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Document 32009D0495

    2009/495/CE: Decisione della Commissione, del 26 giugno 2009 , che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2009) 4994] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 166 del 27.6.2009, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/495/oj

    27.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 166/77


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2009

    che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

    [notificata con il numero C(2009) 4994]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2009/495/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l’articolo 63, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2005/94/CE stabilisce alcune misure preventive relative alla sorveglianza e all’individuazione precoce dell’influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. Essa dispone che vengano stabilite norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste da tale direttiva.

    (2)

    La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall’influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità (4), stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione di tale malattia, compresa l’istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio della malattia. Queste aree sono elencate nell’allegato della decisione 2006/415/CE. Le aree figuranti in tale allegato, come modificato dalla decisione 2008/812/CE della Commissione (5), comprendono parti della Germania e della Polonia. La decisione 2006/415/CE scade il 30 giugno 2009.

    (3)

    Poiché persiste il rischio di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 all’interno della Comunità, le misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE devono essere mantenute affinché vi si possa ricorrere nei casi in cui tale virus sia individuato nel pollame, integrando le misure della direttiva 2005/94/CE.

    (4)

    Data l’attuale situazione epidemiologica dell’influenza aviaria nella Comunità, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE al 31 dicembre 2010.

    (5)

    La Germania e la Polonia hanno comunicato alla Commissione che, in ragione della situazione sanitaria favorevole sul loro territorio, non applicano più le misure di protezione relative ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1. Non vi è quindi più motivo di mantenere in applicazione le misure adottate ai sensi della decisione 2006/415/CE per le aree A e B in questi Stati membri e tali aree non devono quindi più figurare nell’allegato della decisione.

    (6)

    La decisione 2006/415/CE va quindi modificata di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2006/415/CE è modificata come segue:

    1)

    all’articolo 12, la data «30 giugno 2009» è sostituita da «31 dicembre 2010»;

    2)

    nelle parti A e B dell’allegato sono soppresse le voci relative a Germania e Polonia.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 2009.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

    (4)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

    (5)  GU L 282 del 25.10.2008, pag. 19.


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