Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0848

    Regolamento (CE) n. 848/2008 della Commissione, del 28 agosto 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e la decisione 2003/565/CE per quanto concerne il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 231 del 29.8.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/848/oj

    29.8.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 231/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 848/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 28 agosto 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 2076/2002 e la decisione 2003/565/CE per quanto concerne il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro possa, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    Per le sostanze di cui alla terza e alla quarta fase del programma di lavoro, il periodo di dodici anni di cui al considerando 1 è stato prolungato mediante il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (2) e mediante la decisione 2003/565/CE della Commissione, del 25 luglio 2003, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3).

    (3)

    La valutazione dei progetti delle relazioni di valutazione concernenti tali sostanze è quasi ultimata e per la maggior parte delle citate sostanze una decisione in merito alla possibilità di iscriverle nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE verrà adottata entro il 31 dicembre 2008. Tuttavia, per alcune di tali sostanze il processo decisionale non può concludersi entro il 31 dicembre 2008. Per consentire il completamento del programma di lavoro occorre quindi prorogare il periodo di tempo previsto dal regolamento (CE) n. 2076/2002 e dalla decisione 2003/565/CE per la terza e la quarta fase del programma di lavoro. Inoltre, per quanto concerne alcune sostanze che verranno iscritte, si deve accordare agli Stati membri e alle parti interessate un congruo periodo di tempo affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni.

    (4)

    La proroga del periodo non pregiudica la possibilità di iscrivere singole sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE conformemente a quanto essa dispone all'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 2076/2002 e la decisione 2003/565/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2076/2002, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 2

    All'articolo 1 della decisione 2003/565/CE, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/70/CE della Commissione (GU L 185 del 12.7.2008, pag. 40).

    (2)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1313/2007 (GU L 291 del 9.11.2007, pag. 11).

    (3)  GU L 192 del 31.7.2003, pag. 40.


    Top