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Document 32008R0933

Regolamento (CE) n. 933/2008 della Commissione, del 23 settembre 2008 , che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 256 del 24.9.2008, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32016R0429

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/933/oj

24.9.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 256/5


REGOLAMENTO (CE) N. 933/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2008

che modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio riguardo ai mezzi di identificazione degli animali e al contenuto dei documenti di trasporto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (1), e in particolare l’articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 prevede che ciascuno Stato membro istituisca un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina conformemente alle disposizioni di tale regolamento.

(2)

Il sistema deve combinare i seguenti quattro elementi: l’identificazione, con appositi mezzi (mezzi di identificazione) di ciascun animale, l’aggiornamento dei registri tenuti in ogni azienda nonché la conservazione dei documenti di trasporto e del registro centrale o della banca dati informatizzata. L’allegato di tale regolamento stabilisce le caratteristiche dei suddetti elementi.

(3)

Il regolamento (CE) n. 21/2004, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1560/2007 (2), stabilisce che l’identificazione elettronica è obbligatoria a partire dal 31 dicembre 2009.

(4)

In data 17 novembre 2007, la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio sull’attuazione del sistema di identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina (3). La relazione conclude che, a talune condizioni, si può consentire agli Stati membri anche di scegliere nuove modalità di identificazione degli ovini e dei caprini.

(5)

Nel campo dell’identificazione elettronica sono intervenuti progressi tecnologici tali da far emergere l’opportunità di modificare i requisiti dei mezzi d’identificazione, fissati dal regolamento (CE) n. 21/2004, per permettere una più vasta gamma di combinazioni tecniche. Si può perciò consentire l’uso di mezzi di identificazione sviluppati di recente (identificatori iniettabili e marchi elettronici sul pastorale) come mezzi di identificazione ai sensi del suddetto regolamento. Il loro uso va tuttavia limitato ai trasporti nazionali perché occorre acquisire maggior esperienza nel maneggiare i nuovi mezzi di identificazione. Poiché l’identificazione elettronica diverrà il primo mezzo di identificazione, si deve permettere agli Stati membri come secondo identificatore un uso più flessibile dei mezzi di identificazione convenzionali. Occorre perciò modificare di conseguenza la parte A dell’allegato del suddetto regolamento.

(6)

La parte B dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce quali informazioni debbano essere contenute nei registri aggiornati conservati in ogni azienda. Una parte di tali informazioni è disponibile solo nell’azienda di nascita. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, è perciò opportuno modificare questa parte dell’allegato.

(7)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce l’obbligatorietà, dal 31 dicembre 2009, dell’identificazione elettronica di tutti gli animali nati dopo tale data. Tuttavia, per il primo anno dopo il 31 dicembre 2009, la maggior parte degli animali sarà identificata solo con identificatori convenzionali non elettronici poiché tali animali saranno nati prima di quella data. Durante tale anno gli animali identificati sia con mezzi elettronici che convenzionali, saranno trasportati e trattati insieme.

(8)

I singoli codici animali, desunti dagli identificatori non elettronici, potranno essere registrati solo manualmente. La registrazione manuale degli identificatori non elettronici oltre a essere molto laboriosa per i detentori rappresenta una potenziale fonte di errori. Sarebbe inoltre gravoso per gli operatori separare i pochi animali con identificatori elettronici e registrare i loro singoli codici. Altrettanto oneroso sarebbe chiedere l’installazione di sistemi elettronici di lettura per registrazioni singole quando la maggior parte degli animali trasportati continua a essere identificata con marchi auricolari convenzionali non elettronici. La data a partire dalla quale il documento di trasporto dovrà contenere singoli codici animali va perciò posticipata al momento in cui una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina sia già stata identificata con mezzi elettronici. Anche la relazione della Commissione sull’attuazione dell’identificazione elettronica degli ovini e dei caprini giunge alla stessa conclusione.

(9)

È perciò opportuno rinviare al 1o gennaio 2011 la data a partire dalla quale il documento di trasporto deve contenere il codice singolo di identificazione di ciascun animale. La data di cui al punto 2 della parte C dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, riguardante il documento di trasporto, va dunque modificata di conseguenza.

(10)

Riguardo all’obbligo di registrare i singoli codici animali nel documento di trasporto si dovrà tener conto della particolare situazione degli animali nati prima del 1o gennaio 2010. I rischi connessi al trasporto di tali animali a un impianto di macellazione sono pochi e non giustificano l’onere amministrativo supplementare che tale obbligo impone. Animali trasportati direttamente a un macello andrebbero perciò sottratti a tale obbligo, indipendentemente dalla data del loro trasporto.

(11)

Inoltre, anche se gli animali nati prima del 1o gennaio 2010 rappresentano ancora una parte sostanziale della popolazione ovina e caprina nel 2011, i rischi legati al loro trasporto continueranno a diminuire in proporzione alla diminuzione del numero di tali animali fino al 31 dicembre 2011. I trasporti di tali animali vanno dunque esentati dall’obbligo di registrare singoli codici animali nel documento di trasporto fino al 31 dicembre 2011. Dopo tale data, la maggior parte della popolazione ovina e caprina sarà identificata elettronicamente e la registrazione manuale sarà necessaria solo in pochi casi, dato che riguarderà solo animali vecchi trasportati ad altre aziende e non ai macelli. Dopo il 31 dicembre 2011, l’onere che tale registrazione impone ai detentori, nonché le potenziali fonti d’errore, ritorneranno a livelli accettabili.

(12)

Per il periodo di avvio del sistema è perciò opportuno stabilire disposizioni transitorie riguardo alla registrazione dei singoli codici animali nel documento di trasporto relativo ad animali nati prima del 1o gennaio 2010.

(13)

La parte C dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 stabilisce le informazioni che devono essere contenute nel documento di trasporto. Non sempre l’azienda di partenza è in possesso del codice di identificazione dell’azienda di destinazione. In alternativa a tale codice, nome e indirizzo dell’azienda di destinazione o del successivo custode dovrebbero essere sufficienti.

(14)

Il regolamento (CE) n. 21/2004 va pertanto modificato di conseguenza.

(15)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(2)  GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25.

(3)  COM(2007) 711.


ALLEGATO

«ALLEGATO

A.   MEZZI DI IDENTIFICAZIONE

1.

L’autorità competente approverà i mezzi di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1. Essi devono essere concepiti per i seguenti scopi:

a)

garantire almeno un marchio visibile e un marchio leggibile elettronicamente;

b)

restare applicati all’animale senza nuocergli; nonché

c)

essere facilmente sottratti alla catena alimentare.

2.

I mezzi di identificazione devono indicare, nell’ordine, un codice che fornisca le seguenti informazioni:

a)

il codice alfabetico a 2 lettere o il codice numerico a 3 cifre (1), ai sensi della norma ISO 3166, per lo Stato membro in cui si trova l’azienda che ha identificato l’animale per la prima volta (“codice del paese”);

b)

un singolo codice animale composto da non più di 12 cifre.

Oltre ai codici di cui ai punti a) e b), e purché la loro leggibilità non venga ridotta, l’autorità competente può autorizzare un codice a barre e chiedere ulteriori informazioni da parte del detentore.

3.

Il primo mezzo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), deve soddisfare i criteri di cui ai punti a) o b):

a)

un identificatore elettronico sotto forma di bolo ruminale o di marchio auricolare, conformemente alle caratteristiche tecniche esposte al punto 6; oppure

b)

un marchio auricolare di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere per tutta la vita dell’animale che non sia riutilizzabile. I codici di cui al punto 2 non devono poter essere rimossi.

4.

Il secondo mezzo di identificazione, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), deve soddisfare i seguenti criteri:

a)

per animali identificati conformemente al punto 3, lettera a):

i)

un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b); o

ii)

un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b); oppure

iii)

un tatuaggio (inapplicabile per gli animali oggetto di scambi intracomunitari);

b)

per animali identificati conformemente al punto 3, lettera b):

i)

un identificatore elettronico, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera a); o

ii)

per animali coinvolti in scambi intracomunitari, un identificatore elettronico sotto forma di marchio elettronico sul pastorale o un transponder iniettabile, conforme alle caratteristiche tecniche di cui al punto 6; oppure

iii)

se l’identificazione elettronica non è obbligatoria, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3:

un marchio auricolare, che soddisfi i criteri di cui al punto 3, lettera b),

un marchio sul pastorale che soddisfi i criteri validi per i marchi auricolari, di cui al punto 3, lettera b), oppure

un tatuaggio.

5.

Il sistema di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), richiede l’identificazione degli animali sia per azienda che per singolo capo, prevede una procedura di sostituzione, quando il mezzo sia divenuto illeggibile o sia stato smarrito, sotto il controllo dell’autorità competente e senza compromettere la tracciabilità tra aziende, al fine di tenere sotto controllo le epizoozie; allo stesso fine, esso consente la tracciabilità dei trasporti di animali in seno al territorio nazionale.

6.

Gli identificatori elettronici devono essere conformi alle seguenti caratteristiche tecniche:

a)

essere transponder passivi, atti solo a essere letti, che usano la tecnologia HDX o FDX-B, conformi alle norme ISO 11784 e ISO 11785;

b)

essere leggibili da parte di dispositivi di lettura, conformi alla norma ISO 11785, in grado di leggere transponder HDX e FDX-B;

c)

la distanza di lettura deve essere:

i)

non meno di 12 cm per marchi auricolari e marchi sul pastorale, letti da lettori portatili;

ii)

non meno di 20 cm per boli ruminali e transponder iniettabili, letti con un lettore portatile;

iii)

non meno di 50 cm per tutti i tipi di identificatori, letti con un lettore fisso.

7.

Il metodo di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, è il seguente:

a)

gli animali devono essere identificati con un marchio auricolare apposto su un orecchio e approvato dall’autorità competente;

b)

il marchio auricolare sarà di materiale non degradabile, inalterabile e facile da leggere; non dev’essere riutilizzabile e recherà solo codici incancellabili;

c)

il marchio auricolare deve contenere almeno le informazioni che seguono:

i)

il codice del paese a 2 lettere (1); e

ii)

il codice di identificazione dell’azienda di nascita o un singolo codice animale a partire dai quali si possa risalire all’azienda di nascita.

Stati membri che usino questo metodo devono informarne la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del Comitato di cui all’articolo 13, paragrafo 1.

Se gli animali identificati conformemente al presente punto sono tenuti oltre l’età di 12 mesi o sono destinati al commercio intracomunitario o all’esportazione verso paesi terzi e sono comunque ancora tenuti nell’azienda di nascita, allora essi vanno identificati in conformità dei punti da 1 a 4 prima di lasciare tale azienda.

B.   REGISTRO D’AZIENDA

1.

Dal 9 luglio 2005, il registro d’azienda riporterà almeno le seguenti informazioni:

a)

il codice di identificazione dell’azienda;

b)

l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c)

il tipo di produzione;

d)

l’esito dell’ultimo censimento di cui all’articolo 7 e la data in cui è stato effettuato;

e)

il nome e l’indirizzo del detentore;

f)

per animali in uscita dall’azienda:

i)

il nome del trasportatore;

ii)

il numero d’immatricolazione della parte del mezzo di trasporto che contiene gli animali;

iii)

il codice di identificazione o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione o, per gli animali in partenza per un macello, il codice di identificazione o l’indicazione del macello, nonché la data di partenza;

oppure una copia o una copia conforme del documento di trasporto di cui all’articolo 6;

g)

per animali che arrivano nell’azienda, il codice di identificazione dell’azienda di provenienza e la data di arrivo;

h)

informazioni sull’eventuale sostituzione dell’identificatore elettronico.

2.

Dal 31 dicembre 2009, il registro d’azienda deve contenere, per ciascun animale nato dopo tale data, almeno le seguenti informazioni aggiornate:

a)

il codice di identificazione dell’animale;

b)

nell’azienda di nascita, l’anno di nascita e la data di identificazione;

c)

il mese e l’anno del decesso dell’animale nell’azienda;

d)

se noti, la razza e il genotipo.

Tuttavia, per gli animali identificati ai sensi della sezione A, punto 7, le informazioni di cui alle lettere da a) a d) di tale punto vanno fornite per ciascuna partita di animali con la stessa identificazione e devono comprendere il numero di animali.

3.

Il registro d’azienda deve contenere il nome e la firma dell’ufficiale designato o approvato della competente autorità che ha controllato il registro e la data in cui il controllo è avvenuto.

C.   DOCUMENTO DI TRASPORTO

1.

Il documento di trasporto va compilato dal detentore in base a un modello elaborato dall’autorità competente e conterrà almeno le informazioni che seguono:

a)

il codice di identificazione dell’azienda;

b)

il nome e l’indirizzo del detentore;

c)

il numero totale di animali trasportati;

d)

il codice di identificazione, o il nome e l’indirizzo dell’azienda di destinazione, o del successivo detentore degli animali o, se questi sono trasportati a un macello, il codice di identificazione o il nome e l’ubicazione del macello, o, in caso di transumanza, il luogo di destinazione;

e)

gli estremi del mezzo di trasporto usato e del trasportatore, compreso il numero di autorizzazione di quest’ultimo;

f)

la data di partenza;

g)

la firma del detentore.

2.

Dal 1o gennaio 2011, il documento di trasporto conterrà il codice di identificazione individuale di ogni animale identificato ai sensi dei punti da 1 a 6 della sezione A, oltre alle informazioni di cui al punto 1 di tale sezione.

3.

Tuttavia, per gli animali nati entro il 31 dicembre 2009, le informazioni di cui al punto 2 non sono obbligatorie:

a)

per il trasporto a un macello, direttamente o attraverso procedure di incanalamento che escludano trasporti successivi verso altre aziende;

b)

fino al 31 dicembre 2011, per tutti gli altri trasporti.

D.   BANCA DATI INFORMATIZZATA

1.

La banca dati informatizzata riporta almeno le seguenti informazioni per ciascuna azienda:

a)

il codice di identificazione dell’azienda;

b)

l’indirizzo dell’azienda e le coordinate geografiche o un’indicazione equivalente dell’ubicazione geografica dell’azienda;

c)

il nome, l’indirizzo e l’attività del detentore;

d)

le specie di animali;

e)

il tipo di produzione;

f)

il risultato del censimento degli animali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e la data in cui è stato effettuato;

g)

un campo di dati riservato all’autorità competente che vi possa inserire informazioni di tipo sanitario, come restrizioni sui trasporti, status o altre informazioni pertinenti nell’ambito dei programmi comunitari o nazionali.

2.

A norma dell’articolo 8, ciascun trasporto di animali dev’essere menzionato nella banca dati.

La menzione conterrà almeno le seguenti informazioni:

a)

il numero di animali trasportati;

b)

il codice di identificazione dell’azienda di partenza;

c)

la data di partenza;

d)

il codice di identificazione dell’azienda di arrivo;

e)

la data di arrivo.»


(1)  

Austria

AT

040

Belgio

BE

056

Bulgaria

BG

100

Cipro

CY

196

Repubblica ceca

CZ

203

Danimarca

DK

208

Estonia

EE

233

Finlandia

FI

246

Francia

FR

250

Germania

DE

276

Grecia

EL

300

Ungheria

HU

348

Irlanda

IE

372

Italia

IT

380

Lettonia

LV

428

Lituania

LT

440

Lussemburgo

LU

442

Malta

MT

470

Paesi Bassi

NL

528

Polonia

PL

616

Portogallo

PT

620

Romania

RO

642

Slovacchia

SK

703

Slovenia

SI

705

Spagna

ES

724

Svezia

SE

752

Regno Unito

UK

826


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