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Document 32009E0709

Azione comune 2009/709/PESC del Consiglio, del 15 settembre 2009 , relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

GU L 246 del 18.9.2009, p. 33–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2009/709/oj

18.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/33


AZIONE COMUNE 2009/709/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 settembre 2009

relativa alla missione di consulenza e di assistenza dell’Unione europea per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (EUSEC RD Congo)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 25, terzo comma, e l’articolo 28, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Dal 2 maggio 2005 l’Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC) (EUSEC RD Congo). Il mandato attuale della missione è definito dall’azione comune 2007/406/PESC (1) e scade il 30 settembre 2009.

(2)

Il segretario generale/Alto rappresentante (SG/AR) per la politica estera e di sicurezza comune ha indirizzato al presidente della RDC una lettera in data 27 luglio 2009 in cui manifesta il rinnovato impegno dell’UE. In seguito a tale lettera, occorre adeguare il mandato della missione a decorrere dal 1o ottobre 2009.

(3)

In seguito alla ratifica nel 2005 della Costituzione della terza Repubblica congolese, le elezioni del 2006 nella RDC hanno segnato la fine del processo di transizione consentendo la formazione nel 2007 di un governo il cui programma prevede, in particolare, una riforma globale del settore della sicurezza, l’elaborazione di un concetto nazionale e azioni prioritarie di riforma nei settori della polizia, delle forze armate e della giustizia. L’elaborazione di un piano riveduto di riforma delle forze armate della Repubblica democratica del Congo (FARDC), approvato dal presidente della Repubblica alla fine del maggio 2009, testimonia l’interesse delle autorità congolesi per il rilancio del processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) nella RDC.

(4)

Le Nazioni Unite hanno riaffermato il loro sostegno al processo di transizione e alla riforma del settore della sicurezza in varie risoluzioni del Consiglio di sicurezza e conducono nella RDC la missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo (MONUC) che contribuisce alla sicurezza e alla stabilità nel paese. Il 22 dicembre 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1856 (2008) che proroga il mandato della MONUC e consente alla missione di contribuire, in stretto coordinamento con gli altri partner internazionali, in particolare l’Unione europea (UE), agli sforzi volti a sostenere il governo nel processo di SSR.

(5)

L’UE ha apportato un sostegno costante alla SSR nella RDC, uno degli elementi di un impegno più generale dell’UE inteso a sostenere lo sviluppo e la democrazia nella regione dei Grandi Laghi in Africa, facendo attenzione a promuovere politiche compatibili con i diritti umani e il diritto internazionale umanitario, con le norme democratiche e i principi di buona gestione degli affari pubblici, di trasparenza e di rispetto dello stato di diritto.

(6)

Il 27 luglio 2009 il Consiglio ha approvato un concetto generale riveduto relativo al proseguimento della missione di consulenza e di assistenza in materia di SSR nella RDC.

(7)

Il 15 giugno 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/466/PESC che modifica e proroga di altri 12 mesi l’azione comune 2007/405/PESC relativa alla missione di polizia dell’Unione europea nell’ambito della SSR e della sua interfaccia con la giustizia nella Repubblica democratica del Congo (EUPOL RD Congo) (2).

(8)

Le sinergie tra le due missioni, EUPOL RD Congo e EUSEC RD Congo, dovrebbero continuare ad essere incoraggiate.

(9)

Per rafforzare la coerenza delle attività dell’UE nella RDC dovrebbe essere assicurato a Kinshasa e a Bruxelles un coordinamento quanto più stretto possibile tra i vari attori dell’UE, in particolare mediante opportuni accordi. Il rappresentante speciale dell’UE (RSUE) per la regione dei Grandi Laghi in Africa dovrebbe svolgere un ruolo essenziale al riguardo, tenuto conto del suo mandato.

(10)

Il 16 febbraio 2009 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2009/128/PESC (3) che proroga il mandato del sig. Roeland VAN DE GEER quale RSUE per la regione dei Grandi Laghi in Africa.

(11)

L’azione comune 2005/355/PESC ha subito numerose modifiche allo scopo di rafforzare la missione, in particolare dall’azione comune 2007/406/PESC, modificata da ultimo dall’azione comune 2009/509/PESC (4) che proroga la missione fino al 30 settembre 2009.

(12)

Per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire l’ azione comune 2007/406/PESC con una nuova azione comune.

(13)

È opportuno che Stati terzi partecipino al progetto, conformemente agli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo.

(14)

L’attuale situazione della sicurezza nella RDC potrebbe deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sul processo di consolidamento della democrazia, dello stato di diritto e della sicurezza a livello internazionale e regionale. Un persistente impegno dell’UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a rinsaldare la stabilità nella regione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L’Unione europea (UE) conduce una missione di consulenza e di assistenza per la riforma del settore della sicurezza (SSR) nella Repubblica democratica del Congo (RDC), denominata «EUSEC RD Congo», al fine di assistere le autorità congolesi nell’istituzione di un apparato di difesa in grado di garantire la sicurezza dei congolesi rispettando le norme democratiche, i diritti umani e lo stato di diritto, così come i principi di buona gestione degli affari pubblici e di trasparenza. La missione contribuisce, in stretto coordinamento con i partner internazionali, a creare le condizioni che consentano l’attuazione a breve e medio termine degli orientamenti adottati dalle autorità congolesi nel piano riveduto di riforma delle FARDC.

2.   La missione opera conformemente al mandato di cui all’articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   In coordinamento e cooperazione stretti con gli altri attori della comunità internazionale, segnatamente le Nazioni Unite e la MONUC, e perseguendo gli obiettivi di cui all’articolo 1, la missione è volta ad apportare un sostegno concreto nel quadro della SSR nella RDC, con particolare attenzione alla dimensione strategica, come definito nel concetto generale riveduto, compresi:

il sostegno all’attuazione globale del piano riveduto attraverso il sostegno e l’appoggio alle strutture istituite dalle autorità congolesi per gestire l’attuazione del piano riveduto.

L’operatività dell’attuazione del piano riveduto di riforma delle FARDC attraverso l’elaborazione di piani dettagliati per la ricostituzione delle FARDC, segnatamente nei settori seguenti: amministrazione, capacità operative, bilancio e finanze, formazione, logistica, diritti umani e lotta contro le violenze sessuali, nonché risorse umane;

l’identificazione e la gestione di progetti concreti a sostegno del piano riveduto di riforma delle FARDC;

il sostegno alle autorità congolesi nel processo di integrazione degli ex combattenti in seno alle FARDC, compreso il processo di integrazione accelerata del Consiglio nazionale per la difesa del popolo (CNDP) e dei gruppi armati (GA);

il sostegno all’RSUE in particolare nel quadro dei negoziati di pace nell’est del paese;

il sostegno alle attività trasversali in particolare nel settore dei diritti umani e per le tematiche di genere.

2.   La missione fornisce consulenza agli Stati membri e, sotto la loro responsabilità, coordina e agevola l’attuazione dei progetti nei settori d’interesse per la missione, sostenendone gli obiettivi.

Articolo 3

Struttura della missione e area di schieramento

1.   La missione dispone di un quartier generale situato a Kinshasa e composto dai seguenti elementi:

a)

la direzione della missione,

b)

un dipartimento di sostegno amministrativo e logistico della missione,

c)

un dipartimento di consiglieri, a livello strategico, distaccati presso le diverse strutture del ministero della difesa, incaricati di contribuire ai lavori relativi alla SSR condotti dall’amministrazione congolese, e

d)

un dipartimento di esperti in materia di difesa, incaricati di assistere e dirigere i congolesi nelle realizzazioni concrete effettuate nei settori dell’amministrazione, delle risorse umane, delle finanze, della logistica e della formazione.

2.   L’area di schieramento principale è Kinshasa. Distacchi di consiglieri sono inoltre effettuati nelle quattro regioni militari dell’est della RDC. Sono organizzati, se necessari,spostamenti di esperti e la loro presenza temporanea nelle regioni militari, su istruzione del capomissione.

Articolo 4

Pianificazione

Il capomissione redige un piano di attuazione riveduto della missione (OPLAN), per sottoporlo all’approvazione del Consiglio. È assistito in questo compito dal segretariato generale del Consiglio.

Articolo 5

Capomissione

1.   Il capomissione assume la gestione quotidiana della missione ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

2.   Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine o all’istituzione dell’UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al capomissione il controllo operativo (OPCON) del proprio personale.

3.   Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dalle autorità nazionali o dall’istituzione dell’UE interessata.

4.   Nell’ambito del mandato della missione di cui all’articolo 2, il capomissione è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni della missione, in due casi precisi: il progetto è previsto nella scheda finanziaria della presente azione comune oppure è integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.

Successivamente, il capomissione conclude un accordo con gli Stati membri interessati. Tale accordo disciplina in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione dagli Stati membri contributori.

Né l’UE né l’SG/AR possono essere in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti od omissioni del capomissione nell’utilizzo dei fondi di tali Stati.

5.   Al fine di eseguire il bilancio della missione, il capomissione stipula un contratto con la Commissione.

6.   Il capomissione collabora strettamente con l’RSUE.

Articolo 6

Personale

1.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’UE. Tranne che per il capomissione, ogni Stato membro o istituzione sostiene i costi relativi agli esperti distaccati, incluse le spese di viaggio per e dalla RDC, nonché gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità, escluse le indennità giornaliere.

2.   La missione assume personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

3.   Gli esperti della missione restano sotto l’autorità dello Stato membro o dell’istituzione dell’UE competente, svolgono le rispettive funzioni e operano nell’interesse della missione. Durante e dopo la missione gli esperti sono tenuti a rispettare la massima discrezione su tutti i fatti e le informazioni ad essa relativi.

Articolo 7

Catena di comando

1.   La missione dispone di una catena di comando unificata.

2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita il controllo politico e la direzione strategica.

3.   L’SG/AR fornisce orientamenti politici al capomissione tramite l’RSUE.

4.   Il capomissione dirige la missione e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferisce all’SG/AR.

Articolo 8

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 25 del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di modificare il piano di attuazione (OPLAN) e la catena di comando. Essa verte parimenti sulle competenze necessarie per assumere decisioni in merito alla nomina del capomissione. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio, assistito dall’SG/AR.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni dal capomissione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

4.   L’RSUE fornisce al capomissione gli orientamenti politici necessari per la sua azione a livello locale.

Articolo 9

Disposizioni finanziarie

1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla missione è pari a 10 900 000 EUR.

2.   Per quanto riguarda le spese finanziate attingendo all’importo di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni seguenti:

a)

le spese sono amministrate secondo le regole e le procedure di bilancio della Comunità europea. La partecipazione alle gare d’appalto è aperta ai cittadini di Stati terzi;

b)

il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell’ambito del suo contratto.

3.   Le disposizioni finanziarie ottemperano ai requisiti operativi della missione, compresa la compatibilità delle attrezzature.

4.   Le spese connesse alla missione sono ammissibili dall’entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 10

Partecipazione degli Stati terzi

1.   Fermi restando l’autonomia decisionale dell’UE e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla RDC, e contribuiscano adeguatamente ai costi correnti della missione.

2.   Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri.

3.   Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti ed a istituire un comitato dei contributori.

4.   Le modalità precise concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest’ultima. Se l’UE e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della missione.

Articolo 11

Coerenza e coordinamento

1.   Il Consiglio e la Commissione assicurano, secondo le rispettive competenze, la coerenza tra la presente azione comune e le azioni esterne della Comunità a norma dell’articolo 3, secondo comma del trattato. Il Consiglio e la Commissione cooperano a tal fine. Si pongono in essere, sia a Kinshasa, sia a Bruxelles, meccanismi relativi al coordinamento delle attività dell’UE nella RDC.

2.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione della Commissione.

3.   Senza pregiudizio della catena di comando, il capomissione dell’EUSEC RD Congo e il capomissione dell’EUPOL RD Congo coordinano strettamente le loro azioni e stimolano le sinergie tra le due missioni, specialmente per quanto riguarda gli aspetti orizzontali della SSR nella RDC, anche nell’ambito della ripartizione delle funzioni tra le due missioni, in particolare nei settori delle tematiche di genere e dei diritti umani.

4.   Il capomissione garantisce che l’EUSEC RD Congo coordini strettamente l’azione con il governo della RDC, le Nazioni Unite tramite la missione MONUC e gli Stati terzi impegnati nel settore difesa della SSR nella RDC.

5.   Conformemente al suo mandato, l’RSUE provvede affinché sia assicurata la coerenza tra le azioni intraprese dalla missione EUSEC RD Congo e dalla missione EUPOL RD Congo. Egli contribuisce al coordinamento operato con gli altri attori internazionali impegnati nella SSR nella RDC.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

1.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE» prodotti ai fini dell’operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio (5).

2.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite, in funzione dei bisogni operativi della missione, informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

3.   Qualora insorgano necessità operative precise ed immediate, l’SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante informazioni e documenti classificati dell’UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell’operazione, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo procedure consone al livello di cooperazione dello Stato ospitante con l’UE.

4.   L’SG/AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente azione comune documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’operazione, coperti dall’obbligo del segreto professionale ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento interno del Consiglio (6).

Articolo 13

Status del personale della missione

1.   Lo status del personale della missione, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all’articolo 24 del trattato. L’SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare le modalità in questione a nome di quest’ultima.

2.   Lo Stato o l’istituzione comunitaria che ha distaccato un agente è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dall’agente in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l’istituzione comunitaria in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente oggetto del distacco.

Articolo 14

Sicurezza

1.   Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione EUSEC RD Congo.

2.   Il capomissione esercita tale responsabilità conformemente alle direttive dell’UE in materia di sicurezza del personale dell’UE schierato al di fuori del territorio dell’UE in una missione operativa di cui al titolo V del trattato e relativi documenti.

3.   Una formazione conforme alle misure di sicurezza è effettuata per tutto il personale secondo il piano di attuazione (OPLAN). L’ufficiale dell’EUSEC RD Congo incaricato della sicurezza distribuisce periodicamente un sunto delle istruzioni in materia di sicurezza.

Articolo 15

Revisione della missione

Il CPS, sulla base di una relazione del segretariato generale del Consiglio, presentata al più tardi nel marzo 2010, approva raccomandazioni al Consiglio al fine di fare il punto sull’evoluzione della riforma delle FARDC e di valutare gli effetti della missione europea sull’attuazione di misure concrete a sostegno del piano riveduto di riforma delle FARDC, basandosi sugli indicatori strategici e sugli indicatori operativi riportati nel piano di attuazione della missione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente azione comune entra in vigore il 1o ottobre 2009.

Essa si applica fino al 30 settembre 2010.

Articolo 17

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addí 15 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT


(1)  GU L 151 del 13.6.2007, pag. 52.

(2)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 40.

(3)  GU L 46 del 17.2.2009, pag. 36.

(4)  GU L 172 del 2.7.2009, pag. 36.

(5)  Decisione 2001/264/CE (GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1).

(6)  Decisione 2006/683/CE, Euratom (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).


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