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Document 32009D0493

2009/493/CE: Decisione della Commissione, del 25 febbraio 2009 , relativa ai regimi di aiuto di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli. — Mancata accettazione da parte del Lussemburgo delle proposte di opportune misure (C 13/04) [notificata con il numero C(2009) 1089]

GU L 166 del 27.6.2009, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/493/oj

27.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/71


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2009

relativa ai regimi di aiuto di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli. — Mancata accettazione da parte del Lussemburgo delle proposte di opportune misure (C 13/04)

[notificata con il numero C(2009) 1089]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/493/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo avere invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1),

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Il 27 novembre 2002 la Commissione ha adottato gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (di seguito: «gli orientamenti TSE»).

(2)

Con lettera del 12 dicembre 2002 (AGR 29701) la Commissione ha invitato le autorità lussemburghesi a confermare per iscritto, al più tardi entro il 31 marzo 2003, la loro accettazione delle proposte di opportune misure, conformemente al capo IX degli orientamenti TSE.

(3)

Non avendo ottenuto risposta da parte delle autorità lussemburghesi, la Commissione ha inviato un primo sollecito in data 23 aprile 2003 (rif. AGR 011093). Non essendo andato a buon fine detto sollecito, ne è stato inviato un secondo in data 9 luglio 2003 (rif. VI 017922) domandando di confermare l’accettazione in parola per iscritto al più tardi entro il 30 luglio 2003.

(4)

Con lettera del 26 settembre 2003, il ministro dell’agricoltura, della viticoltura e dello sviluppo rurale del Granducato di Lussemburgo ha chiesto una deroga all’applicazione delle disposizioni degli orientamenti TSE (punti 38 e 39) per consentire al governo lussemburghese di finanziare nella misura del 50 % i costi legati al trattamento dei rifiuti dei macelli dopo il 31 dicembre 2003.

(5)

Con lettera del 10 ottobre 2003 (rif.: VI\027340), la Commissione ha comunicato alle autorità lussemburghesi che una simile deroga non era possibile in quanto essa non era conforme agli obiettivi perseguiti dagli orientamenti TSE in materia di armonizzazione e di eliminazione delle distorsioni alla concorrenza.

(6)

Nella stessa lettera la Commissione, sottolineando che il governo del Granducato del Lussemburgo aveva inadempiuto all’obbligo di comunicare in tempo utile l’accettazione delle proposte di opportune misure, conformemente al capo IX degli orientamenti TSE, ha invitato per l’ultima volta le autorità lussemburghesi a confermare la loro accettazione per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della lettera.

(7)

In tale lettera le autorità lussemburghesi venivano inoltre avvertite che, in conformità a quanto previsto dal punto 53 di detti orientamenti, qualora non avessero confermato per iscritto l’accettazione delle proposte di opportune misure entro il termine indicato (10 giorni dal ricevimento), la Commissione avrebbe applicato l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2), avviando il procedimento previsto da detta disposizione. La Commissione non ha ottenuto risposta da parte delle autorità lussemburghesi.

(8)

Con lettera del 19 marzo 2004 [SG(2004) D/201077] la Commissione ha notificato al Lussemburgo la sua decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato giacché le autorità lussemburghesi non hanno comunicato la propria accettazione della proposta di opportune misure come previsto al capo IX degli orientamenti TSE.

(9)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sulla misura in questione.

(10)

Le autorità del Lussemburgo hanno risposto con lettera del 30 marzo 2004. La Commissione non ha ricevuto osservazioni da parte di terzi interessati.

(11)

Con lettera del 21 agosto 2006, protocollata il 23 agosto 2006, le autorità lussemburghesi hanno confermato che il rispetto degli orientamenti TSE non ha comportato nessuna modifica delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

(12)

In seguito alla lettera della Commissione del 20 ottobre 2006, le autorità lussemburghesi hanno confermato, con lettera del 23 novembre 2006, protocollata il 29 novembre 2006, che a partire dal 1o gennaio 2004 tutti i regimi di aiuto rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti TSE erano conformi ai suddetti orientamenti.

2.   DESCRIZIONE

2.1.   Contesto normativo

(13)

Conformemente all’articolo 88, paragrafo 1, del trattato la Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

(14)

Il 27 novembre 2002 la Commissione ha adottato gli orientamenti TSE che hanno modificato l’allora vigente politica comunitaria in materia di aiuti di Stato in questi settori e sono stati applicabili ai nuovi aiuti di Stato, comprese le notifiche degli Stati membri sulle quali la Commissione non aveva ancora adottato una decisione, a decorrere dal 1o gennaio 2003.

(15)

Come previsto al punto 194 c) degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, gli orientamenti TSE non sono più stati applicati dal 1o gennaio 2007, tranne agli aiuti illegittimi concessi prima dell’entrata in vigore degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

(16)

Con lettera del 12 dicembre 2002 (rif. AGR 29701), i servizi della Commissione hanno trasmesso formalmente il testo dei nuovi orientamenti TSE agli Stati membri. Conformemente a questi ultimi, la Commissione ha proposto agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuti esistenti in materia di aiuti di Stato disciplinati dai detti orientamenti per renderli ad essi conformi, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

(17)

Gli Stati membri sono stati invitati a confermare per iscritto, entro e non oltre il 31 marzo 2003, la loro accettazione della suddetta proposta di opportune misure, conformemente al capo IX degli orientamenti in parola.

(18)

Conformemente al punto 53 degli orientamenti TSE, qualora uno Stato membro non confermi per iscritto la sua accettazione della proposta di opportune misure entro il termine indicato, la Commissione applica l’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e ove necessario avvia il procedimento di cui al summenzionato articolo.

2.2.   Gli argomenti sollevati dalla Commissione nella fase di apertura del procedimento d’esame

(19)

La Commissione ha avviato la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato giacché, nonostante i ripetuti inviti, le autorità lussemburghesi non avevano comunicato la loro accettazione delle proposte di opportune misure conformemente al capo IX degli orientamenti TSE.

(20)

Inoltre, considerando la domanda espressa di deroga alle norme di cui agli orientamenti TSE presentata dalle autorità lussemburghesi (si veda il considerando 4) la Commissione nutriva dei dubbi relativi alla compatibilità di eventuali aiuti che sarebbero concessi in Lussemburgo in violazione dei detti orientamenti.

(21)

Alla luce delle precedenti considerazioni e al fine di poter porre in essere tutte le verifiche necessarie a chiarire ogni dubbio, la Commissione aveva domandato alle autorità lussemburghesi al momento dell’avviamento del procedimento di indagine formale di:

a)

comunicare le disposizioni relative all’attuazione di tutti gli aiuti eventualmente ancora accordati e che potrebbero rientrare nel campo di applicazione degli orientamenti TSE, e in particolare i testi di tutti gli atti normativi e regolamentari in vigore che prevedano tali aiuti;

b)

precisare se e a partire da quale data esse abbiano modificato i loro regimi di aiuti esistenti che prevedano aiuti di Stato contemplati dagli orientamenti TSE per renderli conformi a detti orientamenti e, se opportuno;

c)

fornire precisazioni sugli adeguamenti apportati ad eventuali regimi o aiuti ad hoc per renderli conformi agli orientamenti.

3.   OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(22)

Con lettera del 30 marzo 2004 le autorità lussemburghesi hanno comunicato la loro accettazione degli orientamenti TSE, aggiungendo che i regimi di aiuti in vigore erano conformi a detti orientamenti dal 1o gennaio 2004. La Commissione ha pubblicato questa accettazione il 26 ottobre 2004 (4) e ha preso nota della dichiarazione delle autorità lussemburghesi relative alla conformità dei detti regimi di aiuto.

(23)

Con lettera del 21 agosto 2006, protocollata il 23 agosto 2006, le autorità lussemburghesi hanno confermato che il rispetto degli orientamenti TSE non aveva comportato nessuna modifica delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

(24)

Le autorità lussemburghesi hanno confermato, con lettera del 23 novembre 2006 protocollata il 29 novembre 2006, che dopo il 1o gennaio 2004 tutti i regimi di aiuto rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti TSE erano conformi ai suddetti orientamenti.

(25)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito da parte di soggetti interessati.

4.   CONCLUSIONI

(26)

La Commissione ha preso nota delle dichiarazioni delle autorità lussemburghesi datate 30 marzo 2004, 21 agosto 2006 e 23 novembre 2006 nelle quali queste ultime:

hanno comunicato l’accettazione degli orientamenti TSE,

hanno garantito che il rispetto dei summenzionati orientamenti TSE non ha comportato nessuna modifica delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti,

hanno garantito che dal 1o gennaio 2004 tutti i regimi di aiuto rientranti nel campo di applicazione degli orientamenti TSE erano conformi ai suddetti orientamenti.

(27)

Tenuto conto delle dichiarazioni e delle garanzie delle autorità lussemburghesi e considerato che gli orientamenti TSE non sono più in vigore dal 1o gennaio 2007, la Commissione ritiene di poter archiviare il procedimento di indagine formale, in quanto è divenuto superfluo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento di indagine formale relativo alla mancata accettazione delle proposte di opportune misure da parte del Lussemburgo conformemente agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli è concluso.

Articolo 2

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU C 93 del 21.4.2006, pag. 10.

(2)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  Accettazione degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 263 del 26.10.2004, pag. 8).


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