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Document 32008R0396
Council Regulation (EC) No 396/2008 of 29 April 2008 amending Regulation (EC) No 397/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of cotton-type bed linen originating in Pakistan
Regolamento (CE) n. 396/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
Regolamento (CE) n. 396/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
GU L 118 del 6.5.2008, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2008
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32004R0397 | modifica | allegato | 07/05/2008 |
6.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 396/2008 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),
visto l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (2),
vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 397/2004, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan, classificabili ai codici NC ex 6302 21 00 (codici TARIC 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (codice TARIC 6302229019), ex 6302 31 00 (codice TARIC 6302310090) ed ex 6302 32 90 (codice TARIC 6302329019). A tutte le società che esportano il prodotto in esame nella Comunità è stato imposto, a livello nazionale, un dazio antidumping del 13,1 %. |
(2) |
Nel maggio 2006, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d’ufficio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (CE) n. 397/2004 tramite il regolamento (CE) n. 695/2006 (3) e ha istituito nuove aliquote di dazio comprese tra lo 0 % e l’8,5 %, alla luce dei risultati di una nuova inchiesta riguardante il periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004 (di seguito «periodo dell’inchiesta» o «PI»). Considerato l’elevato numero di produttori esportatori che hanno collaborato, è stato selezionato un campione. |
(3) |
Alle società comprese nel campione nel corso dell’inchiesta di riesame sono state attribuite aliquote di dazio individuali, mentre alle altre società non incluse nel campione ma che avevano collaborato è stato attribuito il dazio medio ponderato del 5,8 %. Alle società che non si sono manifestate o che non hanno collaborato all’inchiesta è stata applicata un’aliquota del dazio dell’8,5 %. |
(4) |
A norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, i produttori esportatori pachistani che soddisfano le tre condizioni stabilite nel medesimo articolo possono chiedere di ottenere lo stesso trattamento delle società che hanno collaborato non inserite nel campione (trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori). |
(5) |
Il regolamento (CE) n. 925/2007 ha stabilito le conclusioni relative a diciotto società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Di queste, quattro società hanno ottenuto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, mentre alle altre quattordici è stato rifiutato. |
B. RICHIESTE DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE
(6) |
Altre tredici società pachistane hanno chiesto di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. |
(7) |
È stato effettuato un esame volto a determinare se le società richiedenti ottemperano alle condizioni stabilite nell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. Per ogni richiedente si è verificato che:
|
(8) |
A tutti i richiedenti è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova che dimostrino il rispetto delle tre condizioni di cui sopra. |
(9) |
Ai produttori esportatori che soddisfano le tre condizioni può essere concessa, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, l’aliquota di dazio del 5,8 % accordata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione. |
C. RISULTATI
(10) |
Tre società pachistane che hanno richiesto il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non hanno risposto al questionario iniziale. Non essendo stato possibile verificare se tali società soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, la loro richiesta non è stata accolta. Le società sono state informate del fatto che la loro richiesta non sarebbe stata più presa in considerazione e, nonostante fosse stata offerta loro l’opportunità di presentare osservazioni, alla Commissione non ne è pervenuta alcuna. |
(11) |
Per due produttori esportatori pachistani l’esame delle informazioni presentate ha mostrato che gli elementi di prova forniti erano sufficienti a dimostrare il rispetto delle tre condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004. A questi due produttori può quindi essere applicata, a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento citato, l’aliquota di dazio accordata alle società che hanno collaborato non incluse nel campione (ovvero 5,8 %) e il loro nome può essere aggiunto all’elenco dei produttori esportatori che figura nell’allegato di tale regolamento. |
(12) |
Una società pachistana è risultata collegata a una società che aveva collaborato all’inchiesta di riesame e che esportava il prodotto in esame nel corso del PI. Pertanto, tale produttore non soddisfaceva la seconda condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, e la sua richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tale società è stata informata del fatto che la sua domanda non sarebbe stata più presa in considerazione e le è stata offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che ha presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni. |
(13) |
Si è appurato che tre società pachistane avevano esportato il prodotto in esame durante il PI. Di conseguenza esse non soddisfacevano la prima condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004, e la loro richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro domanda non sarebbe più stata presa in considerazione ed è stata loro offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che hanno presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni. |
(14) |
Tre società pachistane non hanno potuto dimostrare di aver venduto il prodotto in esame nella Comunità dopo il periodo dell’inchiesta (PI) o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità. Di conseguenza non è stato possibile determinare con certezza se avevano esportato il prodotto in esame dopo il PI, come previsto dalla terza condizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 e la loro richiesta di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori non è stata accolta. Tali società sono state informate del fatto che la loro domanda non sarebbe più stata presa in considerazione ed è stata loro offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che hanno presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni. |
(15) |
Una società pachistana non ha potuto dimostrare che fabbrica il prodotto in esame e non ha fornito elementi di prova riguardanti la vendita del prodotto in esame nella Comunità dopo il PI o di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo di tale prodotto verso la Comunità. Il richiedente non rispetta pertanto la condizione essenziale per essere riconosciuto produttore esportatore, perciò non è stato più possibile prendere in considerazione la sua richiesta. La società in oggetto è stata informata del fatto che la sua domanda non sarebbe più stata presa in considerazione e le è stata offerta l’opportunità di presentare osservazioni; tuttavia le informazioni supplementari che ha presentato non sono state tali da comportare una modifica delle conclusioni. |
(16) |
Tutti i richiedenti e l’industria comunitaria sono stati informati dei risultati definitivi dell’esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. |
D. CONCLUSIONE
(17) |
Alla luce dei risultati di cui al considerando 11, due produttori esportatori pachistani rispettano le condizioni stabilite all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 397/2004 per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. È quindi opportuno aggiungere tali società all’elenco dei produttori che hanno collaborato figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 e applicare nei loro riguardi un’aliquota di dazio del 5,8 %. Le richieste presentate dalle undici rimanenti società vanno respinte per le ragioni sopra illustrate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’elenco dei produttori che hanno collaborato figurante nell’allegato del regolamento (CE) n. 397/2004 è sostituito dal seguente:
Nome |
Indirizzo |
||||
«A.B. Exports (PVT) Ltd |
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A.S.T. (PVT) Limited |
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Aala Processing Industries (PVT) Ltd |
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Abdur Rahman Corporation (Pvt) Ltd |
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Adil Waheed Garments |
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Afroze Textile Industries (Pvt) Ltd |
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||||
Al Musawar Textile (PVT) Ltd |
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M/S Al-Ghani International |
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||||
Al-Karam Textile Mills (PVT) Ltd |
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Al-Latif |
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Al-Noor Processing & Textile Mills |
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||||
Al-Raheem Textile |
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||||
Ameer Enterprises |
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Amsons Textile Mills (PVT) Ltd |
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Amtex (Private) Limited |
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||||
Anjum Textile Mills (PVT) Ltd |
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Ansa Industries |
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Apex Corporation |
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M/S Arif Textiles Private Limited |
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||||
Arshad Corporation |
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Arzoo Textile Mills Ltd |
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Asia Textile Mills |
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||||
Aziz Sons |
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B.I.L. Exporters |
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||||
Baak Industries |
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||||
Be Be Jan Pakistan Limited |
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||||
Bela Textiles Ltd |
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||||
Bismillah Fabrics (PVT) Ltd |
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||||
Bismillah Textiles (PVT) Ltd |
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Classic Enterprises |
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M/S Club Textile |
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||||
Cotton Arts (PVT) Ltd |
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||||
D.L. Nash (Private) Ltd |
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||||
Dawood Exports PVT Ltd |
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||||
Decent Textiles |
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||||
En Em Fabrics (Pvt) Ltd |
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||||
En Em Industries Ltd |
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Enn Eff Exports |
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Faisal Industries |
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||||
Fashion Knit Industries |
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||||
Fateh Textile Mills Limited |
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||||
Gerpak Textile (PVT) Ltd |
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||||
Gohar Textile mills |
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||||
H.A. Industries (PVT) Ltd |
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||||
Haroon Fabrics (Private) Limited |
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||||
Hay’s (PVT) Limited |
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M/S Home Furnishings Limited |
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||||
Homecare Textiles |
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Husein Industries Ltd |
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Ideal International |
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J.K. Sons Private Limited |
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Jaquard Weavers |
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Kam International |
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Kamal Spinning Mills |
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||||
Kausar Processing Industries (PVT) Ltd |
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||||
Kausar Textile Industries (PVT) Ltd |
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Khizra Textiles International |
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||||
Kohinoor Textile Mills Limited |
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Latif International (PVT) Ltd |
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Liberty Mills Limited |
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M/s M.K. SONS Pvt Limited |
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MSC Textiles (PVT) Ltd |
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Mughanum (PVT) Ltd |
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Mustaqim Dyeing & Printing Industries (Pvt) Ltd |
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Naseem Fabrics |
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Nawaz Associates |
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Nazir Industries |
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Niagara Mills (PVT) Ltd |
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Nina Industries Limited |
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Nishitex Enterprises |
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Parsons Industries (PVT) Ltd |
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||||
Popular Fabrics (PVT) Limited |
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Rainbow Industries |
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Rehman International |
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Sadaqat Textile Mills Pvt Ltd |
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Sadiq Siddique Co. |
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Sakina Exports International |
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Samira Fabrics (PVT) Ltd |
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Sapphire Textile Mills Limited |
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Shahzad Siddique (PVT) Ltd |
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Shalimar Cotton Export (PVT) Ltd |
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Sharif Textiles Industries (PVT) Ltd |
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Shercotex |
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Sitara Textile Industries Limited |
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South Asian Textile Inds. |
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Sweety Textiles Pvt Ltd |
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Tex-Arts |
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The Crescent Textile Mills Ltd |
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Towellers Limited |
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Union Exports (PVT) Limited |
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United Finishing Mills Ltd |
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||||
United Textile Printing Industries (Pvt) Ltd |
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Wintex Exports PVT Ltd |
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Zafar Fabrics (PVT) Limited |
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Zamzam Weaving and Processing Mills |
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ZIS Textiles Private Limited |
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008.
Per il Consiglio
Il presidente
D. RUPEL
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 925/2007 (GU L 202 del 3.8.2007, pag. 1).
(3) GU L 121 del 6.5.2006, pag. 14.