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Dokument 32008R0332

    Regolamento (CE) n. 332/2008 della Commissione, dell' 11 aprile 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 che stabilisce modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

    GU L 102 del 12.4.2008, str. 17—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 30/07/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/332/oj

    12.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 102/17


    REGOLAMENTO (CE) N. 332/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 aprile 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 297/2003 che stabilisce modalità di applicazione per il contingente tariffario di carni bovine originarie del Cile

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 297/2003 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di un contingente tariffario di importazione di determinate carni bovine. Per determinati prodotti è previsto il rilascio, prima dell'importazione, di certificati di autenticità che attestano che i medesimi sono originari del Cile. Il nome dell'autorità che rilascia tali certificati è indicato nell'allegato III del regolamento citato. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento, in caso di designazione di un nuovo organismo emittente l'allegato III può essere riveduto.

    (2)

    Il Cile ha comunicato alla Commissione di aver designato un nuovo organismo incaricato del rilascio dei certificati di autenticità a partire dal 1o luglio 2008.

    (3)

    Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 297/2003.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 297/2003 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 98/2008 (GU L 29 del 2.2.2008, pag. 5). Il regolamento (CEE) n. 1254/1999 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a decorrere dal 1o luglio 2008.

    (2)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 567/2007 (GU L 133 del 25.5.2007, pag. 13).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Organismo abilitato dal Cile ad emettere i certificati di autenticità:

    Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile

    Teatinos 20 — Oficina 55

    Santiago

    Chile»


    Góra