This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009D0535
2009/535/EC: Commission Decision of 9 July 2009 recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of BAS 650 F in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2009) 5369) (Text with EEA relevance)
2009/535/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009 , che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione della sostanza BAS 650 F nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5369] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2009/535/CE: Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009 , che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione della sostanza BAS 650 F nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2009) 5369] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 179 del 10.7.2009, p. 66–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
10.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 179/66 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 9 luglio 2009
che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista dell’eventuale iscrizione della sostanza BAS 650 F nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2009) 5369]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2009/535/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l’incorporazione nei prodotti fitosanitari. |
(2) |
La società BASF SE ha presentato alle autorità dei Paesi Bassi il 26 settembre 2008 un fascicolo relativo alla sostanza attiva BAS 650 F con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Le autorità dei Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che, in base a un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e sottoposto al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(4) |
La presente decisione ha lo scopo di confermare ufficialmente a livello comunitario che il fascicolo può essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II e, almeno per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE. |
(5) |
La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.
Relativamente a un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, il fascicolo soddisfa anche i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva, tenuto conto degli usi proposti.
Articolo 2
Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’articolo 1 e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del suo esame, unitamente alla raccomandazione in merito all’iscrizione o no della sostanza attiva di cui all’articolo 1 nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e alle eventuali condizioni di tale iscrizione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
ALLEGATO
SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE
Denominazione comune, numero d’identificazione CIPAC |
Richiedente |
Data della domanda |
Stato membro relatore |
Codice di sviluppo: BAS 650 F CIPAC: (Non attribuito) Nome comune ISO: (Non attribuito) |
BASF SE |
26 settembre 2008 |
NL |