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Document 32009R0130
Commission Regulation (EC) No 130/2009 of 13 February 2009 excluding ICES Subdivisions 27 and 28.2 from certain fishing effort limitations and recording obligations for 2009, pursuant to Council Regulation (EC) No 1098/2007 establishing a multiannual plan for the cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks
Regolamento (CE) n. 130/2009 della Commissione, del 13 febbraio 2009 , che esclude, per il 2009, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
Regolamento (CE) n. 130/2009 della Commissione, del 13 febbraio 2009 , che esclude, per il 2009, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
GU L 44 del 14.2.2009, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
14.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 44/4 |
REGOLAMENTO (CE) N. 130/2009 DELLA COMMISSIONE
del 13 febbraio 2009
che esclude, per il 2009, le sottodivisioni CIEM 27 e 28.2 da alcune limitazioni dello sforzo di pesca e da taluni obblighi di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il regolamento (CE) n. 779/97 (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 2,
viste le relazioni presentate da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia e Finlandia, Svezia,
visto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1098/2007 prevede disposizioni per la fissazione delle limitazioni dello sforzo di pesca per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e la registrazione dei dati relativi allo sforzo di pesca. |
(2) |
Sulla base del regolamento (CE) n. 1098/2007, le limitazioni dello sforzo di pesca nel Mar Baltico sono state fissate per il 2009 nell’allegato II del regolamento (CE) n. 1322/2008 del Consiglio (2). |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007, la Commissione può escludere le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione di alcune limitazioni dello sforzo di pesca e di taluni obblighi di registrazione qualora le catture di merluzzo bianco siano inferiori a una determinata soglia nell’ultimo periodo di dichiarazione. |
(4) |
Tenuto conto delle relazioni presentate dagli Stati membri e del parere del CSTEP, è opportuno escludere per il 2009 le sottodivisioni 27 e 28.2 dal campo di applicazione delle suddette limitazioni dello sforzo di pesca e dei suddetti obblighi di registrazione. |
(5) |
Per garantire che si tenesse conto delle informazioni più recenti trasmesse dagli Stati membri e consentire che il parere scientifico si basasse su dati che fossero il più possibile accurati, non è stato possibile rispettare la scadenza fissata all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1098/2007 per la decisione finale in merito alla necessità di escludere le sottodivisioni interessate. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 1322/2008 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009. Per garantire coerenza con il suddetto regolamento occorre che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere da tale data. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3, 4 e 5, nonché l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1098/2007 non si applicano alle sottodivisioni CIEM 27 e 28.2.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 2009.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1.
(2) GU L 345 del 23.12.2008, pag. 1.