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Document 32009D0791
2009/791/EC: Council Decision of 20 October 2009 authorising the Federal Republic of Germany to continue to apply a measure derogating from Article 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2009/791/CE: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2009 , che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
2009/791/CE: Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2009 , che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 283 del 30.10.2009, p. 55–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/10/2021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32006L0112 | deroga | articolo 168 | 01/01/2010 | 31/12/2012 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 32012D0705 | sostituzione | articolo 2 | 01/01/2013 | |
Modified by | 32012D0705 | sostituzione | articolo 1 | 01/01/2013 | |
Validity extended by | 32012D0705 | 31/12/2015 | |||
Modified by | 32015D2428 | sostituzione | articolo 1 | ||
Modified by | 32015D2428 | sostituzione | articolo 2 | ||
Validity extended by | 32015D2428 | 31/12/2018 | |||
Validity extended by | 32018D2060 | 01/01/2019 | 31/12/2021 | ||
Modified by | 32018D2060 | sostituzione | articolo 2 | 01/01/2019 | |
Validity extended by | 32021D1776 | 07/10/2021 | 31/12/2024 | ||
Modified by | 32021D1776 | sostituzione | titolo | 07/10/2021 | |
Modified by | 32021D1776 | sostituzione | articolo 2 | 07/10/2021 |
30.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/55 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 ottobre 2009
che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(2009/791/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 2008, la Repubblica federale di Germania («la Germania») ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/817/CE (2) ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3) allora applicabile. |
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 9 giugno 2009 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. |
(3) |
La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali. |
(4) |
La misura deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura di riscossione dell’IVA. Essa non influisce che in misura minima sull’importo dell’imposta dovuta allo stadio del consumo finale. |
(5) |
Gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l’attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare la Germania ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al fine di consentire una valutazione della misura. |
(6) |
La misura di deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell’IVA, l’IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
A. BORG
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33.
(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.