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Document 32009D0776
2009/776/EC: Commission Decision of 16 October 2009 on a derogation from Council Decision 2001/822/EC, as regards the rules of origin for prepared and preserved shrimps and prawns from Greenland (notified under document C(2009) 7813)
2009/776/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009 , recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia [notificata con il numero C(2009) 7813]
2009/776/CE: Decisione della Commissione, del 16 ottobre 2009 , recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia [notificata con il numero C(2009) 7813]
GU L 278 del 23.10.2009, p. 51–53
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013D0755
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32001D0822 | deroga parziale | allegato 3 | 01/08/2009 | 31/12/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32013D0755 |
23.10.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 278/51 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 16 ottobre 2009
recante deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d’origine concernenti i gamberetti preparati e conservati provenienti dalla Groenlandia
[notificata con il numero C(2009) 7813]
(2009/776/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha adottato la decisione 2001/936/CE (2), che deroga alla definizione della nozione di «prodotti originari» per tener conto della situazione particolare della Groenlandia con riguardo ai gamberetti della specie Pandalus borealis. Questa deroga è scaduta il 31 dicembre 2006. |
(2) |
Con lettera del 26 giugno 2009, ricevuta il 6 luglio 2009, la Groenlandia ha chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui allegato III, articolo 37, della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 2 500 tonnellate di gamberetti preparati e conservati della specie Pandalus borealis, da esportare a partire della Groenlandia. |
(3) |
La Groenlandia ha basato la propria richiesta sul fatto che in alcuni periodi dell’anno le fonti di approvvigionamento di gamberetti originari si rivelano insufficienti. |
(4) |
L’allegato III della decisione 2001/822/CE, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevede all’articolo 37 che possano essere concesse deroghe alle norme di origine quando siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall’insediamento di nuove industrie in un determinato paese o territorio. |
(5) |
La deroga richiesta è giustificata a norma dell’articolo 37, paragrafi 1 e 7, del suddetto allegato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo di un’industria esistente in Groenlandia. Visto che è concessa per prodotti che comportano una trasformazione vera e propria e che il valore aggiunto locale per i crostacei crudi non originari utilizzati equivale ad almeno il 45 % del valore del prodotto finito, la deroga contribuirà allo sviluppo di un’industria esistente. La deroga è essenziale per la sopravvivenza di uno degli stabilimenti. La deroga concessa nel 2001 è stata utilizzata per quantitativi molto limitati (402 tonnellate nel 2002 e zero tonnellate nel periodo compreso fra gennaio 2003 e dicembre 2006). La deroga va dunque concessa per lo stesso quantitativo annuo complessivo previsto da quella del 2001, cioè 2 100 tonnellate. |
(6) |
Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico o a un’industria della Comunità o di uno o più Stati membri. |
(7) |
Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione del quantitativo per cui la deroga è concessa dalla presente decisione. |
(8) |
Visto che si richiede una deroga a decorrere dal 1o agosto 2009, è opportuno concederla con effetto a partire da tale data. Nella lettera del 26 giugno 2009 le autorità della Groenlandia hanno proposto che la deroga termini quando la decisione 2001/822/CE cesserà di essere applicabile, ossia il 31 dicembre 2013. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga alle disposizioni dell’allegato III della decisione 2001/822/CE, i gamberetti preparati e conservati della specie Pandalus borealis di cui al codice NC ex 1605 20, preparati in Groenlandia a partire da materie prime non originarie, sono considerati originari della Groenlandia alle condizioni stabilite nella presente decisione.
Articolo 2
La deroga di cui all’articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato, importati nella Comunità dalla Groenlandia tra il 1o agosto 2009 e il 31 dicembre 2013.
Articolo 3
Gli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93 relativi alla gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi di cui all’allegato della presente decisione.
Articolo 4
Le autorità doganali della Groenlandia adottano le disposizioni necessarie per garantire il controllo quantitativo delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
Tutti i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati in relazione a tali prodotti recano un riferimento alla presente decisione.
Ogni tre mesi le autorità competenti della Groenlandia trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 a norma della presente decisione e i numeri d’ordine di detti certificati.
Articolo 5
Nella casella 7 dei certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione figura una delle seguenti indicazioni:
— |
«Derogation — Decision 2009/776/EC», |
— |
«Dérogation — Décision 2009/776/CE». |
Articolo 6
La presente decisione si applica dal 1o agosto 2009 al 31 dicembre 2013.
Articolo 7
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2009.
Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione
(1) GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.
(2) GU L 345 del 29.12.2001, pag. 91.
(3) GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.
ALLEGATO
Numero d’ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Periodo |
Quantitativo (in tonnellate) |
09.0691 |
ex 1605 20 |
Gamberetti preparati e conservati della specie Pandalus borealis |
Dall’1.8.2009 al 31.7.2010 |
2 100 |
Dall’1.8.2010 al 31.7.2011 |
2 100 |
|||
Dall’1.8.2011 al 31.7.2012 |
2 100 |
|||
Dall’1.8.2012 al 31.7.2013 |
2 100 |
|||
Dall’1.8.2013 al 31.12.2013 |
875 |