sole 4 200 tonnellate, il che ha reso l’industria fortemente dipendente dalle esportazioni. La produzione annuale è stata valutata in 38 000 tonnellate. Di conseguenza, la capacità inutilizzata è stata stimata in 25 000 tonnellate.

    (37)

    L’inchiesta ha dimostrato che nel mondo nessun altro mercato potrebbe assorbire questa capacità disponibile, perché la Thailandia è già sottoposta a misure antidumping. I dazi vanno negli Stati Uniti dal 10,68 % al 52,6 % per un prodotto sostanzialmente corrispondente a quello oggetto dell’inchiesta, limitato a un diametro interno di 14 pollici. Inoltre, sulla base dell’esperienza precedente e secondo la domanda di riesame, sembra esistere nel mondo un’enorme sovraccapacità, in particolare nel Sud-est asiatico.

    (38)

    Di conseguenza, se le misure fossero lasciate scadere è probabile che una parte sostanziale della sovraccapacità thailandese si dirigerebbe verso il mercato dell’UE, in ragione delle restrizioni esistenti e dell’alto livello dei dazi applicati in altri grandi mercati.

    6.   Repubblica popolare cinese

    a)   Produzione e utilizzazione della capacità

    (39)

    In assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha dovuto basarsi sui dati disponibili. Poiché le informazioni sull’industria cinese sono scarse, le conclusioni seguenti si basano sulle informazioni contenute nella domanda e su statistiche doganali cinesi. Le conclusioni si basano inoltre su informazioni rese note nell’ambito di procedimenti analoghi negli Stati Uniti.

    (40)

    Secondo tali fonti, la capacità produttiva cinese totale relativa al prodotto in esame è dell’ordine di 365 000 tonnellate all’anno. L’attuale volume di produzione annuo, secondo le stime riportate nella domanda, è di circa 291 000 tonnellate. Tale stima si basa sul volume totale delle esportazioni cinesi, ricavato dalle statistiche doganali degli scambi (circa 70 000 tonnellate all’anno) e sul consumo interno, stimato in circa 221 000 tonnellate all’anno.

    (41)

    Secondo questi dati, la capacità inutilizzata cinese sarebbe pari a 74 000 tonnellate, quantità quasi sufficiente a coprire il consumo totale dell’UE (79 813 tonnellate).

    (42)

    Poiché anche la RPC, come la Thailandia, è inoltre soggetta a dazi antidumping che vanno negli Stati Uniti dal 35,06 % al 182,9 %, è probabile che una parte sostanziale della sovraccapacità cinese si dirigerebbe verso il mercato dell’UE.

    (43)

    Il fatto che, nonostante gli alti dazi antidumping (58,6 %) in vigore sulle importazioni cinesi, i produttori esportatori cinesi siano riusciti ad aumentare sostanzialmente le loro esportazioni nell’UE, che sono passate da 2 550 tonnellate nel 2004 a 10 268 tonnellate nel PIR, indica che gli esportatori cinesi mantengono un forte interesse per il mercato dell’UE.

    7.   Precedenti in materia di elusione

    (44)

    Gli esportatori cinesi si sono dimostrati fermamente intenzionati ad esportare verso l’UE con qualsiasi mezzo, come indicano i numerosi tentativi di eludere le misure istituite dal regolamento (CE) n. 964/2003 esportando successivamente attraverso Taiwan, l’Indonesia, lo Sri Lanka e le Filippine.

    (45)

    È ancor più chiaro, sulla base delle statistiche doganali cinesi, che l’UE è un mercato che attira molto i produttori esportatori cinesi, perché vi hanno potuto ottenere alcuni dei più elevati prezzi all’esportazione, per quanto in dumping.

    8.   Conclusioni

    (46)

    L’inchiesta ha dimostrato che i produttori esportatori della RPC e della Thailandia hanno continuato a praticare il dumping durante il PIR.

    (47)

    I due paesi insieme hanno raggiunto 99 000 tonnellate di capacità inutilizzata, una quantità notevolmente superiore alla produzione comunitaria totale durante il PIR (86 723 tonnellate) e ancor più al consumo comunitario totale durante lo stesso periodo (79 813 tonnellate).

    (48)

    Considerato che la RPC dispone di una grande capacità di produzione inutilizzata e che ha già eluso le misure, è molto probabile che, nel caso venissero abrogate le misure in vigore, i produttori esportatori cinesi aumenterebbero notevolmente le loro esportazioni in dumping del prodotto in esame verso la Comunità.

    (49)

    Per quanto concerne la Thailandia, va osservato che, poiché le società thailandesi sono orientate verso l’esportazione e data l’attrattiva esercitata dal mercato comunitario, è molto probabile che, qualora le misure venissero abrogate, queste società ricomincerebbero ad esportare il prodotto in esame nella Comunità in quantità considerevoli e a prezzi di dumping.

    (50)

    Infine, si ricordano le vendite a prezzi di dumping degli esportatori cinesi e thailandesi sul mercato degli Stati Uniti e le misure antidumping adottate da questo paese, rinnovate nell’ottobre 2005.

    (51)

    In breve, è molto probabile che, in caso di abrogazione delle misure, le importazioni nella Comunità da parte dei paesi interessati continueranno in quantità significative e a prezzi di dumping, nel caso le misure vengano abrogate.

    D.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

    (52)

    L’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base era costituita dai tre produttori comunitari per conto dei quali è stata presentata la domanda e che sono stati anche selezionati per far parte del campione nonché dai sei produttori comunitari che appoggiano la domanda. L’industria comunitaria rappresentava quindi una quota rilevante della produzione comunitaria totale, superiore in questo caso al 76 %.

    E.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    1.   Consumo nel mercato comunitario

    (53)

    La produzione comunitaria totale è stata determinata sulla base delle informazioni fornite dai nove produttori comunitari che appoggiano il reclamo e del volume stimato della produzione dei produttori comunitari che non hanno collaborato, indicato nella domanda.

    (54)

    L’inchiesta ha rivelato che una parte consistente delle vendite dei produttori comunitari è stata effettuata a stocchisti che a loro volta hanno esportato il prodotto in esame fuori della Comunità; queste vendite non erano cioè destinate al consumo sul mercato della Comunità. Non è stato possibile stabilire nel corso dell’inchiesta il volume delle esportazioni di questi stocchisti verso i mercati di altri paesi terzi. Il consumo comunitario apparente è stato dunque stabilito sulla base del volume della produzione totale nella Comunità come definito al considerando 53, e del volume totale delle importazioni e delle esportazioni comunitarie del prodotto in esame risultante dai dati Eurostat.

    (55)

    Su questa base, durante il periodo considerato, il consumo comunitario è aumentato del 28 %, passando da 62 317 tonnellate nel 2004 a 79 813 tonnellate nel PIR.

    Tabella 1 —   Consumo comunitario

    Consumo comunitario

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Tonnellate

    62 317

    57 492

    64 919

    77 095

    79 813

    Indice (2004 = 100)

    100

    92

    104

    124

    128

    Variazione annua

     

    –8

    12

    20

    4

    Fonti: Eurostat, domanda e risposte verificate al questionario dell’industria comunitaria

    2.   Importazioni attuali dai paesi interessati

    a)   Volume e quota di mercato

    (56)

    Per stabilire il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, è stato ritenuto opportuno includere le importazioni dai paesi ai quali le attuali misure antidumping sono state estese in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, cioè Sri Lanka, Indonesia, Filippine e Taiwan (cfr. considerando 2 e 4). Si è infatti ritenuto che le importazioni provenienti da questi paesi fossero in realtà prodotti originari della RPC. Su questa base, il volume totale delle importazioni di accessori per tubi dalla RPC e dalla Thailandia è aumentato del 157 %, passando da 6 861 tonnellate nel 2004 a 17 605 tonnellate durante il PIR. La quota di mercato di queste importazioni, espressa come percentuale del consumo comunitario, è cresciuta dall’11 % nel 2004 al 22 % nel PIR.

    Tabella 2 —   Importazioni dai paesi interessati

    Importazioni (tonnellate)

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    RPC incl. Sri Lanka, Indonesia, Filippine e Taiwan

    6 083

    6 705

    10 621

    15 326

    16 004

    Quota di mercato

    10 %

    12 %

    16 %

    20 %

    20 %

    Thailandia

    778

    558

    1 623

    1 700

    1 601

    Quota di mercato

    1 %

    1 %

    2 %

    2 %

    2 %

    Totale dei paesi interessati

    6 861

    7 263

    12 244

    17 026

    17 605

    Quota di mercato

    11 %

    13 %

    19 %

    22 %

    22 %

    Fonti: Eurostat

    b)   Prezzi delle importazioni e sottoquotazione

    (57)

    In assenza di cooperazione da parte dei produttori esportatori della RPC e della Thailandia, il prezzo all’esportazione è stato calcolato in base ai dati Eurostat. Per le ragioni indicate al considerando 56, il prezzo medio all’esportazione dalla RPC è stato inoltre determinato in base ai prezzi medi all’esportazione da Sri Lanka, Indonesia e Filippine, ossia i paesi ai quali le misure sono state estese a causa delle pratiche di elusione. Su questa base, nel periodo considerato il prezzo medio all’esportazione del prodotto in esame dalla RPC, elusione compresa, è aumentato del 17 %, passando da 997 EUR/tonnellata a 1 169 EUR/tonnellata, dalla Thailandia del 69 %, passando da 1 223 EUR/tonnellata a 2 067 EUR/tonnellata, e da Taiwan del 22 %, passando da 1 412 EUR/tonnellata a 1 718 EUR/tonnellata. In generale, il prezzo medio del prodotto proveniente dai paesi interessati, compreso Taiwan, è aumentato da 1 137 EUR nel 2004 a 1 479 EUR nel PIR, cioè del 30 %. Durante lo stesso periodo, il costo di produzione è aumentato notevolmente a causa dell’aumento del prezzo della materia prima di base, i tubi in acciaio.

    (58)

    Dal confronto tra i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari inclusi nel campione e i prezzi Eurostat debitamente adeguati è risultata una sottoquotazione media del 54,8 % per la RPC, del 20 % per la Thailandia e del 33,5 % per Taiwan.

    3.   Importazioni da altri paesi terzi

    (59)

    Dazi antidumping sono in vigore sulle importazioni dalla Repubblica di Corea e dalla Malesia; le importazioni da questi paesi, secondo i dati Eurostat, sono scese a un livello molto basso durante il periodo considerato (meno dell’1 % del consumo comunitario).

    (60)

    Il volume totale delle importazioni di accessori per tubi da paesi terzi diversi da quelli citati nel considerando precedente è aumentato da 4 679 tonnellate nel 2004 a 10 563 tonnellate alla fine del PIR, ossia del 126 %. La quota di mercato di queste importazioni è aumentata del 76 % nel periodo considerato, passando dall’8 % al 13 %.

    Tabella 3 —   Importazioni e quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Importazioni da altri paesi terzi (tonnellate)

    4 679

    6 134

    6 795

    9 993

    10 563

    Indice (2004 = 100)

    100

    131

    145

    214

    226

    Quota di mercato

    8 %

    11 %

    10 %

    13 %

    13 %

    Indice (2004 = 100)

    100

    142

    139

    173

    176

    Fonti: Eurostat e informazioni di mercato fornite dal richiedente


    Tabella 4 —   Principali importazioni nella Comunità

    Principali importazioni da altri paesi terzi in tonnellate

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Israele

    78

    945

    1 231

    2 455

    3 293

    Turchia

    650

    506

    467

    1 991

    2 138

    Vietnam

    767

    695

    1 225

    1 748

    2 134

    India

    1 537

    1 763

    1 553

    1 703

    1 065

    Fonti: Eurostat e informazioni di mercato fornite dal richiedente

    4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    4.1.   Osservazioni preliminari

    (61)

    Le tendenze degli indicatori economici come la produzione, la capacità di produzione, l’utilizzazione della capacità, l’occupazione, la produttività, le vendite, la quota di mercato e la crescita sono state valutate sulla base delle informazioni raccolte da tutti i produttori comunitari, mentre le tendenze relative a prezzi, redditività, flusso di cassa, capacità di reperire capitali e investimenti, scorte, utile sul capitale investito e retribuzioni sono state valutate sulla base delle informazioni verificate fornite nelle risposte al questionario dai produttori comunitari del campione.

    4.2.   Dati relativi all’industria comunitaria nel suo insieme

    a)   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità

    (62)

    La produzione complessiva dell’industria comunitaria è aumentata dell’8 % durante il periodo considerato, mentre la capacità di produzione è aumentata del 5 %. Durante lo stesso periodo l’utilizzazione della capacità è leggermente aumentata. Tuttavia, nel valutare questo dato va tenuto conto dell’aumento del 28 % del consumo nella Comunità.

    Tabella 5 —   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Volume di produzione (in tonnellate)

    80 044

    73 049

    82 950

    85 536

    86 723

    Capacità di produzione (in tonnellate)

    154 840

    155 740

    160 890

    162 910

    163 210

    Utilizzazione della capacità (%)

    52

    47

    52

    53

    53

    Fonti: Eurostat, domanda e risposte verificate al questionario dell’industria comunitaria

    b)   Occupazione e produttività

    (63)

    Il livello dell’occupazione nell’industria comunitaria è rimasto relativamente stabile, tranne nel 2005, con una diminuzione dell’1 % durante l’intero periodo considerato. La produttività, misurata come produzione in tonnellate per addetto, è aumentata del 9 %.

    Tabella 6 —   Occupazione e produttività

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Occupazione (prodotto in esame)

    1 297

    1 073

    1 268

    1 289

    1 287

    Produttività (t/addetto)

    62

    68

    65

    66

    67

    c)   Volume delle vendite e quota di mercato

    (64)

    Il volume delle vendite dell’industria comunitaria a clienti indipendenti sul mercato comunitario è aumentato del 4 %, passando da 59 399 tonnellate nel 2004 a 61 991 tonnellate nel PIR. Tuttavia, durante il periodo considerato le quote di mercato dell’industria comunitaria sono diminuite costantemente. La quota di mercato complessiva dell’industria comunitaria è diminuita del 21 %. Come si è detto, una parte considerevole dei prodotti comunitari è venduta per l’esportazione attraverso stocchisti. La quota di mercato è stata quindi espressa come la proporzione della produzione comunitaria totale meno il totale delle esportazioni nel consumo comunitario apparente.

    Tabella 7 —   Volume delle vendite e quota di mercato

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Volume delle vendite nell’UE a parti indipendenti (in tonnellate)

    59 399

    51 461

    57 299

    60 193

    61 991

    Quota di mercato

    81 %

    77 %

    71 %

    65 %

    65 %

    Indice (2004 = 100)

    100

    94

    87

    80

    79

    d)   Crescita

    (65)

    Mentre il consumo comunitario è cresciuto del 28 % tra il 2004 e il PIR, la diminuzione del 21 % della quota di mercato dell’industria comunitaria e il parallelo aumento delle importazioni dai paesi interessati indicano chiaramente che l’industria comunitaria non ha potuto avvantaggiarsi della crescita del mercato.

    e)   Entità del margine di dumping

    (66)

    Dati il volume, la quota di mercato e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza sull’industria comunitaria dei margini di dumping effettivi non può essere considerata trascurabile.

    f)   Ripresa dagli effetti del dumping

    (67)

    Come indica l’evoluzione positiva della maggior parte degli indicatori sopraelencati, dal 2004 all’inizio del 2008 la situazione finanziaria dell’industria comunitaria ha conosciuto una parziale ripresa dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping originarie dei paesi interessati.

    4.3.   Dati relativi ai soli produttori comunitari costituenti il campione

    a)   Scorte

    (68)

    Durante il periodo considerato, le scorte sono aumentate del 3 %. I livelli delle scorte erano assai più elevati nel 2007, a causa dell’aumento dei prezzi dei tubi di acciaio che ha indotto le società a costituire scorte più consistenti.

    Tabella 8 —   Scorte

    Scorte finali in volume

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Tonnellate

    7 449

    7 206

    7 580

    8 510

    7 703

    Fonti: Risposte verificate al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione

    b)   Prezzi medi di vendita

    (69)

    Durante il periodo considerato il prezzo medio di vendita praticato dai produttori comunitari del campione sul mercato della Comunità è progressivamente aumentato. L’aumento complessivo tra il 2004 e il PIR è stato del 57 % ed è dovuto in parte all’aumento del costo della principale materia prima, i tubi d’acciaio, e in parte a una variazione della gamma dei prodotti di due produttori comunitari, che si sono concentrati su tipi speciali più costosi.

    Tabella 9 —   Prezzo medio di vendita

    Prezzo di vendita

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    EUR/t

    1 779

    2 128

    2 482

    2 738

    2 790

    Indice (2004 = 100)

    100

    120

    139

    154

    157

    Fonti: Risposte verificate al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione

    c)   Costo medio di produzione

    (70)

    Durante il periodo considerato anche il costo medio di produzione è aumentato progressivamente, in particolare a causa dell’aumento dei prezzi dell’acciaio, passando nel PIR da 1 628 EUR/tonnellata a 2 401 EUR/tonnellata, con un incremento del 48 %.

    Tabella 10 —   Costi medi di produzione

    Costo unitario

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    EUR/t

    1 628

    2 059

    1 998

    2 040

    2 401

    Indice (2004 = 100)

    100

    127

    123

    125

    148

    Fonti: Risposte verificate al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione

    d)   Redditività e flusso di cassa

    (71)

    La redditività dei produttori comunitari del campione ha seguito una tendenza positiva, in linea con l’aumento dei prezzi di vendita. Nonostante notevoli problemi nel 2004 e nel 2005, la redditività complessiva ha raggiunto nel PIR il 9,1 %. Questo è in parte dovuto al passaggio alla fabbricazione di prodotti con un valore aggiunto più elevato durante il periodo considerato.

    (72)

    Il flusso di cassa ha conosciuto tra il 2004 e il 2006 forti oscillazioni, seguite da un aumento molto netto e graduale fino alla fine del periodo considerato.

    Tabella 11 —   Redditività e flusso di cassa

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Redditività

    1,8 %

    1,2 %

    7,2 %

    10,6 %

    9,1 %

    Indice (2004 = 100)

    100

    70

    403

    598

    514

    Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

    3 320

    1 425

    7 577

    10 100

    12 308

    Indice (2004 = 100)

    100

    43

    228

    304

    371

    Fonti: Risposte verificate al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione

    e)   Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

    (73)

    Gli investimenti dei produttori comunitari del campione sono aumentati del 115 % durante il periodo considerato. Gli investimenti sono stati principalmente destinati all’acquisto di macchinari e al miglioramento delle capacità logistiche al fine di accrescere la produttività.

    (74)

    L’utile sul capitale investito, espresso come profitti/perdite per il prodotto in esame in rapporto al valore contabile netto degli investimenti, è sensibilmente aumentato durante il periodo, seguendo la tendenza della redditività.

    (75)

    Nessun elemento di prova indicante una diminuzione o un aumento della capacità di ottenere capitali nel corso del periodo considerato è stato comunicato alla Commissione.

    Tabella 12 —   Investimenti e utile sul capitale investito

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    PIR

    Investimenti (in migliaia di EUR)

    2 567

    4 448

    3 930

    4 986

    5 524

    Indice (2004 = 100)

    100

    173

    153

    194

    215

    Utile sul capitale investito

    4 %

    2 %

    29 %

    44 %

    38 %

    Fonti: Risposte verificate al questionario dei produttori comunitari inseriti nel campione

    5.   Conclusioni relative alla situazione dell’industria comunitaria

    (76)

    Le misure antidumping hanno avuto un effetto positivo sulla situazione dei produttori comunitari del campione, come dimostra l’andamento positivo della maggior parte degli indicatori dal 2004, durante un periodo di ciclo economico favorevole. L’industria comunitaria ha aumentato il volume delle vendite e i prezzi. Hanno inoltre mostrato un andamento positivo indicatori di pregiudizio come la produzione, la capacità di produzione, la redditività, gli investimenti, l’utile sul capitale investito e la produttività. I maggiori investimenti destinati a migliorare gli impianti di produzione hanno avuto un effetto diretto sulla redditività dei produttori del campione, nonostante un calo rilevante delle quote di mercato.

    (77)

    Tuttavia, va considerato che i produttori comunitari devono mantenere un certo livello di produzione e di volume di vendite per assorbire i costi fissi. Gli accessori per tubi sono prodotti da macchinari speciali che costituiscono un fattore di costo importante. Le società del campione hanno utilizzato il 50 % circa della loro capacità durante il periodo considerato e non hanno potuto aumentarne in misura rilevante l’utilizzazione. Pertanto, la redditività rimane vulnerabile in caso di diminuzione della produzione.

    (78)

    Nonostante gli sviluppi positivi di cui sopra, l’industria comunitaria ha perso durante il periodo considerato una parte significativa della sua quota di mercato, che è passata dall’81 % nel 2004 al 65 % durante il PIR. Dopo un calo del volume delle vendite, i produttori comunitari hanno potuto ritrovare il livello di volume delle vendite raggiunto nel 2004, mentre il consumo comunitario totale è aumentato del 28 % durante lo stesso periodo. È chiaro che l’industria comunitaria non è stata in grado di trarre vantaggio dalla rilevante crescita del consumo nella Comunità. Inoltre, alcuni fattori positivi sono la conseguenza della scomparsa di un importante produttore comunitario nel Regno Unito, le cui attività sono state rilevate da due delle società che appoggiano la domanda.

    (79)

    Tuttavia, se l’industria comunitaria ha potuto aumentare leggermente i volumi di produzione e di vendite, quote di mercato sono state perse nonostante un notevole aumento della domanda sul mercato della Comunità. Questo indica che, nonostante gli investimenti fatti per modernizzare gli impianti di produzione, la situazione dell’industria comunitaria resta fragile in generale e fortemente dipendente da una parte da livelli dei prezzi sufficienti e d’altra parte da volumi di produzione sufficienti che permettano l’assorbimento di costi fissi elevati.

    F.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    (80)

    Per valutare il probabile effetto della scadenza delle misure in vigore, sono stati presi in esame gli elementi seguenti.

    (81)

    La pressione sui prezzi nel mercato della Comunità rimane molto elevata, dati i margini significativi di sottoquotazione constatati durante il PIR. Mentre il costo di produzione dei produttori comunitari è aumentato del 48 % durante il periodo (soprattutto a causa dell’aumento del prezzo della materia prima, i tubi d’acciaio), il prezzo medio delle importazioni dai paesi interessati è aumentato soltanto del 30 %.

    (82)

    Le importazioni dai paesi interessati e le loro quote di mercato sono di conseguenza aumentate notevolmente nel corso del periodo considerato. Questo indica che la quota di mercato persa dall’industria comunitaria è stata per la maggior parte assorbita dalle importazioni dai paesi interessati a prezzi di dumping, notevolmente inferiori ai prezzi di vendita dell’industria comunitaria nonostante i dazi antidumping in vigore.

    (83)

    Inoltre, come indicato nei considerando 40 e 36, le capacità di produzione disponibili nei paesi interessati sono assai più elevate della produzione comunitaria totale durante il PIR o del consumo comunitario totale durante lo stesso periodo. Si può quindi prevedere che, in caso di abrogazione delle misure, grandi quantitativi di prodotti fabbricati in questi paesi arriveranno sul mercato della Comunità. Su altri mercati d’esportazione potenziali sono in vigore dazi antidumping elevati e questo faciliterebbe la penetrazione nel mercato della Comunità. Inoltre, i ripetuti tentativi di eludere le misure antidumping confermano il grande interesse dei produttori esportatori dei paesi interessati per il mercato della Comunità.

    (84)

    Considerato il comportamento passato e attuale dei produttori esportatori dei paesi interessati, si può prevedere che le importazioni avverranno a prezzi bassi, notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Le importazioni a basso prezzo avrebbero certamente ripercussioni negative sull’industria comunitaria, che si è ripresa soltanto perché è stato possibile mantenere i prezzi a un certo livello, ma resta vulnerabile in caso di importazioni massicce a prezzi bassi e di dumping.

    (85)

    Alla luce di quanto precede, si conclude che se si lasciassero scadere le misure, con ogni probabilità si assisterebbe alla reiterazione del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria causato dalle importazioni oggetto di dumping. In particolare, si può prevedere che il livello dei prezzi nella Comunità diminuirebbe sensibilmente, con un forte effetto negativo sui livelli di profitto dei produttori comunitari, il che non solo metterebbe in pericolo i rilevanti investimenti fatti dal 2004, ma non ne permetterebbe altri. Questo comporterebbe inoltre inevitabilmente una perdita importante di posti di lavoro nell’industria comunitaria. La probabilità di una reiterazione del pregiudizio è stata accentuata dall’attuale situazione di crisi economica.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    1.   Introduzione

    (86)

    Come disposto dall’articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se una proroga delle misure antidumping in vigore possa essere contraria all’interesse della Comunità nel suo insieme. La determinazione dell’interesse della Comunità è stata basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti: industria comunitaria, importatori e operatori commerciali e utilizzatori del prodotto in esame.

    (87)

    Onde valutare la probabile incidenza del mantenimento o meno delle misure, la Commissione ha chiesto informazioni a tutte le parti interessate sopra elencate. La Commissione ha inviato questionari di campionamento a 62 importatori del prodotto in esame e ha ricevuto nove risposte. La Commissione ha selezionato un campione di quattro società, tre delle quali hanno risposto in modo completo al questionario. Non sono pervenute risposte da parte degli utilizzatori.

    (88)

    Nella precedente inchiesta si era ritenuto che l’adozione di misure non fosse contraria all’interesse della Comunità. Inoltre, il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping, permette di valutare eventuali effetti negativi delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

    (89)

    La Commissione ha pertanto esaminato se, nonostante le conclusioni sul rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio, non esistano ragioni valide per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

    2.   Interesse dell’industria comunitaria

    (90)

    L’industria comunitaria si è dimostrata un’industria strutturalmente solida, come ha confermato l’andamento positivo della sua situazione economica quando sono state ripristinate condizioni di effettiva concorrenza in seguito all’istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Infatti, gli sforzi compiuti dall’industria comunitaria per razionalizzare la sua produzione e migliorare la sua competitività hanno permesso di ottenere un profitto ragionevole durante gli ultimi due anni del periodo considerato. Inoltre, si è sviluppata positivamente un’attività redditizia di esportazione dell’industria comunitaria, che ne ha dimostrato la competitività sui mercati di paesi terzi (durante il periodo considerato le esportazioni dei produttori del campione sono aumentate del 21 %).

    (91)

    Per le ragioni indicate nel considerando 77, l’industria comunitaria deve produrre un certo volume di prodotti standard per realizzare economie di scala e rimanere competitiva. I prodotti standard sono quindi in concorrenza diretta con le importazioni dalla RPC e dalla Thailandia. Se entrassero nel mercato prodotti a prezzi di dumping, le economie di scala e la redditività delle attività nella Comunità diminuirebbero di conseguenza in misura significativa. Si può quindi ragionevolmente prevedere che l’industria comunitaria continuerà a trarre beneficio dalle misure in vigore. Se queste misure non fossero mantenute, è probabile che l’industria comunitaria subirebbe un notevole pregiudizio.

    3.   Interesse degli importatori/commercianti

    (92)

    Nessuno degli importatori che hanno collaborato ha importato il prodotto in esame dalla RPC o dalla Thailandia, ma soltanto da Taiwan. L’inchiesta non ha permesso di dimostrare che le misure in vigore hanno danneggiato gli importatori. È chiaro che gli importatori hanno potuto trovare altre fonti di approvvigionamento, come indica la quota di mercato (13 %) detenuta da altri paesi terzi, il che dimostra che sul mercato della Comunità sono assicurate condizioni di concorrenza.

    (93)

    Per quanto riguarda Taiwan, e come indicato nei considerando da 98 a 105, l’attuale esenzione per due produttori esportatori è stata riesaminata per tener conto delle denunce di pratiche di elusione. Gli importatori sono certi di poter trovare altre fonti di approvvigionamento qualora sia abrogata l’esenzione di queste società. Il mantenimento delle misure non avrà quindi un effetto negativo significativo sugli importatori, che possono ricorrere ad altri fornitori. Va però notato che potrebbero porsi problemi per il mercato di nicchia dei prodotti standard britannici, per i quali l’offerta nota si limita a un produttore europeo e a uno di Taiwan. Questo effetto, tuttavia, probabilmente sarà avvertito soltanto per breve tempo, finché non emergeranno altre fonti.

    (94)

    Si conclude quindi che la situazione economica degli importatori del prodotto in esame non è stata influenzata negativamente in misura significativa dall’istituzione delle misure antidumping attualmente in vigore. Questo dato è confermato dal fatto che gli importatori hanno continuato a commercializzare il prodotto in esame in volumi consistenti e hanno anche aumentato il volume importato durante il periodo considerato. Per gli stessi motivi, è improbabile che il mantenimento delle misure conduca a un deterioramento della loro situazione economica in futuro.

    4.   Interesse degli utilizzatori

    (95)

    Gli utilizzatori del prodotto in esame sono soprattutto l’industria petrolchimica e l’edilizia. La Commissione ha inviato questionari a nove utilizzatori. Nessuno di loro ha collaborato o si è manifestato nell’attuale inchiesta. Questa mancanza di cooperazione sembra confermare che gli accessori per tubi rappresentano una parte minima dei loro costi di produzione totali e che le misure in vigore non hanno causato per loro alcuna perdita di competitività.

    5.   Conclusioni sull’interesse della Comunità

    (96)

    Dall’inchiesta è risultato che le attuali misure antidumping hanno permesso all’industria comunitaria di mantenere la redditività, nonostante la perdita di una consistente quota di mercato dovuta alla persistenza delle importazioni in dumping. Se le misure fossero lasciate scadere, questo comprometterebbe la ripresa in atto e potrebbe condurre alla scomparsa dell’industria comunitaria.

    (97)

    Inoltre, in passato le misure esistenti non sembrano avere avuto alcun effetto negativo di rilievo sulla situazione economica di utilizzatori e importatori. Si conclude pertanto che non esistono motivi validi che si oppongono alla proroga delle misure antidumping in vigore.

    H.   RIESAME INTERMEDIO CONCERNENTE LE SOCIETÀ DI TAIWAN ESENTATE

    1.   Antefatti

    (98)

    Nel 2000 il regolamento (CE) n. 763/2000 ha esteso le misure antidumping imposte sulle importazioni originarie della RPC alle importazioni spedite da Taiwan di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, ad eccezione di quelli prodotti ed esportati da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd (Chup Hsin), Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd (Nian Hong) e Rigid Industries Co. Ltd (Kaohsiung, Taiwan) in quanto è risultato che queste società non avevano eluso le misure.

    (99)

    Il presente riesame intermedio parziale era limitato alla non estensione dei dazi alle società Chup Hsin e Nian Hong.

    (100)

    Entrambe le società hanno cooperato all’inchiesta rispondendo al questionario della Commissione e accettando una visita di verifica presso le loro sedi.

    (101)

    In risposta al documento di informazione finale, una società ha sostenuto che l’apertura dell’inchiesta non era giustificata. In particolare, la società ha affermato che poiché era stata esentata dalle misure estese nel 2000, nei suoi confronti non erano in vigore misure da riesaminare. Al riguardo, la società ha fatto riferimento al rapporto dell’organo di appello dell’Organizzazione mondiale del commercio sulla controversia Beef & Rice Mexico. Il rapporto interpreta l’articolo 5.8 dell’accordo d’antidumping, come applicabile alle nuove inchieste riguardanti esportatori il cui margine di dumping è risultato de minimis. L’articolo 5.8 si riferisce infatti esplicitamente a «un’applicazione ai sensi dell’articolo 5.1». Tuttavia, nel caso in questione Chup Hsin e le altre due società erano oggetto di un’inchiesta per elusione aperta a norma dell’articolo 13 del regolamento di base e non di una nuova inchiesta antidumping. È infatti risultato nel 2000 che le importazioni da Taiwan eludevano le misure istituite nei confronti della RPC, con l’esenzione di tre società, che a quel tempo non importavano il prodotto in esame dalla RPC. Il regolamento di base non esclude la possibilità di riesaminare tale esenzione in qualsiasi momento se vi sono prove di elusione. Pertanto, l’apertura dell’attuale riesame intermedio era giustificata e legittima e l’argomento avanzato dalla società è stato respinto.

    (102)

    Poiché la non estensione dei dazi è stata stabilita sulla base delle risultanze dell’inchiesta antielusione iniziale, nell’attuale riesame si è valutato se quelle risultanze fossero da considerare ancora valide. In base all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, si è verificato se esistessero le condizioni dell’elusione.

    2.   Mutamento della configurazione degli scambi

    (103)

    Per quanto riguarda Nian Hong, è risultato che la società ha importato accessori per tubi di tutti i tipi (gomiti, riduttori, tappi e raccordi a T) dalla RPC. La società ha sostenuto che queste importazioni non erano del prodotto in esame ma di prodotti semilavorati. Il risultato dell’inchiesta non ha permesso di confermare questa tesi. Inoltre, si è constatato che l’input di Nian Hong su queste merci era limitato alla smussatura, all’apposizione del marchio della società e all’imballaggio, operazioni rappresentanti meno del 10 % del costo di produzione totale. La dichiarazione doganale di Taiwan di importazione dalla RPC indicava il codice NC del prodotto in esame (7307 93), ossia il prodotto finito.

    (104)

    Per quanto riguarda Chup Hsin, nelle risposte al questionario non erano indicati acquisti o rivendite corrispondenti di accessori per tubi di origine cinese. Soltanto durante la visita di verifica sul posto si è constatato che la società ha importato accessori per tubi dalla RPC. Dalle prove raccolte risulta che quelle importazioni sono avvenute tramite una società giapponese. Dopo la visita di verifica, la società ha sostenuto che tutte le importazioni di accessori per tubi di origine cinese sono state vendute sul mercato interno di Taiwan. La società ha presentato dati riveduti per alcune tabelle della risposta al questionario. Tuttavia, il fatto che le informazioni concernenti le importazioni dalla RPC siano state inizialmente omesse è stato considerato fuorviante ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e ha suscitato seri dubbi circa l’attendibilità delle informazioni comunicate prima e dopo la visita di verifica.

    (105)

    Come si è detto, inizialmente il motivo dell’esenzione concessa a Chup Hsin e a Nian Hong era che le due società a quel tempo non acquistavano accessori per tubi dalla RPC, e questo non è più il caso. Tenuto conto delle pratiche di elusione emerse, il mutamento di configurazione degli scambi è accertato, perché i prodotti originari della RPC sono ora spediti da Taiwan anche dalle due suddette società.

    3.   Insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (106)

    Per nessuna delle due società la pratica della riesportazione dei prodotti cinesi importati ha una motivazione o giustificazione economica sufficiente che non sia l’elusione delle misure antidumping.

    (107)

    Nel caso di Nian Hong, i prodotti sono stati soltanto leggermente modificati e il valore aggiunto al prodotto in esame è stato minimo.

    (108)

    Per quanto riguarda Chup Hsin, il fatto che la società abbia omesso di menzionare le sue importazioni del prodotto cinese nella risposta al questionario è stato considerato da una parte fuorviante e dall’altra un’indicazione del fatto che era consapevole di eludere le misure imposte sugli accessori per tubi originari della RPC. Inoltre, sulla base delle prove fornite dalle due società, l’inchiesta ha stabilito che era possibile importare a Taiwan merci da un paese terzo e riesportarle con un certificato di origine di Taiwan senza far loro subire una trasformazione sostanziale.

    4.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi dei prodotti simili

    (109)

    Secondo i dati Eurostat, le esportazioni totali da Taiwan verso la Comunità sono aumentate del 209 %, passando da 2 372 tonnellate nel 2003 a 7 335 tonnellate nel PIR. Il volume delle esportazioni è però rimasto più o meno stabile tra il 2003 ed il 2005, ma è aumentato in maniera massiccia dal 2006 alla fine del PIR. Le due società di Taiwan, che da sole rappresentavano quasi la totalità delle esportazioni di Taiwan del prodotto in esame nell’UE durante il PIR, hanno aumentato le loro esportazioni verso l’UE del 206 % tra il 2005 e il PIR.

    (110)

    Il volume delle importazioni in questione ha rappresentato il 9 % del consumo comunitario, il che è considerato significativo. È quindi evidente che l’importante modifica dei flussi commerciali ha indebolito gli effetti correttivi delle misure in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

    (111)

    Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti da Taiwan, secondo i dati Eurostat i prezzi medi all’esportazione delle importazioni da Taiwan hanno raggiunto durante il PIR 1 718 EUR/tonnellata, un livello notevolmente inferiore a quello dei prezzi dell’industria comunitaria (– 33,5 %). Da un confronto tra i prezzi franco fabbrica dei produttori comunitari del campione e i prezzi all’esportazione verificati di Chup Hsin e Nian Hong è risultata una sottoquotazione media rispettivamente dell’86,6 % e del 71 %, corrispondente alla differenza in percentuale tra i prezzi all’esportazione di queste società e il livello di prezzo non pregiudizievole dell’industria comunitaria. Gli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi sono pertanto indeboliti.

    (112)

    Di conseguenza, si conclude che la modifica dei flussi commerciali e il forte aumento delle importazioni da Taiwan a prezzi particolarmente bassi hanno indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sia in termini di quantitativi sia di prezzi del prodotto simile.

    5.   Elementi di prova del dumping rispetto ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile

    (113)

    Per determinare l’esistenza del dumping in relazione al prodotto in esame esportato da due società di Taiwan nella Comunità durante il PI, sono stati utilizzati i dati sui prezzi all’esportazione forniti dalle società.

    (114)

    Come disposto dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, i prezzi all’esportazione sono stati confrontati con il valore normale precedentemente stabilito per il prodotto simile. Nel precedente riesame in previsione della scadenza del 2003, si è stabilito che al fine di determinare il valore normale per la RPC la Thailandia era da considerarsi appropriata come paese di riferimento a economia di mercato.

    (115)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. A norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti sono stati effettuati in relazione ai costi del trasporto e del credito, sulla base delle informazioni raccolte durante le visite di verifica.

    (116)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione durante l’inchiesta di riesame, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è emersa l’esistenza di un dumping per le importazioni di accessori per tubi da parte delle due società di Taiwan. I margini di dumping constatati, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, erano del 56,09 % per Chup Hsin e del 44,77 % per Nian Hong.

    6.   Conclusioni circa il riesame delle esenzioni dall’estensione delle misure alle importazioni da Taiwan

    (117)

    Considerate le risultanze di cui sopra relative all’elusione e ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, le misure antidumping in vigore per le importazioni del prodotto in esame originario della RPC dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dalle società Chup Hsin e Nian Hong.

    7.   Carattere duraturo della nuova situazione

    (118)

    Conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si è anche esaminato se il mutamento delle circostanze potesse ragionevolmente essere considerato duraturo.

    (119)

    Per quanto riguarda Nian Hong, l’inchiesta ha dimostrato che la società non ha una propria produzione da alcuni anni e che tutte le esportazioni verso la Comunità di questa società erano costituite da accessori per tubi importati dalla RPC. Poiché la vera produzione è cessata da diversi anni, non c’è motivo di ritenere che questa situazione non sia duratura.

    (120)

    Per quanto riguarda Chup Hsin, come si è detto nel considerando 104, le informazioni comunicate sono state considerate inattendibili. Il fatto che la società abbia omesso di menzionare nella sua risposta al questionario della Commissione i prodotti che aveva importato dalla Cina è ritenuto indicativo del fatto che era consapevole dell’elusione e non ci sono elementi che permettono di affermare che la società non intenda continuare con questa pratica in futuro.

    (121)

    In queste circostanze, le risultanze dell’inchiesta di riesame possono essere considerate di carattere duraturo. In conclusione, e a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, tenuto conto delle pratiche di elusione constatate per i due produttori esportatori di Taiwan, Chup Hsin e Nian Hong, si ritiene opportuno revocare le esenzioni dalle misure estese.

    I.   MISURE ANTIDUMPING

    (122)

    Tutte le parti interessate sono state informate degli elementi e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intende raccomandare il mantenimento delle misure in vigore e l’abrogazione dell’esenzione dall’estensione del dazio sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato da Chup Hsin e Nian Hong. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

    (123)

    A seguito della suddetta comunicazione, uno dei produttori esportatori ai quali è stata ritirata l’esenzione ha offerto un impegno ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (124)

    L’offerta è stata esaminata ed è risultato che l’offerta formale era stata fatta dopo il termine fissato per presentare le osservazioni, con una giustificazione insufficiente per il ritardo. L’offerta, secondo la società, era basata sul volume delle esportazioni durante il PIR, limitatamente alla produzione propria della società e alla produzione di un subfornitore di Taiwan, che non sarebbero soggette ad alcun dazio antidumping fino a un determinato quantitativo.

    (125)

    Tuttavia, poiché durante l’inchiesta sul posto la società non è stata in grado di provare quale parte delle sue vendite nella Comunità era di produzione di Taiwan e quale era importata dalla RPC, l’argomento della società secondo cui i dati relativi all’esportazione potevano essere verificati per mezzo delle appropriate basi di dati non è stato considerato valido, poiché le esportazioni verso la Comunità potrebbero includere merci originarie della RPC. Inoltre, il fatto che la società abbia omesso di menzionare le sue importazioni dalla RPC durante il PIR è stato considerato fuorviante ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base e suscita seri dubbi circa l’attendibilità delle informazioni comunicate dalla società prima e dopo la visita di verifica.

    (126)

    Per le ragioni anzidette non è stato possibile accettare l’impegno offerto dal produttore esportatore interessato.

    (127)

    Ne consegue che, come disposto dall’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno mantenere le misure antidumping in vigore sulle importazioni di accessori per tubi originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia o spedite da Taiwan, istituite con il regolamento (CE) n. 964/2003.

    (128)

    Di conseguenza, dovrebbe anche essere mantenuta l’estensione delle misure per il prodotto in esame originario della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedite dall’Indonesia, dallo Sri Lanka e dalle Filippine, siano esse o meno dichiarate originarie di questi paesi, stabilita dai regolamenti del Consiglio rispettivamente (CE) n. 2052/2004, (CE) n. 2053/2004 e (CE) n. 655/2006.

    (129)

    L’esenzione di alcuni accessori per tubi prodotti da Chup Hsin e da Nian Hong dall’estensione delle misure antidumping dovrebbe essere abrogata. Di conseguenza, queste società saranno soggette allo stesso dazio antidumping dei produttori della RPC, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, attualmente compresi nei codici NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 (codici TARIC 7307931191, 7307931193, 7307931194, 7307931195, 7307931199, 7307931991, 7307931993, 7307931994, 7307931995, 7307931999, 7307993092, 7307993093, 7307993094, 7307993095, 7307993098, 7307999092, 7307999093, 7307999094, 7307999095, 7307999098).

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate, sono le seguenti:

    Paese

    Società

    Aliquota del dazio (%)

    Codice addizionale TARIC

    Repubblica popolare cinese

    Tutte le società

    58,6

    Thailandia

    Awaji Materia (Thailand) Co. Ltd Samutprakarn

    7,4

    8850

     

    Thai Benkan Co. Ltd Prapadaeng — Samutprakarn

    0

    A118

     

    Tutte le altre società

    58,9

    A999

    3.   Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Il dazio antidumping definitivo istituito ai sensi dell’articolo 1 sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni degli stessi accessori spediti da Taiwan (codici TARIC: 7307931191, 7307931991, 7307993092 e 7307999092; codice addizionale TARIC A999), dall’Indonesia (codici TARIC: 7307931193, 7307931993, 7307993093 e 7307999093), dallo Sri Lanka (codici TARIC: 7307931194, 7307931994, 7307993094 e 7307999094) e dalle Filippine (codici TARIC: 7307931195, 7307931995, 7307993095 e 7307999095), siano essi o meno dichiarati originari rispettivamente di Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, ad eccezione di quelli prodotti da Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A099). L’esenzione dall’estensione del dazio alle importazioni degli stessi accessori prodotti da Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A098) e Nian Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (codice addizionale TARIC A100) è abrogata.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 agosto 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BILDT


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1.

    (3)  GU L 94 del 14.4.2000, pag. 1.

    (4)  GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1.

    (5)  Già Awaji Sangyo Co. Ltd, cfr. GU C 152 del 6.7.2007, pag. 16.

    (6)  GU L 84 del 3.4.1996, pag. 46.

    (7)  GU L 275 del 25.8.2004, pag.1.

    (8)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 4.

    (9)  GU L 355 dell’1.12.2004, pag. 9.

    (10)  GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1.

    (11)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 18.

    (12)  GU C 238 del 10.10.2007, pag. 20.

    (13)  GU C 138 del 5.6.2008, pag. 42.


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