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Document 32009D0590

    2009/590/CE: Decisione del Consiglio, del 7 luglio 2009 , sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

    GU L 202 del 4.8.2009, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2013; abrogato da 32013D0318

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/590/oj

    4.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 202/48


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 7 luglio 2009

    sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Romania

    (2009/590/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 6,

    vista la raccomandazione della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 104 del trattato, gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

    (2)

    Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di finanze pubbliche sane come mezzo per rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte e sostenibile che favorisca la creazione di posti di lavoro.

    (3)

    La procedura per i disavanzi eccessivi di cui all’articolo 104 del trattato, chiarita dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1), che fa parte del patto di stabilità e crescita, prevede l’adozione di una decisione sull’esistenza di un disavanzo eccessivo. Il protocollo, allegato al trattato, relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi, contiene ulteriori disposizioni in merito all’attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Il regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio (2) stabilisce regole e definizioni precise per l’applicazione delle disposizioni di detto protocollo.

    (4)

    La riforma del 2005 del patto di stabilità e crescita ha inteso rafforzarne l’efficacia e i fondamenti economici e garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche a lungo termine. Essa mirava ad assicurare in particolare che le condizioni economiche e di bilancio fossero sempre prese pienamente in considerazione in tutte le fasi della procedura per i disavanzi eccessivi. In tal modo, il patto di stabilità e crescita costituisce il quadro a sostegno delle politiche dei governi per tornare rapidamente a posizioni di bilancio sane tenendo conto della situazione economica.

    (5)

    L’articolo 104, paragrafo 5, del trattato prevede che la Commissione trasmetta un parere al Consiglio se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo. La Commissione, tenuto conto della sua relazione in conformità dell’articolo 104, paragrafo 3, del trattato e visto il parere del comitato economico e finanziario in conformità dell’articolo 104, paragrafo 4, del trattato, è giunta alla conclusione che in Romania esiste un disavanzo eccessivo. La Commissione ha pertanto trasmesso al Consiglio un siffatto parere sulla Romania il 13 maggio 2009 (3).

    (6)

    L’articolo 104, paragrafo 6, del trattato stabilisce che il Consiglio prende in considerazione le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare prima di decidere, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo. Nel caso della Romania, questa valutazione globale portato alle conclusioni illustrate nella presente decisione.

    (7)

    Secondo i dati comunicati dalle autorità rumene nell’aprile 2009 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, successivamente convalidati da Eurostat, il disavanzo pubblico in Romania è salito al 5,4 % del PIL nel 2008, superando quindi il valore di riferimento del 3 % del PIL. Il livello del disavanzo non era prossimo al valore di riferimento del 3 % del PIL e il superamento del valore di riferimento non può essere considerato eccezionale ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. In particolare, esso non è determinato da un evento inconsueto o da una grave recessione economica nel 2008 ai sensi del trattato e del patto di stabilità e crescita. Nonostante un rallentamento della crescita nell’ultimo trimestre dell’anno, la crescita globale del PIL nel 2008 ha registrato un tasso del 7,1 % rispetto al 6 % del 2007, risultando significativamente al di sopra del tasso di crescita potenziale. Inoltre, il superamento del valore di riferimento non può essere considerato temporaneo. Secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il disavanzo pubblico dovrebbe attestarsi al 5,1 % del PIL nel 2009 e, nell’ipotesi di politiche invariate, al 5,6 % nel 2010. Questa proiezione si basa su una crescita del PIL pari al – 4 % nel 2009 e allo 0 % nel 2010. Le previsioni dei servizi della Commissione tengono conto delle misure per l’anno in corso inserite nel bilancio 2009, approvato nel febbraio dello stesso anno, e delle misure supplementari adottate dal governo nell’aprile 2009. Il criterio del disavanzo stabilito dal trattato non è soddisfatto.

    (8)

    Il debito lordo delle amministrazioni pubbliche rimane ben al di sotto del valore di riferimento del 60 % del PIL e nel 2008 era pari al 13,6 % del PIL. Tuttavia, secondo le previsioni della primavera 2009 dei servizi della Commissione, il rapporto debito/PIL atteso dovrebbe aumentare per attestarsi al 18 ¼ % nel 2009 e al 22 ¾ % nel 2010.

    (9)

    In conformità del patto di stabilità e crescita, è opportuno tenere nella dovuta considerazione le riforme del sistema pensionistico che introducono un sistema multipilastro, comprendente un pilastro obbligatorio finanziato a capitalizzazione. Nonostante il temporaneo deterioramento della posizione di bilancio determinato dall’attuazione di queste riforme, la sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche migliora nettamente. Sulla base delle stime delle autorità rumene, i costi netti di tale riforma ammontano allo 0,2 % del PIL nel 2008, allo 0,3 % nel 2009, allo 0,4 % nel 2010 e allo 0,4 % nel 2011. Conformemente al patto di stabilità e crescita, si può tener conto di tali costi in maniera linearmente decrescente per un periodo transitorio e soltanto se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento, che non è il caso della Romania. In ogni caso, anche tenendo conto del costo della riforma pensionistica del 2008, il disavanzo pubblico sarebbe ben al di sopra della soglia del 3 % del PIL.

    (10)

    A norma dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio, quando decide in merito all’esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, tiene conto dei «fattori significativi» solo se è soddisfatta una duplice condizione: se il disavanzo rimane prossimo al valore di riferimento e se il superamento di tale valore è temporaneo. Nel caso della Romania, questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, non si tiene conto dei fattori significativi nella procedura che porta alla presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Da una valutazione globale risulta che in Romania esiste un disavanzo eccessivo.

    Articolo 2

    La Romania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 2009.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. BILDT


    (1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

    (2)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7.

    (3)  Tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi nei confronti della Romania sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/netstartsearch/pdfsearch/pdf.cfm?mode=_m2


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