Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009A1013(03)

    Parere della Commissione nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro ( Direttiva sull'orario di lavoro ) — Proroga del regime transitorio relativo all'orario di lavoro dei medici in formazione in Ungheria

    GU C 245 del 13.10.2009, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 245/10


    PARERE DELLA COMMISSIONE

    nel quadro dell'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro («Direttiva sull'orario di lavoro»)

    Proroga del regime transitorio relativo all'orario di lavoro dei medici in formazione in Ungheria

    2009/C 245/03

    1.   Introduzione

    Il presente parere si basa sull'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (1) («direttiva sull'orario di lavoro»). Esso fa seguito ad una notifica nella quale l'Ungheria ha dichiarato, a norma di detto articolo, di voler prorogare fino al 31 luglio 2011 il regime transitorio per quanto riguarda i limiti all'orario di lavoro dei medici in formazione.

    I medici in formazione erano stati esclusi dal campo d'applicazione della prima direttiva sull'orario di lavoro del 1993. L'adozione nel 2000 di una direttiva che modificava la precedente ha determinato un cambiamento, per cui i medici in formazione, al pari degli altri lavoratori, sono ora contemplati dalla direttiva consolidata sull'orario di lavoro (2). Normalmente, l'articolo 6 della direttiva stabilisce che la durata media dell'orario di lavoro settimanale non deve superare 48 ore (3), comprese le ore di lavoro straordinario. Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva sull'orario di lavoro prevede un regime transitorio per l'applicazione di questi limiti all'orario di lavoro settimanale dei medici in formazione.

    Le parti pertinenti dell'articolo 17, paragrafo 5, sono le seguenti:

    «… Con riferimento all'articolo 6, (limite della durata settimanale media del lavoro a 48 ore) le deroghe (relative ai medici in formazione) sono consentite per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2004.

    Gli Stati membri dispongono, se necessario, di altri due anni al massimo (a decorrere dal 1o agosto 2009) per ovviare alle difficoltà nel rispettare le prescrizioni in materia di lavoro nell'ambito delle loro responsabilità di organizzare e fornire servizi sanitari e cure mediche. Almeno 6 mesi prima della scadenza del periodo transitorio, lo Stato membro interessato informa in modo motivato la Commissione, in modo che questa possa, entro tre mesi dalla ricezione dell'informazione, esprimere un parere, previe opportune consultazioni. Lo Stato membro che non segua il parere della Commissione motiva la propria decisione. La comunicazione e le motivazioni dello Stato membro e il parere della Commissione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e trasmessi al Parlamento europeo.

    Gli Stati membri dispongono, se necessario, di un ulteriore periodo di un anno al massimo per ovviare a speciali difficoltà incontrate nell'ambito delle responsabilità di cui al (precedente) comma. Essi seguono il procedimento di cui a detto comma.

    Gli Stati membri provvedono affinché in nessun caso il numero di ore di lavoro settimanali superi una media di 58 ore durante i primi tre anni del periodo transitorio, una media di 56 ore per i due anni successivi e una media di 52 ore per l'eventuale periodo restante. …

    Con riferimento all'articolo 16, lettera b), (periodo di riferimento per il computo della durata settimanale media del lavoro) le deroghe (relative ai medici in formazione) sono consentite purché il periodo di riferimento non superi 12 mesi, durante la prima parte del periodo transitorio (2004-2007) e, successivamente, 6 mesi».

    L'articolo 17, paragrafo 5, prevede inoltre la consultazione tra i datori di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori in merito all'applicazione del regime transitorio: «Il datore di lavoro consulta i rappresentanti dei lavoratori in tempo utile allo scopo di giungere ad un accordo, se possibile, sulle soluzioni da applicare al periodo transitorio». Un simile accordo deve rispettare i limiti di cui all'articolo 17, paragrafo 5, ma può stabilire, in particolare, le misure da adottare per ridurre la durata del lavoro settimanale ad una media di 48 entro la fine del periodo transitorio.

    Tale regime transitorio figura in breve nella seguente tabella.

    Tabella: Quadro riassuntivo del regime transitorio relativo ai medici in formazione conformemente all'articolo 17, paragrafo 5

    Periodo

    Deroga possibile

    Condizioni

    1o agosto 2004-31 luglio 2009

    Deroga al limite della durata settimanale media del lavoro di 48 ore

    Alla durata settimanale media del lavoro si applicheranno i seguenti limiti transitori:

     

    1o agosto 2004-31 luglio 2007:

    tale durata non può superare una media di 58 ore/settimana. Il periodo di riferimento (4)non può superare i 12 mesi.

     

    1o agosto 2007-31 luglio 2009:

    tale durata può superare una media di 56 ore/settimana. Il periodo di riferimento non può superare i 6 mesi.

    1o agosto 2009-31 luglio 2011

    Proroga della deroga di cui sopra al limite di 48 ore

    Se necessario, per ovviare alle difficoltà nel rispettare le prescrizioni in materia di orario di lavoro nell'ambito delle responsabilità di organizzare e fornire servizi/cure mediche.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi di tale deroga deve informarne la Commissione (in modo motivato) entro il 31 gennaio 2009. La Commissione esprime un parere in merito alla notifica.

    In ogni caso, la durata settimanale media del lavoro non può superare le 52 ore. Il periodo di riferimento non può superare 6 mesi.

    1 agosto 2011-31 luglio 2012

    Ulteriore possibile proroga della deroga di cui sopra

    Se necessario, per ovviare a speciali difficoltà incontrate nell'ambito delle responsabilità di cui sopra.

    Lo Stato membro che intenda avvalersi di tale deroga deve informarne la Commissione (in modo motivato) entro il 31 gennaio 2011. La Commissione esprime un parere in merito alla notifica.

    In ogni caso, la durata settimanale media del lavoro non può superare le 52 ore. Il periodo di riferimento non può superare 6 mesi.

    2.   Notifica da parte dello Stato membro

    Con lettera del 28 gennaio 2009, registrata il 3 febbraio 2009, le autorità nazionali ungheresi hanno comunicato ai servizi della Commissione di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 17, paragrafo 5, di mantenere un regime transitorio speciale al fine di consentire un orario di lavoro settimanale medio non superiore a 52 ore per i medici in formazione, per una durata massima di due anni a decorrere dal 1o agosto 2009.

    Nella loro notifica esse rilevano i seguenti punti:

    Secondo la normativa nazionale (5), la durata settimanale media del lavoro dei medici che iniziano il loro tirocinio per la prima specializzazione è già limitata a 56 ore fino al 31 luglio 2009, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva.

    Tuttavia, l'Ungheria non è tuttora nella condizione di poter ridurre la durata settimanale media del lavoro dei medici in formazione a 48 ore con decorrenza dal 1o agosto 2009. A detta delle autorità nazionali, l'organizzazione dell'orario del servizio di guardia nei servizi medico-sanitari è diventata più difficile a causa delle sentenze pronunciate dalla Corte di Giustizia (6), secondo le quali tutte le ore di reperibilità sul posto di lavoro e i periodi di lavoro prestato in risposta ad una chiamata durante il servizio di guardia lontano dal posto di lavoro devono essere contabilizzati nell'orario di lavoro. L'Ungheria ha recepito tale disposizione nella legislazione nazionale.

    È necessario inoltre cambiare il sistema della formazione specialistica dei medici al fine di tener conto di questi ultimi sviluppi. Il servizio di guardia è considerato un elemento essenziale della formazione e, attualmente, sarebbero necessari orari di lavoro superiori all'orario massimo di 48 ore per consentire ai medici in formazione di seguire sistematicamente determinati casi allo scopo di poter acquisire quanto prima le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio della professione in maniera autonoma. I necessari periodi di riposo sono garantiti.

    È attualmente in corso una revisione della formazione. Tuttavia, è necessario un periodo transitorio più lungo per poter modificare le disposizioni relative ai medici già tirocinanti durante tale periodo, in particolare per quanto riguarda la domanda di risorse umane, le questioni finanziarie, il regime e il contenuto professionale della formazione.

    L'Ungheria ritiene che anche i problemi legati alle risorse umane nel settore sanitario giustifichino l'applicazione del periodo transitorio di due anni. In tale periodo i prestatori di servizi medico-sanitari possono prepararsi all'applicazione delle norme generali relative ai medici in formazione.

    3.   Risultato delle consultazioni sulla notifica

    In sede di adozione dell'articolo 17, paragrafo 5, la Commissione ha dichiarato di interpretare l'espressione «previe opportune consultazioni» nel secondo comma dello stesso articolo, nel senso che essa deve «consultare le parti sociali a livello europeo e i rappresentanti degli Stati membri…» prima di esprimere un parere riguardo alla proroga del regime transitorio relativo all'orario di lavoro dei medici in formazione (7).

    I servizi della Commissione hanno debitamente consultato tutti gli Stati membri e le parti sociali europee in merito alla notifica trasmessa dall'Ungheria.

    Hanno risposto otto Stati membri (Bulgaria, Francia, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svezia). Nessuno Stato membro ha sollevato obiezioni a che l'Ungheria benefici di una proroga del periodo transitorio.

    Le parti sociali europee che rappresentano i datori di lavoro non si sono espresse riguardo alla questione dell'Ungheria.

    Nel rispondere alla consultazione, la CES ha dichiarato che il sindacato ungherese competente che rappresenta i medici e i medici in formazione (Associazione medica ungherese) ha riconosciuto la necessità di un regime transitorio per altri due anni, come richiesto dalle autorità nazionali. Essa ha inoltre ammesso la necessità di accordare del tempo per introdurre le opportune modifiche all'organizzazione della formazione dei medici. Tuttavia, secondo la confederazione, le autorità nazionali non l'hanno informata o consultata in misura sufficiente, né l'ha fatto l'Ordine dei medici ungheresi, in merito alla proroga del regime transitorio o alla revisione della formazione professionale dei medici.

    4.   Valutazione della notifica nel contesto della direttiva

    La direttiva sull'orario di lavoro è stata adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio in conformità all'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, che dispone che la Comunità adotti misure volte a migliorare l'ambiente di lavoro per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori. Lo scopo principale della direttiva è stabilire prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro.

    Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, la situazione giuridica in Ungheria è la seguente:

    L'Ungheria si è già conformata ai limiti transitori di cui all'articolo 17, paragrafo 5, entro il 31 luglio 2009, applicando il limite settimanale medio stabilito di 58 ore entro il 1o agosto 2007, e quello di 56 ore entro il 1o agosto 2009. Un decreto ministeriale stabilisce le condizioni per l'utilizzo di tali ore di lavoro straordinario che (secondo quanto dichiarato dalle autorità nazionali) sono destinate a garantire la presenza di un numero sufficiente di medici tra il personale dei servizi di urgenza e di guardia.

    In passato, nel calcolo della durata del lavoro settimanale nel settore sanitario non erano contabilizzati, o lo erano solo in parte, i periodi di servizio di guardia sul posto di lavoro. Tuttavia, nel 2005 le giurisdizioni nazionali hanno sentenziato che i periodi di servizio di guardia devono contare come ore di lavoro prestate in conformità alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia europea (8). L'Ungheria ha modificato la sua legislazione nazionale nel 2007 (9) per garantire che, con decorrenza dal 1o gennaio 2008, i servizi di guardia sul posto di lavoro siano contabilizzati nella loro totalità come orario di lavoro prestato.

    L'Ungheria si avvale della facoltà di non applicazione (deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva) per il settore sanitario (10); pertanto, i medici in formazione possono lavorare più di 48 ore la settimana previo loro consenso scritto. Le misure di protezione da rispettare previste dalla direttiva per avvalersi della facoltà di deroga sono state attuate correttamente. Tuttavia, il normale orario di lavoro settimanale può essere prolungato di 12 ore o di 24 ore in caso di servizio di guardia (il limite massimo è fissato a 72 ore).

    Dal punto di vista della Commissione, sarebbe (generalmente) opportuno concedere alle autorità nazionali una certa flessibilità nel riorganizzare i sistemi generali della formazione e del lavoro, se ciò consente di ridurre il ricorso a orari di lavoro prolungati da parte di medici che si sono dichiarati d'accordo sull'applicazione della deroga.

    Stando alle risposte alla consultazione, in particolare dalle parti sociali interessate, la Commissione ritiene che le motivazioni avanzate dalle autorità nazionali possano essere considerate fondate.

    5.   Conclusioni

    Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che:

    è ammissibile che l'Ungheria disponga di altri due anni al massimo a decorrere dal 1o agosto 2009, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva sull'orario di lavoro, per ridurre il numero delle ore di lavoro settimanali a una media di 48 ore. Tale proroga è necessaria al fine di ovviare alle difficoltà temporanee nel rispettare il limite dell'orario di lavoro nell'ambito delle responsabilità dell'Ungheria di organizzare e fornire servizi sanitari e cure mediche,

    va sottolineato che, in ogni caso, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva, in questa situazione gli Stati membri devono garantire che la durata settimanale del lavoro non superi 52 ore, calcolata come media su un periodo massimo di 6 mesi,

    le autorità nazionali sono incoraggiate a scambiare informazioni e organizzare consultazioni con i rappresentanti dei medici in formazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, sesto comma, per giungere ad un accordo, se possibile, sulle disposizioni da applicare alla proroga del periodo transitorio e sulle misure da adottare per ridurre la durata settimanale del lavoro ad una media di 48 ore generalmente entro la fine di tale periodo,

    le autorità nazionali sono invitate a garantire la diffusione del presente parere di modo che le autorità nazionali competenti possano (se necessario) tenerne conto.


    (1)  Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, (GU L 299, del 18.11.2003, pag. 9). La direttiva consolida e abroga due direttive precedenti, vale a dire le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE.

    (2)  La direttiva 2000/34/CE doveva essere recepita nella legislazione nazionale, per quanto riguarda i medici in formazione, entro il 1o agosto 2004.

    (3)  Ai sensi degli articoli 16, 17, 18 e 19 della direttiva, la media può essere calcolata su un «periodo di riferimento» non superiore a 4 mesi (norma generale), 6 mesi (con atto legislativo o sulla base di un contratto collettivo nel caso di determinate attività tra cui quelle dei medici in formazione), o 12 mesi (unicamente tramite contratto collettivo).

    (4)  Il periodo di riferimento è il periodo massimo sul quale può essere calcolata la durata media del lavoro settimanale.

    (5)  Articolo 28, paragrafo 6, della legge LXXXIV del 2003 relativa a taluni aspetti delle attività legate all'assistenza medico-sanitaria.

    (6)  Riferimento: sentenze della Corte di Giustizia nelle cause SIMAP (causa C-303/98), Jaeger (causa C-151/02) e Dellas (causa C-14/04).

    (7)  Dichiarazione della Commissione riguardo all'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva 2000/34/CE (GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 45).

    (8)  SIMAP (causa C-303/98), Jaeger (causa C-151/02).

    (9)  Legge LXXII del 2007 che modifica la legge sull'assistenza sanitaria.

    (10)  Sezione 13 della legge sull'assistenza sanitaria del 2003, modificata nel 2004 e nel 2007.


    Top