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Document 32008R1010

    Regolamento (CE) n. 1010/2008 del Consiglio, del 13 ottobre 2008 , che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

    GU L 276 del 17.10.2008, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1010/oj

    17.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 276/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 1010/2008 DEL CONSIGLIO

    del 13 ottobre 2008

    che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India dopo un esame in previsione della scadenza, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97, e un riesame intermedio parziale, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 2026/97, e che modifica il regolamento (CE) n. 1000/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India, dopo un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare gli articoli 15, 18 e 19,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

    (1)

    Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo («misure in vigore») del 7,1 % sulle importazioni di acido sulfanilico, di cui alla NC ex29214210 (codice TARIC 2921421060) originario dell’India. Le misure imposte erano state fondate sui risultati di un procedimento antisovvenzioni aperto ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di base («inchiesta iniziale»).

    (2)

    Al tempo stesso, con il regolamento (CE) n. 1339/2002 (3) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 18,3 % sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell’India.

    (3)

    Nel quadro dei suddetti procedimenti compensativi e antidumping, con la decisione 2002/611/CE (4) la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto dal produttore esportatore indiano, Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd («Kokan»).

    (4)

    Nel dicembre 2003, Kokan ha informato la Commissione di voler ritirare tale impegno spontaneamente. La decisione della Commissione che accettava l’impegno è stata pertanto abrogata con la decisione 2004/255/CE (5).

    (5)

    Nell’aprile 2005, in seguito a una richiesta di Kokan, la Commissione ha aperto (6) un riesame intermedio parziale ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 19 del regolamento di base e dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (7) («regolamento antidumping di base»), di portata limitata all’esame dell’accettabilità dell’impegno che doveva offrire l’azienda.

    (6)

    Effettuata un’inchiesta nel dicembre 2005, con la decisione 2006/37/CE (8) la Commissione ha accettato un impegno offerto da Kokan riguardo ai procedimenti antidumping e compensativi relativi alle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India.

    (7)

    Nel gennaio 2006, in seguito all’inchiesta di cui al considerando (6), con il regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio (9) sono stati modificati, per tener conto dell’accettazione del suddetto impegno, il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l’altro, dell’India.

    (8)

    In seguito al riesame effettuato ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, con il regolamento (CE) n. 1000/2008 (10), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India.

    1.2.   Richiesta di riesame

    (9)

    Il 24 aprile 2007, in seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (11) delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una richiesta di riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due produttori comunitari («i richiedenti») che rappresentano il 100 % della produzione comunitaria di acido sulfanilico.

    (10)

    La domanda di riesame in previsione della scadenza è stata motivata con il fatto che la scadenza delle misure comporterebbe il rischio di persistenza o reiterazione del sovvenzionamento e del pregiudizio ai danni dell’industria comunitaria.

    (11)

    La Commissione ha esaminato gli elementi di prova presentati dai richiedenti e li ha ritenuti sufficienti a giustificare l’apertura di un riesame ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Sentito il comitato consultivo, il 24 luglio 2007, la Commissione ha annunciato l’inizio di un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base con avviso d’apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (12).

    (12)

    Si rileva che prima di avviare il riesame la Commissione ha notificato al governo indiano, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 9, e dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di base, di aver ricevuto una domanda di riesame debitamente documentata e lo ha invitato a tenere consultazioni intese a chiarire la situazione riguardo al contenuto della denuncia e giungere a una soluzione concordata. Il governo indiano non ha reagito a tale offerta di consultazioni. Parimenti, erano state offerte, e tenute, consultazioni con le autorità indiane nel contesto del riesame intermedio parziale citato in seguito. Tali consultazioni non hanno portato a soluzioni concordate che avrebbero evitato l’apertura del riesame.

    1.3.   Riesame intermedio parziale

    (13)

    Con un avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 29 settembre 2007 (13) («avviso di apertura ai sensi dell’articolo 19»), la Commissione, ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base, ha avviato di propria iniziativa un riesame intermedio parziale limitatamente al livello della sovvenzione, disponendo di sufficienti elementi di prova prima facie attestanti che le circostanze della sovvenzione, in base alle quali erano state prese le misure, erano mutate e che tali mutamenti sarebbero stati duraturi.

    (14)

    Il riesame è stato limitato al livello della sovvenzione della società Kokan di cui all’allegato dell’avviso di apertura ai sensi dell’articolo 19 nonché di altri esportatori che sono stati invitati a manifestarsi alle condizioni ed entro la scadenza stabilita nell’avviso di apertura.

    1.4.   Inchiesta

    1.4.1.   Periodo dell’inchiesta

    (15)

    L’inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o aprile 2006 e il 31 marzo 2007 («periodo dell’inchiesta ai fini del riesame» o «PIR»). Tale periodo è stato anche usato per vagliare presunti cambiamenti nelle circostanze che hanno portato all’apertura del riesame intermedio parziale. L’esame dei dati significativi per valutare la probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 2003 e la fine del periodo dell’inchiesta ai fini del riesame («periodo considerato»).

    1.4.2.   Parti interessate dall’inchiesta

    (16)

    La Commissione ha ufficialmente informato dell’avvio del riesame in previsione della scadenza e del riesame intermedio parziale i produttori esportatori, gli importatori, gli utenti e relative associazioni notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, il richiedente e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

    (17)

    È stata concessa un’audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

    (18)

    Nell’ambito del riesame in previsione della scadenza, sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate, cioè ai due produttori comunitari, al produttore esportatore in India, agli importatori e agli utenti noti e al governo indiano. Riguardo al riesame intermedio parziale, sono stati inviati questionari al produttore esportatore in India e al governo indiano.

    (19)

    Hanno risposto ai questionari il governo indiano, i produttori comunitari e il produttore esportatore dal paese interessato nonché quattro utenti. Non ha risposto al questionario nessun importatore né altri importatori hanno fornito informazioni alla Commissione o si sono manifestati nel corso dell’inchiesta.

    (20)

    La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni atte a stabilire la probabilità del persistere o della reiterazione della sovvenzione, il pregiudizio risultante e l’interesse della Comunità nonché il presunto cambiamento del livello della sovvenzione. A tal fine la Commissione ha effettuato visite di verifica presso la sede del governo indiano a Delhi, del governo del Maharashtra a Mumbai, della «Reserve Bank of India» (RBI — Banca centrale indiana) a Mumbai e delle seguenti società:

    a)

    produttore esportatore indiano:

    Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., Mumbai, India;

    b)

    produttori comunitari:

    Ardenity, Givet, Francia,

    CUF Químicos Industriais, Estarreja, Portogallo;

    c)

    utenti:

    Kemira Germany GmbH, Leverkusen, Germania,

    Robama SA, Palafolls, Spagna.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (21)

    Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido sulfanilico originario dell’India («prodotto in esame»), attualmente classificabile al codice NC ex29214210 (TARIC 2921421060). Esistono sostanzialmente due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati da un diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Il tipo depurato è talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L’acido sulfanilico si usa come materia prima per produrre sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. Pur esistendo differenti impieghi dell’acido sulfanilico, gli utenti ne percepiscono tipi e forme come ragionevolmente sostituibili, li usano in modo intercambiabile nella maggior parte delle applicazioni e li trattano pertanto, come nel caso dell’inchiesta iniziale, come un solo prodotto.

    2.2.   Prodotto simile

    (22)

    Come accertato dall’inchiesta iniziale, le inchieste di riesame hanno confermato che l’acido sulfanilico e i suoi sali sono normali prodotti di base, con caratteristiche fisiche di base e di qualità identiche, qualunque sia il paese d’origine. È così emerso che il prodotto in esame, i prodotti fabbricati e venduti dal produttore esportatore interessato sul suo mercato interno ed esportato verso i paesi terzi e quelli fabbricati e venduti dai produttori comunitari sul mercato della Comunità, hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche di base e sostanzialmente gli stessi impieghi e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

    3.   PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DELLE SOVVENZIONI

    3.1.   Introduzione

    (23)

    In base alle informazioni contenute nella richiesta di riesame e alle risposte ottenute dal questionario, la Commissione ha indagato sui seguenti sistemi, sospettati di comportare la concessione di sovvenzioni:

    Sistemi di sovvenzione oggetto dell’inchiesta iniziale

    Sistemi nazionali

    a)

    Export Processing Zones Scheme (EPZS — Sistema delle zone di trasformazione per l’esportazione)/Special Economic Zones Scheme (SEZS — Sistema delle zone economiche speciali)/Export Oriented Units Scheme (EOUS — Sistema delle unità orientate all’esportazione);

    b)

    Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPBS — Sistema del credito di dazi d’importazione);

    c)

    Export Promotion Capital Goods Scheme (EPCGS — Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali);

    d)

    Income Tax Exemption Scheme (ITES — Sistema di esenzione dall’imposta sul reddito);

    e)

    Advance Licence Scheme (ALS — Sistema di licenze preliminari)/Advance Authorisation Scheme (AAS — Sistema di autorizzazioni preventive),

    Regimi regionali

    f)

    Package Scheme of Incentives (PSI — Regime di incentivi) del governo del Maharashtra,

    Sistemi di sovvenzione non oggetto dell’inchiesta iniziale

    Regimi nazionali

    g)

    Export Credit Scheme (pre-shipment and post-shipment) [ECS — Regime di crediti all’esportazione (precedenti e successivi alla spedizione)].

    (24)

    I sistemi a), b), c) ed e) si fondano sul «Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992» (No 22 of 1992) (Legge sul commercio estero — Sviluppo e Regolamentazione, n. 22 del 1992), entrato in vigore il 7 agosto 1992 («Legge sul commercio estero»). La legge del 1992 autorizza il governo indiano a emettere notifiche sulle politiche di esportazione e importazione. Esse sono sintetizzate nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione (Export and Import Policy), denominata «Foreign Trade Policy» ovvero «politica in materia di commercio estero» dal 1o settembre 2004, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del commercio e regolarmente aggiornati. Il documento di Politica in materia di esportazione e importazione pertinente per il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame in questione è «EXIM-policy 2004-2009» (Piano quinquennale relativo al periodo 1o settembre 2004 - 31 marzo 2009). Il governo indiano ha inoltre fissato le procedure che disciplinano l’EXIM-policy 2004-2009, in un «manuale di procedura» («Handbook of Procedures») 1o settembre 2004-31 marzo 2009, volume I).

    (25)

    Il sistema di esenzione dall’imposta sul reddito [(lettera d)] si basa sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

    (26)

    Il regime di cui alla lettera f) è gestito dallo Stato del Maharashtra e si basa su risoluzioni del ministero dell’Industria, dell’energia e del lavoro del governo del Maharashtra.

    (27)

    Il regime di crediti all’esportazione di cui alla lettera g) si basa sulle sezioni 21 e 35A della legge sul regolamento bancario del 1949 («Banking Regulation Act»), che consente alla RBI di dare istruzioni alle banche commerciali riguardo ai crediti all’esportazione.

    3.2.   Sistema delle zone di trasformazione per l’esportazione (EPZS «Export Processing Zones Scheme»/Sistema delle zone economiche speciali (SEZS «Special Economic Zones Scheme»/Sistema delle unità orientate all’esportazione (EOUS «Export Oriented Units Scheme»

    (28)

    Si è accertato che produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non è situato né in un SEZS né in un EPZS. Il produttore esportatore che ha collaborato è stato però costituito nel quadro dell’EOUS e ha ricevuto sovvenzioni passibili di misure compensative nell’ambito del PIR. La descrizione e la valutazione che seguono è quindi circoscritta all’EOUS.

    3.2.1.   Base giuridica

    (29)

    La descrizione dettagliata del regime EOUS si trova al capitolo 6 dell’EXIM-policy 2004-2009 e del manuale di procedura I 2004-2009.

    3.2.2.   Ammissibilità

    (30)

    Escluse le imprese commerciali pure, tutte le aziende che, in linea di principio, intendono esportare l’intera produzione di beni o servizi possono essere costituite nel quadro di un EOUS. Per essere ammesse all’EOUS, le imprese industriali devono superare una soglia minima in capitale fisso pari a 10 milioni di rupie indiane.

    3.2.3.   Attuazione pratica

    (31)

    Una EOUS può aver sede e impianti in qualsiasi luogo dell’India.

    (32)

    La domanda per ottenere lo status di impresa EOUS deve indicare, tra l’altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi produttivi programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno di importazioni e di beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Il riconoscimento come società ammessa a beneficiare unità nel quadro dell’EOUS è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.

    (33)

    Una condizione fondamentale per beneficiare del regime EOUS prevista dall’EXIM-policy 2004-2009 è quella di ottenere un reddito netto in valuta estera (NET Foreign Exchange earning — NFE): in un periodo di riferimento di cinque anni, il valore totale delle esportazioni deve cioè essere superiore al valore totale dei beni importati.

    (34)

    Le unità EOUS beneficiano dei seguenti vantaggi:

    esenzione dai dazi all’importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione e alla trasformazione o collegati a tali attività,

    esenzione dalle accise sui beni acquistati da fonti locali,

    rimborso dell’imposta centrale sulle vendite, pagata sui beni acquistati in ambito locale,

    possibilità di vendere parte della produzione sul mercato interno, fino a un massimo del 50 % del valore FOB delle esportazioni, purché esistano redditi NFE positivi all’atto di pagare i dazi agevolati o le accise sui prodotti finiti,

    parziale rimborso dei dazi pagati su carburante acquistato presso compagnie petrolifere nazionali,

    esenzione dall’imposta sul reddito normalmente dovuta sui profitti delle vendite all’esportazione, ai sensi della sezione 10B della legge in materia di imposta sul reddito, per un periodo di dieci anni dall’inizio delle attività e non oltre il 2010,

    possibilità di una partecipazione di capitale straniero del 100 %.

    (35)

    In conformità della sezione 65 della legge doganale (Customs Act), le unità che beneficiano di tali sistemi sono soggette alla vigilanza delle autorità doganali.

    (36)

    Esse hanno l’obbligo di tenere un’adeguata contabilità relativa a tutte le importazioni, al consumo e all’uso di tutti i materiali importati e delle esportazioni effettuate ai sensi della sezione 6.11.1 del manuale di procedura I 2004-2009. Tale documentazione va esibita periodicamente alle autorità competenti, nel quadro di relazioni trimestrali e annuali.

    (37)

    Tuttavia, la sezione 6.11.2 del manuale di procedura I 2004-2009 prevede che alle EOUS non sarà mai richiesto di stabilire, per ogni partita di merce importata, un collegamento con le esportazioni, con i trasferimenti ad altre unità, con le vendite DTA o con le scorte.

    (38)

    Le vendite sul mercato interno sono spedite e registrate sulla base di autocertificazione. La spedizione delle partite di merci destinate all’esportazione di una EOUS è controllata da un funzionario doganale, di stanza permanente presso l’unità.

    (39)

    Nel caso in esame, il produttore esportatore che ha collaborato ha usato il regime per ottenere merci interne esenti da dazio, il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite e il rimborso parziale del dazio pagato sul combustibile acquistato presso compagnie petrolifere nazionali. L’inchiesta ha evidenziato che il produttore esportatore in questione non ha beneficiato dell’esenzione dall’imposta sul reddito, prevista dal regime EOUS.

    3.2.4.   Conclusioni sull’EOUS

    (40)

    Per l’esenzione dall’accisa sui beni acquistati in ambito locale, è emerso che il dazio pagato sugli acquisti effettuati da un’unità non EOUS può essere vantato come credito per il pagamento di dazi futuri, per esempio nei confronti di accise su vendite nazionali (il cosiddetto meccanismo «Cenvat»). L’accisa pagata sugli acquisti non è pertanto definitiva. Con il credito «Cenvat», il dazio definitivo grava solo sul valore aggiunto, e non sui fattori di produzione. In tal modo, esentando dall’accise gli acquisti effettuati da una unità EOUS, il governo non rinuncia a ulteriori entrate e la EOUS non gode perciò di ulteriori benefici.

    (41)

    Il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite e il rimborso parziale del dazio pagato sul combustibile acquistato presso compagnie petrolifere nazionali costituiscono delle sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Applicando tale sistema, la pubblica amministrazione rinuncia a entrate obbligatorie e conferisce un vantaggio all’unità EOUS, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, perché ne migliora la liquidità attraverso il rimborso dell’imposta centrale sulle vendite e dei dazi normalmente pagati sul combustibile. Le sovvenzioni sono condizionate di diritto all’andamento delle esportazioni e sono quindi ritenute specifiche e passibili di compensazione a norma dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. L’obiettivo di esportazione di un’unità EOUS, di cui al paragrafo 6.1 dell’EXIM-policy 02-07 è una conditio sine qua non per ottenere gli incentivi.

    3.2.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

    (42)

    L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base all’imposta centrale sulle vendite rimborsata sui beni acquistati in ambito locale e del rimborso parziale dei dazi pagati sul combustibile acquistato in loco durante il periodo dell’inchiesta ai fini del riesame. In conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, sono state dedotte dal calcolo le spese necessarie all’ottenimento della sovvenzione; è stato così ottenuto l’importo della sovvenzione da usare come numeratore. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito sul relativo fatturato generato dalle esportazioni durante il PIR (come denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il margine di sovvenzione così ottenuto è risultato pari al 3,2 %.

    3.3.   Sistema del credito di dazi d’importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — «DEPBS»)

    3.3.1.   Base giuridica

    (43)

    La descrizione dettagliata del regime si trova alla sezione 4.3 dell’EXIM-policy 2004-2009 e alle sezioni da 4.37 a 4.53 del manuale di procedura I 2004-2009.

    3.3.2.   Risultati

    (44)

    È emerso che il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non ha ottenuto durante il PIR alcun beneficio nel quadro del DEPBS. Non occorre perciò analizzare ulteriormente tale regime in questa inchiesta.

    3.4.   Sistema di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — «EPCGS»)

    3.4.1.   Base giuridica

    (45)

    La descrizione dettagliata dell’EPCGS si trova al capitolo 5 dell’EXIM-policy 2004-2009 e al capitolo 5 del manuale di procedura I 2004-2009.

    3.4.2.   Risultati

    (46)

    È emerso che il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non ha ottenuto durante il PIR alcun beneficio nel quadro dell’EPCGS. Non occorre perciò analizzare ulteriormente tale regime in questa inchiesta.

    3.5.   Sistema di esenzione dall’imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — «ITES»)

    (47)

    È emerso che il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non ha ottenuto durante il PIR alcun beneficio nel quadro dell’ITES. Non occorre perciò analizzare ulteriormente tale regime in questa inchiesta.

    3.6.   Sistema di licenze preliminari (Advance Licence Scheme — «ALS»)/Sistema di autorizzazioni preventive (Advance Authorisation Scheme — «AAS»)

    3.6.1.   Base giuridica

    (48)

    La descrizione dettagliata del regime si trova alle sezioni da 4.1 a 4.1.14 dell’EXIM-policy 2004-2009 e ai capitoli da 4.1 a 4.30 del manuale di procedura I 2004-2009. La denominazione del regime è cambiata in sistema di autorizzazioni preventive dal 1o aprile 2006.

    3.6.2.   Risultati

    (49)

    È emerso che il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta non ha ottenuto durante il PIR alcun beneficio nel quadro dell’AAS. Non occorre perciò analizzare ulteriormente tale regime in questa inchiesta.

    3.7.   Regime di incentivi (Package Scheme of Incentives) del governo del Maharashtra («GOM»)

    3.7.1.   Base giuridica

    (50)

    Per incoraggiare l’industrializzazione delle regioni meno sviluppate dello Stato del Maharashtra, fin dal 1964 il GOM ha concesso incentivi a unità in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo del suo territorio, nel quadro di un regime comunemente noto come «regime di incentivi» («Package Scheme of Incentives» — «PSI»). Dopo la sua introduzione, il regime è stato modificato più volte; il «regime 2001» è stato in vigore dal 1o aprile 2001 al 31 marzo 2006 per essere poi prorogato di un anno, fino al 31 marzo 2007. Il regime di incentivi dello Stato del Maharashtra si compone di vari sottoregimi, i cui principali sono: i) il rimborso dell’imposta sul consumo/del dazio sull’entrata; ii) l’esenzione dal dazio sull’elettricità; e iii) l’esenzione dall’imposta locale sulle vendite/la dilazione della medesima. Secondo il GOM, il regime 2001 non comprende l’ultima concessione, cioè né l’esenzione dall’imposta sulle entrate né la suo dilazione. Tuttavia, l’inchiesta ha accertato che il diritto di un’impresa a beneficiare del regime è stabilito dal «Certificato di ammissibilità». L’inchiesta ha rivelato che il solo sottoregime usato dal produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta durante il PIR è stato, di fatto, quello relativo alle dilazioni dell’imposta sulle entrate [cfr. precedente punto iii)].

    3.7.2.   Ammissibilità

    (51)

    Per poter beneficiare del sistema, di norma le imprese devono investire nelle regioni meno sviluppate dello stato (classificate in varie categorie sulla base del loro diverso grado di sviluppo economico) installandovi un nuovo stabilimento industriale o realizzando un investimento finanziario su vasta scala diretto all’espansione o alla diversificazione di uno stabilimento industriale già esistente. I criteri principali per stabilire l’importo degli incentivi sono l’area in cui è o sarà stabilita l’impresa e l’entità dell’investimento.

    3.7.3.   Attuazione pratica

    (52)

    Il certificato di ammissibilità rilasciato dal GOM al produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta stabiliva che l’impresa, nel quadro del sottoregime che dilaziona l’imposta sulle vendite, poteva rinviare, per dodici anni a partire dall’anno di spettanza, il pagamento delle imposte locali raccolte sulle sue vendite nazionali.

    3.7.4.   Conclusione

    (53)

    Il sottoregime di dilazione dell’imposta sulle vendite del PSI del GOM concede sovvenzioni ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il sottoregime considerato costituisce un contributo finanziario del GOM poiché tale concessione rinvia la raccolta di entrate del GOM che sarebbero altrimenti dovute. La dilazione attribuisce un vantaggio all’impresa perché ne migliora la liquidità.

    (54)

    Possono beneficiare del sottoregime solo le imprese che hanno effettuato investimenti in talune aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Non sono ammesse al regime le imprese situate al di fuori di tali aree. L’entità del beneficio varia a seconda dell’area interessata. Il sistema è specifico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base e dunque passibile di compensazione.

    3.7.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

    (55)

    L’importo dilazionato dell’imposta locale sulle vendite, nel quadro dell’aspetto «dilazione» del regime raccolto durante il PIR, equivale a un prestito del GOM senza interessi per lo stesso importo. Il beneficio del produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta è stato perciò calcolato in base all’interesse che l’impresa avrebbe pagato su un prestito commerciale comparabile durante il PIR.

    (56)

    Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione è stato ripartito sul fatturato totale dell’impresa durante il PIR (come denominatore), in quanto la sovvenzione non è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati.

    (57)

    Alla luce di quanto precede, l’importo della sovvenzione ottenuta dalla società nel quadro del regime di incentivi è pari allo 0,6 %.

    3.8.   Regime di crediti all’esportazione (Export Credit Scheme — «ECS»)

    3.8.1.   Base giuridica

    (58)

    Informazioni su tale regime si trovano nella Master Circular IECD n. 02/04.02.02/2006-07 (Export Credit in Foreign Currency — Crediti all’esportazione in valuta straniera) e nella Master Circular IECD n. 01/04.02.02/2006-07 (Rupee Export Credit — Crediti all’esportazione in rupie), pubblicate dalla Banca centrale indiana e destinate a tutte le banche commerciali indiane.

    3.8.2.   Ammissibilità

    (59)

    Possono beneficiare del regime i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. È emerso che il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha ottenuto benefici nel quadro dell’ECS.

    3.8.3.   Attuazione pratica

    (60)

    Nell’ambito di tale regime, la RBI fissa tassi massimi obbligatori per gli interessi applicabili ai crediti all’esportazione, in valuta estera e in rupie, che le banche commerciali possono praticare nei confronti degli esportatori, perché questi ultimi possano accedere al credito a tassi competitivi a livello internazionale. Il sistema ECS si articola in 2 sottoregimi, il Pre-Shipment Export Credit Scheme, o «Packing credit» (sistema di crediti all’esportazione precedente alla spedizione), relativo ai crediti erogati a un esportatore per acquistare, trasformare, fabbricare, imballare e/o spedire dei beni prima dell’esportazione, e Post-Shipment Export Credit Scheme (sistema di crediti all’esportazione successivo alla spedizione), che fornisce prestiti al capitale circolante per finanziare crediti a breve termine relativi alle esportazioni. La RBI obbliga inoltre le banche a destinare un certo quantitativo del loro credito netto al finanziamento delle esportazioni.

    (61)

    Grazie a quanto previsto dalle Master Circular della RBI, gli esportatori possono ottenere crediti all’esportazione a tassi d’interesse migliori rispetto a quelli per i crediti commerciali normali (cash credits), praticati a condizioni di mercato.

    3.8.4.   Conclusioni sull’ECS

    (62)

    Innanzitutto, i tassi d’interesse preferenziali sui crediti ECS stabiliti dalle Master Circular della RBI fanno diminuire le spese d’interesse sostenute dagli esportatori rispetto a quelle che si avrebbero a condizioni di mercato, conferendo quindi a tali esportatori un vantaggio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Si è ritenuto che sia stato conferito tale vantaggio solo laddove sia stata riscontrata tale differenza tra tassi d’interesse. Il divario tra i tassi dei crediti concessi a titolo delle Master Circular RBI e i tassi commerciali «cash credit» non può essere spiegato come normale comportamento sul mercato da parte della banca commerciale.

    (63)

    In secondo luogo, nonostante il fatto che i crediti preferenziali del regime ECS siano concessi da banche commerciali, il vantaggio è un contributo finanziario accordato da una amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La RBI è un ente pubblico che rientra nella definizione di «amministrazione pubblica» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di base, essendo di proprietà statale al 100 %, perseguendo finalità corrispondenti alle politiche pubbliche, per esempio in materia di politica monetaria, ed essendo i suoi dirigenti nominati dal governo indiano. La RBI determina le scelte di enti privati, ai sensi del secondo capoverso dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, in quanto le banche commerciali sono vincolate alle condizioni da essa imposte come, tra l’altro, i tetti massimi dei tassi d’interesse sui crediti all’esportazione stabiliti nelle sue Master Circular e le direttive secondo cui le banche commerciali devono destinare una certa percentuale di credito bancario netto al finanziamento delle esportazioni. Tali direttive obbligano le banche commerciali a realizzare le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1), lettera a), punto i), del regolamento di base, nella fattispecie mutui sotto forma di finanziamento preferenziale delle esportazioni. Questi trasferimenti diretti di fondi sotto forma di prestiti a condizioni particolari spetterebbero di norma alle amministrazioni pubbliche e la prassi non differisce sostanzialmente dalla prassi normale che esse seguono, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. La sovvenzione è ritenuta specifica e compensabile poiché i tassi d’interesse preferenziali sono accessibili solo in relazione al finanziamento di operazioni di esportazione e sono quindi condizionati dall’andamento delle esportazioni, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

    3.8.5.   Calcolo dell’importo della sovvenzione

    (64)

    L’importo della sovvenzione è stato calcolato in base alla differenza tra l’interesse dovuto sui crediti all’esportazione contratti durante il PIR e l’interesse che l’impresa avrebbe pagato su crediti commerciali ordinari. In base all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l’importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato totale generato dalle esportazioni durante il PIR (come denominatore), in quanto la sovvenzione è condizionata all’andamento delle esportazioni e non è stata concessa rispetto a quantitativi fabbricati, prodotti, esportati o trasportati. Il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha ottenuto vantaggi nel quadro dell’ECS e ha ottenuto una sovvenzione dello 0,9 %.

    3.9.   Importo delle sovvenzioni compensabili

    (65)

    In conformità del regolamento di base, per il produttore esportatore oggetto dell’inchiesta l’importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili emerse durante il PIR è del 4,7 %.

    (66)

    In base alle informazioni disponibili, il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha rappresentato il 100 % delle esportazioni di acido sulfanilico dall’India alla Comunità durante il PIR. Non esistono informazioni atte a indicare che il livello di sovvenzione di altri eventuali produttori esportatori possa essere inferiore.

    REGIME

    IMPRESA

    EOU (14)

    DEPBS

    EPCGS

    ITES

    ALS

    Regime dello Stato del Maharashtra

    ECS (14)

    Totale

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    %

    Kokan Synthetics and Chemicals Private Limited

    3,2

    nulla

    nulla

    nulla

    nulla

    0,6

    0,9

    4,7

    3.10.   Conclusioni riguardo al persistere o alla reiterazione della sovvenzione

    (67)

    A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione delle sovvenzioni.

    (68)

    È stato accertato che, sebbene il margine di sovvenzione emerso durante il riesame in previsione della scadenza sia inferiore a quello accertato durante l’inchiesta iniziale, l’esportatore indiano del prodotto in esame che ha collaborato all’inchiesta ha continuato a trarre beneficio dalla sovvenzione compensabile delle autorità indiane. Riguardo al regime principale indagato durante il PIR, cioè l EOUS, lo status di unità orientate all’esportazione definito dall’EXIM-policy dà benefici ricorrenti senza che nulla indichi una graduale sospensione di tali programmi nel prossimo futuro. In queste condizioni, è chiaro che l’esportatore del prodotto in esame continuerà a ricevere in futuro sovvenzioni compensabili.

    (69)

    Essendo stato dimostrato che le sovvenzioni continuavano durante il periodo del riesame e che con ogni probabilità continueranno in futuro, la questione della probabilità della reiterazione delle sovvenzioni è irrilevante.

    3.11.   Natura durevole del mutamento di circostanze

    (70)

    Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato anche esaminato se il mutamento di circostanze, rispetto all’inchiesta iniziale sulla sovvenzione, potesse essere ragionevolmente considerato di natura durevole.

    (71)

    Si rileva che, in mancanza di collaborazione da parte di altri esportatori indiani, il campo d’applicazione dell’esame intermedio è limitato al livello di sovvenzione di Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd.

    (72)

    Riguardo alla natura durevole del mutamento delle circostanze, alla luce dei risultati di cui al precedente considerando (68), si è concluso che non esistono ragioni per ritenere che il mutato livello di sovvenzione non fosse di natura durevole.

    4.   DEFINIZIONE DELL’INDUSTRIA COMUNITARIA

    (73)

    Nella Comunità, il prodotto simile è fabbricato da due produttori, che rappresentano la produzione comunitaria totale del prodotto simile ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (74)

    Si noti che, rispetto all’inchiesta iniziale, le imprese «Sorochimie Chimie Fine» e «Quimigal SA» hanno assunto rispettivamente le denominazioni di «Ardenity» e di «CUF Químicos Industriais».

    (75)

    Questi due produttori hanno cooperato all’inchiesta e hanno circostanziato la domanda di riesame. Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, tali produttori comunitari costituiscono pertanto l’industria comunitaria.

    5.   SITUAZIONE DEL MERCATO COMUNITARIO

    5.1.   Consumo del mercato comunitario

    (76)

    Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base:

    alle importazioni del prodotto in esame sul mercato comunitario, quali risultano da Eurostat,

    alle vendite totali dell’industria comunitaria sul mercato comunitario, quali risultano dalle risposte ai questionari.

    (77)

    Il consumo comunitario di acido sulfanilico durante il PIR si aggirava intorno alle 10 000 tonnellate. Durante il periodo considerato, è stata osservata una diminuzione del consumo del 6 %.

    Tabella 1

    Consumo del mercato comunitario

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Consumo (in tonnellate)

    10 684

    10 443

    10 899

    9 939

    9 997

    Indice

    100

    98

    102

    93

    94

    5.1.1.   Importazioni attuali dal paese in esame

    (78)

    Per rispettare informazioni commerciali confidenziali, dato che Kokan rappresenta il 100 % delle importazioni del prodotto originario dell’India e che l’industria comunitaria è costituita da due soli produttori, è stato necessario presentare le informazioni nelle successive tabelle da 2 a 5 in forma indicizzata.

    5.1.2.   Volume delle importazioni e quota di mercato delle importazioni in esame nel PIR

    (79)

    Le tabelle che seguono descrivono l’andamento dei volumi e delle quote di mercato delle importazioni provenienti dall’India.

    Tabella 2

    Importazioni dal paese in esame

    Importazioni ()

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Indice

    100

    54

    59

    56

    60

    Fonte: Eurostat

    Tabella 3

    Quota di mercato del paese in esame

    Quota di mercato

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Indice

    100

    55

    58

    60

    64

    (80)

    Le importazioni provenienti dal paese in esame sono diminuite del 40 % tra il 2003 e il PIR e la quota di mercato delle importazioni indiane è diminuita del 36 %.

    5.2.   Andamento e politica dei prezzi delle importazioni del prodotto in esame

    Tabella 4

    Prezzi delle importazioni in esame

    Prezzi unitari

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Indice

    100

    85

    96

    110

    111

    Fonte: Eurostat

    (81)

    Nel periodo considerato, il prezzo medio delle importazioni in esame provenienti dall’India è aumentato dell’11 %.

    (82)

    Per calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi durante il PIR, i prezzi franco fabbrica praticati dall’industria comunitaria a clienti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi all’importazione cif franco frontiera comunitaria del paese interessato, debitamente adeguati per riflettere un prezzo franco di tutte le spese allo sbarco. Tale adeguamento è avvenuto aumentando i prezzi del normale dazio doganale e dei costi post-importazione. Dalla comparazione è emerso che i prezzi indiani adeguati non determinavano una sottoquotazione dei prezzi dell’industria comunitaria. L’aumento dei prezzi osservato e l’assenza di sottoquotazione vanno visti alla luce dei vari impegni di prezzi offerti dall’esportatore indiano dopo l’imposizione delle misure nel 2002.

    5.3.   Importazioni da altri paesi terzi

    Tabella 5

    Importazioni da altri paesi terzi

    Resto del mondo

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Importazioni (indice)

    100

    93

    114

    91

    91

    Quota di mercato (Indice)

    100

    95

    112

    98

    97

    Prezzo medio (EUR/t)

    855

    930

    1 077

    1 059

    1 018

    Indice

    100

    109

    126

    124

    119

    Fonte: Eurostat

    (83)

    Nel periodo considerato, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è diminuito del 9 %. La loro quota di mercato è leggermente diminuita del 3 %. Nel periodo considerato, i principali paesi esportatori, cioè gli USA e la Repubblica popolare cinese (RPC), rappresentano quasi il 100 % di tali importazioni.

    (84)

    I prezzi dell’acido sulfanilico proveniente da altri paesi terzi sono stati in media inferiori di quelli dell’industria comunitaria e anche inferiori ai prezzi indiani. Si ricorda che le importazioni di acido sulfanilico originarie della RPC erano soggette a un dazio antidumping del 21 % nel 2002, aumentato al 33,7 % nel 2004, in seguito a un’inchiesta antiassorbimento.

    5.4.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    5.4.1.   Osservazioni preliminari

    (85)

    Per rispettare informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare i dati relativi alle due imprese che rappresentano l’industria comunitaria in forma indicizzata.

    (86)

    In conformità dell’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento di base, sono stati esaminati tutti i fattori e gli indici economici pertinenti all’industria comunitaria.

    5.4.2.   Dati relativi all’industria comunitaria

    a)   Produzione, capacità produttiva installata e tasso di utilizzo degli impianti

    Tabella 6

    Produzione, capacità produttiva installata, utilizzo degli impianti

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Capacità in t (indice)

    100

    100

    100

    105

    112

    Produzione in t (indice)

    100

    119

    115

    115

    117

    Utilizzo degli impianti (indice)

    100

    119

    115

    109

    105

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    (87)

    Il livello di produzione dell’industria comunitaria durante il PIR era più elevato del 17 % rispetto a quello registrato agli inizi del periodo in esame. Nel periodo considerato, anche la capacità produttiva dell’industria comunitaria è aumentata dal 12 % poiché un produttore comunitario ha aumentato la sua capacità con investimenti in attrezzature per produrre acido sulfanilico «puro». La combinazione di questi due fattori ha portato, nel periodo considerato, a un aumento complessivo del tasso di utilizzo degli impianti dell’industria comunitaria. Si noti anche che, durante il PIR, l’industria comunitaria ha raggiunto un livello soddisfacente di utilizzo degli impianti (intorno al 75-80 %);

    b)   Giacenze

    (88)

    Durante il periodo in esame, i livelli delle scorte di fine anno dell’industria comunitaria sono fortemente diminuiti (– 22 %). I livelli delle scorte sono scesi in misura significativa nel 2004 e nel 2005 ma sono progressivamente aumentati nel 2006 e nel PIR.

    Tabella 7

    Scorte finali in volume

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Scorte in t (indice)

    100

    35

    38

    64

    78

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    c)   Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

    (89)

    Durante il PIR, i volumi delle vendite dell’industria comunitaria hanno superato del 5 % quelli all’inizio del periodo considerato. Poiché nel periodo in esame [cfr. precedente considerando (77)] il consumo comunitario è diminuito del 6 %, la quota di mercato dell’industria comunitaria nello stesso periodo è aumentata del 12 %. In particolare, l’industria comunitaria ha guadagnato, nel periodo in esame, 7 punti percentuali circa di quota di mercato. Nel periodo considerato, la quota di mercato dell’industria comunitaria si è mantenuta a un livello superiore al 50 %.

    Tabella 8

    Volume delle vendite e quote di mercato

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Volume delle vendite in t (indice)

    100

    114

    107

    105

    105

    Quota di mercato in % (indice)

    100

    116

    105

    113

    112

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    (90)

    Si noti che la diminuzione del consumo comunitario nel 2006 e nel PIR ha influito in certa misura sulla crescita dell’industria comunitaria. L’aumento della quota di mercato è dovuto in parti uguali a un aumento dei volumi di vendita e a una diminuzione del consumo verso la fine del periodo considerato;

    d)   Fattori che incidono sui prezzi comunitari

    (91)

    Nel corso dell’intero periodo in esame, i prezzi medi di vendita dell’industria comunitaria sono aumentati del 26 %. L’andamento osservato dopo il 2005 sembra riflettere in particolare gli effetti delle misure antiassorbimento adottate contro le importazioni cinesi nel 2004. I prezzi di vendita medi dell’industria comunitaria sono aumentati significativamente tra il 2004 e il 2005 e su tali livelli si sono successivamente stabilizzati. Ma tale aumento è stato inferiore all’aumento del prezzo dell’anilina, la materia prima più importante per la produzione dell’acido sulfanilico. Di fatto l’anilina, un derivato del benzene, rappresenta il 50 % circa del costo di produzione totale durante il PIR e ha denunciato un aumento del prezzo del 45 % circa tra il 2003 e il PIR.

    Tabella 9

    Prezzi di vendita

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Prezzo di vendita medio (indice)

    100

    104

    124

    125

    126

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    e)   Occupazione e produttività

    (92)

    L’occupazione è diminuita del 9 % tra il 2003 e il PIR, mentre la produzione è aumentata: ciò riflette l’aumento della produttività e della competitività dell’industria comunitaria. Nello stesso periodo, tuttavia, il costo medio per dipendente, è aumentato del 15 %.

    Tabella 10

    Occupazione e produttività

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Occupazione (indice)

    100

    96

    96

    98

    91

    Produttività (indice)

    100

    125

    120

    117

    129

    Costo medio del lavoro (indice)

    100

    82

    94

    106

    115

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    f)   Redditività

    Tabella 11

    Redditività

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Indice

    100

    –1 286

    1 519

    335

    191

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    (93)

    Ad eccezione del 2005, la redditività dell’industria comunitaria si è aggirata intorno all’1 % del suo volume d’affari, o anche meno. Si sono registrate forti perdite nel 2004, ma l’industria comunitaria ha registrato profitti nel 2005, nel 2006 e nel PIR. Poiché la redditività dell’industria comunitaria era assai bassa nel 2003, l’apparente aumento evidenziato nel periodo considerato ha portato a una redditività ancora molto al di sotto di quella considerata accettabile in questo tipo di industria.

    (94)

    Si noti inoltre che la redditività dell’industria comunitaria è stata influenzata dall’andamento dei prezzi della materia prima. Il costo di produzione medio è aumentato del 25 % tra il 2003 e il PIR. Come già detto [cfr. considerando (91)], l’anilina è la più importante materia prima nella produzione dell’acido sulfanilico e rappresenta la metà circa del costo di produzione. Poiché i prezzi dell’anilina sono fortemente aumentati nel 2004, l’industria comunitaria, non in grado di trasferire tale aumento ai suoi clienti, ha realizzato delle perdite. La situazione dell’industria comunitaria è migliorata nel 2005 quando i prezzi dell’anilina si sono stabilizzati e l’industria comunitaria ha potuto aumentare i prezzi dell’acido sulfanilico nella misura necessaria a coprire l’aumento dei costi della materia prima. Nel 2006 e nel PIR, con il nuovo aumento dei prezzi dell’anilina, la redditività dell’industria comunitaria è diminuita a livelli inferiori all’1 % del volume d’affari;

    g)   Investimenti, utili sul capitale investito e capacità di ottenere capitali

    Tabella 12

    Investimenti, utili sul capitale investito

     

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Investimenti (Indice)

    100

    39

    57

    255

    305

    Utili sul capitale investito (Indice)

    100

    –1 779

    2 498

    420

    224

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    (95)

    Durante il periodo considerato, l’industria comunitaria ha continuato a investire nella produzione di acido sulfanilico. Nel 2006 e nel PIR, oltre agli investimenti dedicati soprattutto alla manutenzione del capitale fisso esistente, un produttore comunitario ha investito per aumentare la sua capacità di produzione di acido sulfanilico «puro». Si noti tuttavia che questa nuova capacità diverrà completamente operativa solo a partire dal 2008.

    (96)

    Poiché l’industria comunitaria ha realizzato bassi profitti nel periodo considerato, anche la cifra degli utili sul capitale investito, che esprime l’utile al lordo delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell’esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione di acido sulfanilico, è rimasta molto bassa e pari al 2 % durante il PIR.

    (97)

    Dall’inchiesta è emerso che il fabbisogno di capitali dei produttori comunitari ha subito le ripercussioni della loro difficile situazione finanziaria. Sebbene uno dei produttori comunitari faccia parte di un grande gruppo, il fabbisogno di capitali non è sempre soddisfatto nella misura auspicata, poiché all’interno di questo gruppo le risorse finanziarie sono in genere assegnate alle entità più efficienti.

    h)   Cash flow

    (98)

    Il cash flow è notevolmente diminuito (tra il 2003 e il PIR, dell’85 %), ma è ancora positivo. Esso non segue l’andamento della redditività, poiché su di esso hanno inciso voci non monetarie quali ammortamento e movimenti di scorte.

    Tabella 13

    Cash flow

    Cash flow

    2003

    2004

    2005

    2006

    PIR

    Indice

    100

    41

    64

    32

    15

    Fonte: risposte al questionario da parte dell’industria comunitaria

    5.5.   Conclusione

    (99)

    Tra il 2003 e il PIR, la maggior parte degli indicatori relativi all’industria comunitaria hanno avuto un andamento positivo: volume delle vendite, utilizzo delle capacità, volume della produzione, scorte finali, produttività, investimenti e utile sul capitale investito. Tuttavia la redditività è rimasta al di sotto dell’1 % del fatturato durante il PIR.

    (100)

    L’industria comunitaria ha beneficiato di un incremento del prezzo unitario dell’acido sulfanilico, in particolare dal 2004 alla fine del PIR. L’aumento del prezzo di vendita non ha potuto tuttavia compensare completamente l’aumento dei costi di produzione e i margini di profitto sono di conseguenza diminuiti.

    (101)

    La diminuzione dei consumi comunitari nel 2006 e nel PIR ha inoltre ostacolato in certa misura la ripresa dell’industria comunitaria.

    (102)

    In generale, è evidente che l’istituzione di misure antisovvenzioni ha permesso all’industria comunitaria di stabilizzare la propria situazione, anche se non di riprendersi completamente dal pregiudizio subito a causa dell’aumento dei costi delle materie prime che l’industria comunitaria non è stata in grado di trasferire sui propri clienti. L’inchiesta ha tuttavia dimostrato che, durante il periodo considerato, l’industria comunitaria ha cominciato a investire in nuove attrezzature.

    (103)

    Dall’analisi che precede emerge che, da un lato, durante il periodo considerato, gli indicatori di volume hanno avuto un andamento positivo e che, dall’altro, gli indicatori finanziari, come la redditività e il cash flow, mostrano che l’industria comunitaria è ancora in una situazione economica vulnerabile. Si conclude pertanto che l’industria comunitaria non si è del tutto ripresa dagli effetti di pratiche di sovvenzionamento pregiudizievoli.

    6.   PROBABILITÀ DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

    6.1.   Considerazioni generali

    (104)

    A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base è stata effettuata l’analisi del rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di abrogazione delle misure. A tale proposito, è stato esaminato il probabile andamento del volume e dei prezzi delle esportazioni dal paese in esame nonché i loro effetti prevedibili sulla situazione dell’industria comunitaria in assenza delle misure.

    6.2.   Andamento dei volumi e dei prezzi delle importazioni dal paese in esame in caso di abrogazione delle misure

    (105)

    Si ricordi che, anche in presenza di misure antisovvenzione, le importazioni dal paese in esame avevano, nel PIR, una quota di mercato pari al 9,7 %.

    (106)

    L’inchiesta ha mostrato che il produttore esportatore indiano che ha collaborato all’inchiesta ha notevoli capacità di riserva, superiori al 30 % del consumo comunitario. Questa capacità non utilizzata indica che il produttore esportatore può aumentare la sua produzione attuale e aumentare anche l’esportazione di acido sulfanilico verso la Comunità.

    (107)

    Si noti inoltre che il consumo comunitario è lievemente diminuito nel periodo considerato e non si prevede che nei prossimi anni la domanda sia tale da assorbire il potenziale incremento delle importazioni dall’India se le misure fossero revocate. In questo scenario, le esportazioni dall’India di acido sulfanilico si sostituirebbero molto probabilmente a grande parte delle vendite dell’industria comunitaria, perché è prevedibile che i prezzi delle importazioni siano più bassi di quelli dell’industria comunitaria.

    (108)

    L’inchiesta ha stabilito che il mercato della Comunità resta attraente per il produttore esportatore indiano. È emerso che di fatto il prezzo medio all’esportazione delle sue vendite verso altri paesi terzi era assai inferiore al prezzo medio d’esportazione verso la Comunità. L’inesistenza di una sottoquotazione per i prezzi delle esportazioni indiane si spiega con l’impegno di prezzo, e quindi con le misure, in vigore nei confronti dell’India. E, anche così, i prezzi cif all’esportazione indiani erano, in media, inferiori al prezzo medio dell’industria comunitaria (circa il 7 %).

    (109)

    È perciò probabile che, senza le misure, il produttore esportatore indiano sia indotto a usare notevoli quantità di capacità non utilizzata e a riorientare le sue esportazioni in altri paesi terzi verso il più attraente mercato della Comunità, con un livello dei prezzi assai inferiore a quello dell’industria comunitaria.

    6.3.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

    (110)

    Da quanto precede, si può concludere che, se le misure dovessero scadere, i volumi delle importazioni dal paese in esame verso il mercato comunitario sarebbero molto probabilmente elevati e a prezzi sovvenzionati inferiori a quelli dell’industria comunitaria. Verosimilmente, ciò produrrebbe nel mercato comunitario una tendenza a ridurre i prezzi, con conseguenti prevedibili ripercussioni negative sulla situazione economica dell’industria comunitaria. In particolare, ciò annullerebbe il parziale recupero registrato nel periodo considerato e comporterebbe una probabile reiterazione del pregiudizio.

    7.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    7.1.   Introduzione

    (111)

    Ai sensi dell’articolo 31 del regolamento di base, si è provveduto a esaminare se una proroga delle misure antisovvenzioni attualmente in vigore fosse contraria all’interesse generale della Comunità. La determinazione dell’interesse della Comunità si è basata su una valutazione degli interessi di tutte le parti coinvolte.

    (112)

    Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, e analizzi quindi una situazione in cui sono già in vigore misure antisovvenzione, dovrebbe permettere di valutare ogni indebito impatto negativo delle attuali misure antisovvenzione sulle parti interessate.

    (113)

    Si è pertanto valutato se, nonostante le conclusioni sul rischio di reiterazione della sovvenzione pregiudizievole, esistano valide ragioni per concludere che, in questo caso particolare, il mantenimento delle misure non sia nell’interesse della Comunità.

    7.2.   Interesse dell’industria comunitaria

    (114)

    È lecito prevedere che l’industria comunitaria continuerà a beneficiare delle misure attualmente in vigore e a recuperare, aumentando la sua quota di mercato e la sua redditività. Se le misure fossero revocate, è probabile che l’industria comunitaria ricomincerebbe a subire un pregiudizio a causa dell’aumento delle importazioni a prezzi sovvenzionati dal paese in esame e che peggiorerebbe la sua, ancora fragile, situazione finanziaria.

    (115)

    Si può perciò concludere che il mantenimento delle misure sarebbe nell’interesse dell’industria comunitaria.

    7.3.   Interesse degli importatori

    (116)

    Si ricordi che l’inchiesta iniziale aveva accertato che l’istituzione di misure non avrebbe avuto gravi conseguenze sugli importatori comunitari di acido sulfanilico. Ciò sembra essere confermato dalla mancanza di collaborazione a questa inchiesta. Non si è perciò a conoscenza di validi motivi per ritenere che l’istituzione di misure sarebbe contraria agli interessi degli importatori.

    7.4.   Interesse degli utenti

    (117)

    La Commissione ha inviato un questionario a tutti i 31 utenti noti; solo quattro di essi hanno risposto. Tre risposte al questionario sono pervenute da imprese comunitarie che producono sbiancanti ottici; la quarta risposta è pervenuta da un’impresa di tinture. Le informazioni fornite dagli utenti sui possibili effetti delle misure e sulla percentuale rappresentata dall’acido sulfanilico sui rispettivi costi di produzione, non sono state molto significative.

    (118)

    I volumi di prodotto in esame importati da questi quattro utenti hanno rappresentato il 47,3 % delle importazioni totali nella Comunità. Inoltre, poiché questi quattro utenti acquistano notevoli quantità di acido sulfanilico dall’industria comunitaria, essi hanno costituito, nel PIR, il 40 % del consumo comunitario.

    (119)

    Tre utenti si sono pronunciati contro la proroga delle misure, adducendo il fatto che la capacità produttiva dell’industria comunitaria è insufficiente a soddisfare la domanda interna e che le misure pregiudicano la loro competitività sui prodotti derivati. Il quarto utente non si è pronunciato né a favore né contro la proroga delle misure.

    (120)

    Riguardo all’offerta sul mercato comunitario, occorre notare che l’attuale capacità produttiva dell’industria comunitaria può soddisfare l’80 % circa del consumo comunitario. Va inoltre sottolineato che l’industria comunitaria ha investito in nuovi impianti al fine di aumentare la produzione di acido sulfanilico puro. In ogni caso, lo scopo delle misure non è quello di escludere dal mercato comunitario le importazioni dal paese in esame, ma di impedire che vengano effettuate a prezzi sovvenzionati pregiudizievoli. Si può perciò prevedere che le importazioni dal paese in esame continuino ad affluire sul mercato, com’è accaduto anche dopo l’istituzione delle misure, nel 2002.

    (121)

    Si osservi inoltre che la produzione di acido sulfanilico fuori della Comunità si limita attualmente a pochi paesi nel mondo (India, RPC e USA). È perciò importante che l’industria comunitaria possa operare in condizioni di effettiva concorrenza, affinché seguiti a essere disponibile per gli utenti comunitari l’offerta del prodotto in esame di produzione comunitaria.

    (122)

    Riguardo alla competitività degli utenti, va osservato che, malgrado le scarse informazioni da parte loro nel quadro di questa inchiesta, l’inchiesta iniziale mostrava che le misure antisovvenzione avrebbero fatto aumentare il costo complessivo degli sbiancanti ottici e delle tinture contenenti acido sulfanilico in misura inferiore all’1 %.

    (123)

    Da quanto precede, si ritiene che, analogamente alla conclusione tratta nell’inchiesta iniziale, anche nel quadro dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza il mantenimento delle misure non avrebbe impatti negativi gravi sulla situazione degli utenti.

    7.5.   Conclusione sull’interesse della Comunità

    (124)

    Da quanto precede, si è concluso che non esistano motivi impellenti che impediscano la proroga delle attuali misure antidumping.

    8.   MISURE COMPENSATIVE

    (125)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti essenziali e delle considerazioni in base alle quali si intende raccomandare la proroga e la modifica delle misure vigenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale esse potessero presentare osservazioni e commenti. Non sono pervenuti commenti tali da modificare le suddette conclusioni.

    (126)

    Viste le conclusioni raggiunte nel contesto del riesame in previsione della scadenza in merito alla probabilità del persistere delle sovvenzioni, alla reiterazione del pregiudizio e all’interesse comunitario, le misure compensative sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India dovrebbero essere mantenute per impedire la reiterazione del pregiudizio causato all’industria comunitaria da importazioni oggetto di sovvenzioni.

    (127)

    Riguardo ai risultati del riesame intermedio parziale limitato al livello di sovvenzione del produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta in India, si ritiene opportuno modificare l’aliquota del dazio compensativo applicabile dal 7,1 % al 4,7 %. Poiché il produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta ha rappresentato il 100 % delle esportazioni di acido sulfanilico dall’India verso la Comunità nel PIR, si ritiene opportuno applicare tale dazio anche alle importazioni prodotte da altri fabbricanti indiani. Il dazio non si applicherà alle importazioni del prodotto in esame fabbricato e venduto per l’esportazione nella Comunità da un produttore esportatore che ha collaborato all’inchiesta il cui impegno è stato accettato con la decisione 2006/37/CE. Si noti in proposito che i prezzi d’importazione assai bassi dell’impegno accettato dalla società indiana sono stati modificati per riflettere la diminuzione del dazio complessivo combinato (antidumping e compensativo) applicabile a questa società.

    (128)

    La modifica dell’aliquota del dazio compensativo avrà conseguenze sul dazio antidumping definitivo del 18,3 % istituito sulle importazioni di acido sulfanilico proveniente dall’India con il regolamento (CE) n. 1000/2008, poiché quest’ultimo è stato adeguato per evitare il doppio conteggio dei vantaggi tratti dalle sovvenzioni all’esportazione (si ricordi che il dazio antidumping definitivo si fonda sul margine di dumping, risultato inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio). L’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base e l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base antidumping stabiliscono che nessun prodotto può essere al tempo stesso oggetto di dazi antidumping e di dazi compensativi al fine di porre rimedio a una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all’esportazione. L’inchiesta iniziale ha accertato che alcuni dei regimi, compensabili, di sovvenzione indagati, erogavano sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento antisovvenzioni di base. In quanto tali, i regimi influivano solo sul prezzo all’esportazione del produttore esportatore indiano, dando così luogo a un margine di dumping più elevato. Ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping definitivo è stato perciò adeguato per riflettere il margine di dumping reale che resta dopo l’istituzione del dazio compensativo definitivo che bilancia l’effetto delle sovvenzioni all’esportazione [cfr. considerando (46) del regolamento (CE) n. 1339/2002].

    (129)

    Di conseguenza, l’aliquota del dazio antidumping definitivo per l’India va ora adeguata per tenere conto del livello di beneficio riveduto ottenuto dalle sovvenzioni all’esportazione durante il PIR dell’attuale inchiesta antisovvenzioni. Dato che i benefici delle sovvenzioni all’esportazione sono ammontati al 4,1 % in tale PIR e che il livello del margine di dumping inizialmente stabilito dal regolamento (CE) n. 1339/2002 del Consiglio era del 24,6 %, il livello riveduto del dazio antidumping risulterà del 20,5 %. Il regolamento (CE) n. 1000/2008 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex29214210 (codice TARIC 2921421060) e originario dell’India.

    2.   L’aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 4,7 %.

    3.   In deroga al paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.

    4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle imprese i cui impegni sono stati accettati dalla Commissione e le cui ragioni sociali sono elencate nella decisione 2006/37/CE, e successive modifiche, sono esenti dal dazio compensativo istituito dall’articolo 1, purché:

    siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali imprese al primo acquirente indipendente nella Comunità, e

    siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, e

    le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

    2.   Al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, sorgerà un’obbligazione doganale se viene accertata, riguardo alle merci descritte all’articolo 1, esenti da dazio alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle suddette condizioni. Si considerano un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o nel caso in cui la Commissione, revocata l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 o dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, dichiari in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche operazioni l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

    3.   Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, di una parte qualunque, di una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 e definite ulteriormente al paragrafo 2, può determinare l’insorgere di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune (15). Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.

    Articolo 3

    L’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1000/2008 è sostituito da quanto segue:

    «2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, del prodotto di cui al paragrafo 1, sono le seguenti:

    Paese

    Dazio definitivo (%)

    Repubblica popolare cinese

    33,7

    India

    20,5»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 ottobre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    B. KOUCHNER


    (1)  GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (2)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 11.

    (4)  GU L 196 del 25.7.2002, pag. 36.

    (5)  GU L 80 del 18.3.2004, pag. 29.

    (6)  GU C 101 del 27.4.2005, pag. 34.

    (7)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (8)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 52.

    (9)  GU L 22 del 26.1.2006, pag. 5.

    (10)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 1.

    (11)  GU C 272 del 9.11.2006, pag. 18.

    (12)  GU C 171 del 24.7.2007, pag. 14.

    (13)  GU C 229 del 29.9.2007, pag. 9.

    (14)  Le sovvenzioni segnate con un asterisco sono sovvenzioni all’esportazione

    (15)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.


    ALLEGATO

    La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’impresa deve recare le seguenti informazioni:

    1)

    l’intestazione «FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO»;

    2)

    il nome della società che rilascia la fattura commerciale, menzionata all’articolo 1 della decisione 2006/37/CE, con cui la Commissione accetta l’impegno;

    3)

    il numero della fattura commerciale;

    4)

    la data di emissione della fattura commerciale;

    5)

    il codice addizionale TARIC con il quale le merci figuranti sulla fattura vengono sdoganate alla frontiera comunitaria;

    6)

    la descrizione esatta delle merci, comprendente:

    il numero di codice del prodotto (NCP) usato ai fini dell’impegno (per esempio «PA99», «PS85» o «TA98»),

    le specifiche tecniche/fisiche dell’NCP, cioè per «PA99» e «PS85» polvere bianca scorrevole e per «TA98» polvere grigia scorrevole,

    eventualmente, il numero di codice del prodotto dell’impresa (CPS),

    il codice NC,

    la quantità (da indicare in tonnellate);

    7)

    la descrizione delle condizioni di vendita, comprendente:

    il prezzo per tonnellata,

    le condizioni di pagamento applicabili,

    le condizioni di consegna applicabili,

    sconti e riduzioni complessivi;

    8)

    il nome dell’impresa che funge da importatore nella Comunità, cui viene rilasciata direttamente dalla società la fattura commerciale che accompagna le merci oggetto di un impegno;

    9)

    il nome del responsabile della società che emette la fattura commerciale, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

    «Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto da [NOME DELLA SOCIETÀ] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/37/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»


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