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Document 32009D0118
2009/118/EC: Council Decision of 10 February 2009 authorising the Czech Republic and the Federal Republic of Germany to apply measures derogating from Article 5 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
2009/118/CE: Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2009 , che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
2009/118/CE: Decisione del Consiglio, del 10 febbraio 2009 , che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
GU L 41 del 12.2.2009, p. 12–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Derogation | 32006L0112 | deroga | articolo 5 | DATEFF |
12.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 10 febbraio 2009
che autorizza la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania ad applicare misure di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(I testi in lingua ceca e tedesca sono i soli facenti fede)
(2009/118/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/Cdel Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunt (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Con lettere protocollate presso il Segretariato generale della Commissione il 19 maggio 2008, la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania hanno chiesto di essere autorizzate ad applicare misure fiscali speciali in relazione alla costruzione e manutenzione di alcuni ponti di confine tra i due paesi sulla base dell’accordo concluso tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine (l’accordo). |
(2) |
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera del 2 ottobre 2008, delle richieste presentate dalla Repubblica ceca e dalla Repubblica federale di Germania. Con lettera del 7 ottobre 2008 la Commissione ha informato la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania di disporre di tutte le informazioni necessarie all’esame delle richieste. |
(3) |
Scopo delle misure speciali è assoggettare la cessione di beni e la prestazione di servizi e gli acquisti intracomunitari di beni per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine in oggetto, che, secondo le norme in materia di IVA, devono aver luogo nello Stato membro dov’è situato il ponte, all’imposta sul valore aggiunto dello Stato membro responsabile della loro costruzione o manutenzione conformemente all’accordo che disciplina la ripartizione della responsabilità. |
(4) |
In assenza di misure speciali sarebbe necessario, in base al principio di territorialità, per ciascuna cessione di beni e fornitura di servizi e per ogni acquisto intracomunitario di beni, accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica ceca o la Repubblica federale di Germania. I lavori eseguiti su un ponte di confine sul territorio ceco sarebbero soggetti all’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica ceca, mentre quelli eseguiti sul territorio tedesco sarebbero soggette all’imposta sul valore aggiunto tedesca. |
(5) |
La deroga è quindi intesa a semplificare la procedura per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alla costruzione e alla manutenzione dei ponti in oggetto considerando ogni ponte come situato soltanto sul territorio dello Stato membro responsabile della sua costruzione o manutenzione in conformità dell’accordo. |
(6) |
I ponti di confine esistenti o progettati al momento dell’adozione dell’accordo sono elencati nell’allegato della presente decisione. Tuttavia, in futuro è possibile che siano inclusi altri ponti nell’ambito di applicazione dell’accordo tramite scambio di note diplomatiche e la deroga dovrebbe quindi applicarsi anche a tali altri ponti conformemente all’accordo in forma ampliata. |
(7) |
La deroga non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica ceca e la Repubblica Federale di Germania sono autorizzate, alle condizioni previste dagli articoli 2 e 3 della presente decisione, ad applicare misure di deroga alla direttiva 2006/112/CE con riguardo alla costruzione e alla successiva manutenzione di un ponte di confine allo stato di progetto e alla manutenzione di ventidue ponti di confine esistenti, tutti situati in parte sul territorio della Repubblica ceca e in parte sul territorio della Repubblica federale di Germania sulla base dell’accordo concluso tra la Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania relativo alla competenza per la costruzione e la manutenzione dei ponti di confine (l’accordo). Un elenco dettagliato dei ponti in questione figura nell’allegato della presente decisione. La presente autorizzazione si applica anche alla costruzione e manutenzione di altri ponti che rientrino nell’ambito dell’accordo tramite scambio di note diplomatiche.
Articolo 2
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica ceca e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica ceca sono considerati come territorio della Repubblica ceca per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla loro costruzione o manutenzione.
Articolo 3
In deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, i ponti di confine la cui costruzione e successiva manutenzione sono di competenza della Repubblica federale di Germania e i ponti di confine di cui solo la manutenzione è di competenza della Repubblica federale di Germania sono considerati come territorio della Repubblica federale di Germania per quanto concerne le cessioni di beni, le prestazioni di servizi e gli acquisti intracomunitari attinenti alla loro costruzione o manutenzione.
Articolo 4
La Repubblica ceca e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
M. KALOUSEK
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
I ponti di cui all’articolo 1 sono quelli di seguito indicati.
1. |
La Repubblica federale di Germania è responsabile della costruzione e della manutenzione del seguente ponte di confine:
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2. |
La Repubblica federale di Germania è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
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3. |
La Repubblica ceca è responsabile della manutenzione dei seguenti ponti di confine:
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