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Document 32009R0130

Regolamento (CE) n. 130/2009 della Commissione, del 13 febbraio 2009 , che esclude, per il 2009, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

GU L 44 del 14.2.2009, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/130/oj

14.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 44/4


REGOLAMENTO (CE) N. 130/2009 DELLA COMMISSIONE

del 13 febbraio 2009

che esclude, per il 2009, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,

viste le relazioni presentate da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia, Svezia,

visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e la registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca.

(2)

Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2009 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio (2).

(3)

Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca e di taluni obblighi di registrazione qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione.

(4)

Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del CSTEP, è opportuno escludere per il 2009 le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e dei suddetti obblighi di registrazione.

(5)

Per garantire che si tenesse conto delle informazioni più recenti trasmesse dagli Stati membri e consentire che il parere scientifico si basasse su dati che fossero il più possibile accurati, non è stato possibile rispettare la scadenza fissata all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007 per la decisione finale in merito alla necessità di escludere le sottodivisioni interessate.

(6)

Il regolamento (CE) n. 1322/2008 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Per garantire coerenza con il suddetto regolamento occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.

(2)  GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.


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