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Document 32008R0999

    Regolamento (CE) n. 999/2008 della Commissione, del 14 ottobre 2008 , recante fissazione, per l’esercizio contabile 2009 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

    GU L 273 del 15.10.2008, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/999/oj

    15.10.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 273/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 999/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2008

    recante fissazione, per l’esercizio contabile 2009 del FEAGA, del tasso di interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e smercio delle giacenze

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 884/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio in ordine al finanziamento da parte del Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA) degli interventi sotto forma di ammasso pubblico e alla contabilizzazione delle operazioni di ammasso pubblico da parte degli organismi pagatori degli Stati membri (2), la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti è calcolata secondo le modalità definite nell’allegato IV del medesimo regolamento, sulla base di un tasso di interesse uniforme per la Comunità.

    (2)

    Il tasso di interesse uniforme per la Comunità corrisponde alla media dei tassi Euribor a termine di tre e di dodici mesi praticati nei sei mesi precedenti la comunicazione degli Stati membri di cui all’allegato IV, punto I.2, primo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006, cui si applica rispettivamente una ponderazione di un terzo e di due terzi. Tale tasso deve essere fissato all’inizio di ogni esercizio contabile del FEAGA.

    (3)

    Tuttavia, se il tasso di interesse comunicato da uno Stato membro è inferiore al tasso di interesse uniforme fissato per la Comunità, a tale Stato membro si applica un tasso di interesse specifico, a norma dell’allegato IV, punto I.2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 884/2006. Peraltro, se uno Stato membro non comunica entro la fine dell’esercizio il tasso medio di interesse da esso sostenuto, la Commissione fissa il tasso di interesse per detto Stato membro al livello del tasso uniforme fissato per la Comunità.

    (4)

    In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri alla Commissione, è opportuno fissare i tassi di interesse specifico da applicare per l’esercizio contabile 2009 del FEAGA tenendo conto dei fattori sopra richiamati.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei Fondi agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri per mobilitare le risorse destinate all’acquisto dei prodotti d’intervento, imputabili all’esercizio contabile 2009 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi di interesse di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, definiti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così fissati:

    a)

    4,1 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Francia, in Irlanda e nella Repubblica ceca;

    b)

    4,3 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Slovacchia;

    c)

    4,4 % per il tasso di interesse specifico da applicare nei Paesi Bassi e in Svezia;

    d)

    4,5 % per il tasso di interesse specifico da applicare in Grecia;

    e)

    5,0 % per il tasso di interesse uniforme per la Comunità da applicare agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso di interesse specifico.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 171 del 23.6.2006, pag. 35.


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