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Document 32009L0118

    Direttiva 2009/118/CE della Commissione, del 9 settembre 2009 , che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    GU L 239 del 10.9.2009, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/118/oj

    10.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/51


    DIRETTIVA 2009/118/CE DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2009

    che modifica gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

    sentiti gli Stati membri interessati,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2000/29/CE prevede che alcune zone siano riconosciute come zone protette.

    (2)

    Talune regioni o parti di regioni in Austria state riconosciute temporaneamente come zone protette per quanto riguarda l’organismo Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. dal regolamento (CE) n. 690/2008 (2). L’Austria ha prodotto informazioni da cui risulta che la Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. è ormai presente sul proprio territorio. Ne consegue che tali regioni o parti di regioni non devono più essere riconosciute come zone protette.

    (3)

    In Grecia, Creta e Lesbo sono state riconosciute quali zone protette per quanto riguarda l’organismo Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. La Grecia ha prodotto informazioni da cui risulta che la Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr è ormai presente in tali regioni. Ne consegue che Creta e Lesbo non devono più essere riconosciute come zone protette nei confronti di detto organismo.

    (4)

    Conseguentemente alle modifiche di cui sopra, alcuni riferimenti incrociati e un riferimento a una zona protetta di cui all’allegato IV della direttiva 2000/29/CE sono divenuti obsoleti e devono essere soppressi.

    (5)

    Alcuni codici della nomenclatura combinata relativi al legno e ai lavori di legno sono stati modificati dal regolamento (CE) n. 1031/2008 della Commissione (3). Pertanto è necessario adattare la direttiva 2000/29/CE a tali sviluppi tecnici.

    (6)

    Occorre modificare di conseguenza gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE.

    (7)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 novembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o dicembre 2009.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

    (2)  GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 291 del 31.10.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    Gli allegati da II a V della direttiva 2000/29/CE sono così modificati:

    1)

    la parte B dell’allegato II è così modificata:

    a)

    al punto 2 della lettera b), alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

    b)

    al punto 0.1 della lettera c), alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

    2)

    la parte B dell’allegato III è così modificata:

    a)

    al punto 1, alla seconda colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

    b)

    al punto 2, alla seconda colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

    3)

    l’allegato IV è così modificato:

    a)

    la parte A è così modificata:

    i)

    al punto 16.5 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, le parole «all’allegato III B 2 e 3 e» sono soppresse;

    ii)

    al punto 46 della sezione I, alla seconda colonna, requisiti particolari, nella prima frase, il numero «45» è soppresso;

    b)

    la parte B è così modificata:

    i)

    ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla seconda colonna, requisiti particolari, le parole «all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 7» sono sostituite dalle parole «all’allegato IV A I 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7»;

    ii)

    ai punti 6.3 e 14.9, alla terza colonna, zone protette, le parole «EL (Creta, Lesbo),» sono soppresse;

    iii)

    al punto 14.9, alla terza colonna, zone protette, la parola «DK» è soppressa;

    iv)

    al punto 21, alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

    v)

    al punto 21.3, alla terza colonna, zone protette, le parole «A [Burgenland, Carinzia, Niederösterreich, Tirol (distretto amministrativo di Lienz), Steiermark, Wien],» sono soppresse;

    4)

    l’allegato V è così modificato:

    a)

    al punto I.1.7. b) della parte A, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80»;

    b)

    al punto I.6. b), la quarta voce

    «4401 30 10

    Segatura»

    è sostituita dalla voce

    «ex 4401 30 40

    Segatura, non agglomerata in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili»;

    c)

    al punto I.6. b) della parte B, alla prima colonna della tabella, codice NC, il codice «ex 4401 30 90» è sostituito dal codice «ex 4401 30 80».


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