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Document 32008R1038

Regolamento (CE) n. 1038/2008 della Commissione, del 22 ottobre 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

GU L 280 del 23.10.2008, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1038/oj

23.10.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 280/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2008 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2008

recante modifica del regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio per quanto riguarda i limiti di cattura per lo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/2008 del Consiglio, del 16 gennaio 2008, che stabilisce, per il 2008, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I limiti di cattura provvisori relativi allo spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV sono fissati nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.

(2)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del precitato regolamento, i limiti di cattura possono essere riveduti dalla Commissione alla luce delle informazioni scientifiche raccolte nel primo semestre del 2008.

(3)

Tenuto conto delle informazioni raccolte nel primo semestre del 2008, è opportuno adeguare i limiti di cattura per lo spratto nelle zone considerate.

(4)

Lo spratto è una specie dal ciclo vitale breve. È quindi opportuno che i limiti di cattura siano applicati quanto prima possibile per evitare ritardi che potrebbero condurre al sovrasfruttamento dello stock.

(5)

Occorre pertanto modificare in tal senso l’allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2008.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 19 del 23.1.2008, pag. 1.


ALLEGATO

Nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 40/2008, la voce relativa allo stock di spratto nelle acque comunitarie delle zone CIEM IIa e IV è sostituita dalla seguente:

«Specie

:

Spratto

Sprattus sprattus

Zona

:

Acque CE delle zone IIa e IV

SPR/2AC4-C

Belgio

1 729

 

Danimarca

136 826

 

Germania

1 729

 

Francia

1 729

 

Paesi Bassi

1 729

 

Svezia

1 330 (1)

 

Regno Unito

5 705

 

CE

150 777

 

Norvegia

10 063 (2)

 

Isole Færøer

9 160 (3)  (4)  (5)

 

TAC

170 000

TAC precauzionale.

Si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96.


(1)  Compresi i cicerelli.

(2)  Può essere pescato unicamente nelle acque CE della zona CIEM IV.

(3)  Questo quantitativo può essere pescato nelle zone CIEM IV e VIa a nord di 56°30′ N. Le catture accessorie di melù sono da imputare al contingente di melù stabilito per le zone CIEM VIa, VIb e VII.

(4)  1 832 t possono essere catturate come aringhe nelle attività di pesca praticate con reti aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 mm. Una volta esaurito il contingente di 1 832 t di aringhe, sono vietate tutte le attività di pesca praticate con reti con maglie di dimensioni inferiori a 32 mm.

(5)  Le catture prelevate nella pesca a fini di controllo, corrispondenti al 2 % dello sforzo esercitato dagli Stati membri e fino a un massimo di 2 500 t, possono essere costituite da cicerelli.»


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