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Document 32009L0051

    Direttiva 2009/51/CE della Commissione, del 25 maggio 2009 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 127 del 26.5.2009, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/51/oj

    26.5.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 127/5


    DIRETTIVA 2009/51/CE DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 2009

    che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva nicosulfuron

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In seguito a un riesame in cui il Regno Unito ha agito da Stato membro relatore, la direttiva 2008/40/CE della Commissione (2) ha aggiunto la sostanza attiva nicosulfuron all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Per quanto riguarda la purezza la direttiva 2008/40/CE stabilisce un livello minimo di 930 g/kg, che si basa sulla specifica presentata dal notificante.

    (2)

    Tuttavia è prassi consolidata basare il livello di purezza minima sulle specifiche preparate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) per quanto riguarda la purezza e il tenore di impurità contenute nelle sostanze attive. La specifica della FAO sul nicosulfuron (3) indica una purezza minima di 910 g/kg. Tale specifica è stata inclusa nella relazione di valutazione relativa al nicosulfuron, esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e presentata alla Commissione il 29 novembre 2007 sotto forma di relazione scientifica dell'EFSA (4). Sebbene la Comunità abbia il diritto di fissare il proprio livello di tutela della salute pubblica, della salute animale e dell'ambiente, è consuetudine utilizzare i livelli FAO. Per consentire ad altri produttori che rispettano il livello FAO di commercializzare i propri prodotti occorre adattare la specifica.

    (3)

    È pertanto giustificato modificare il livello minimo di purezza per la sostanza attiva nicosulfuron.

    (4)

    Poiché l'articolo 2 della direttiva 2008/40/CE dispone che gli Stati membri devono applicare le disposizioni di attuazione di tale direttiva a partire dal 1o luglio 2009, è opportuno applicare anche la specifica modificata per il nicosulfuron a partire da tale data, fatti salvi altri termini stabiliti dall'articolo 3 della direttiva 2008/40/CE. Di conseguenza la presente direttiva deve entrare in vigore al più presto.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE.

    (6)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Alla riga 176 (nicosulfuron) dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, alla colonna 4 (purezza) «930 g/kg» è sostituito da «910 g/kg».

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 giugno 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Essi applicano le disposizioni suddette a partire dal 1o luglio 2009.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 87 del 29.3.2008, pag. 5.

    (3)  709/TC 2006.

    (4)  EFSA Scientific Report (2007) 120, 1-91, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance nicosulfuron (adottata il 29 novembre 2007).


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