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Document 32008R0129
Commission Regulation (EC) No 129/2008 of 14 February 2008 fixing the export refunds on white and raw sugar exported without further processing
Regolamento (CE) n. 129/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
Regolamento (CE) n. 129/2008 della Commissione, del 14 febbraio 2008 , recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
GU L 41 del 15.2.2008, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 129/2008 DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2008
recante fissazione delle restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti indicati all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento può essere coperta da una restituzione all’esportazione. |
(2) |
Vista la situazione attualmente esistente sul mercato dello zucchero, occorre fissare le restituzioni all’esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(3) |
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 318/2006, la restituzione può essere differenziata secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati. |
(4) |
È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all’interno della Comunità e che ottemperano alle disposizioni del regolamento (CE) n. 318/2006. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le restituzioni all’esportazione di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 318/2006 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 15 febbraio 2008.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1260/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 318/2006 sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1) a partire dal 1o ottobre 2008.
ALLEGATO
Restituzioni all’esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio esportati come tali, applicabili a decorrere dal 15 febbraio 2008
Codice prodotto |
Destinazione |
Unità di misura |
Importo della restituzione |
|||||||||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,52 (2) |
|||||||||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,78 (2) |
|||||||||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
26,52 (2) |
|||||||||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
25,78 (2) |
|||||||||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2883 |
|||||||||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,83 |
|||||||||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,03 |
|||||||||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,03 |
|||||||||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % saccarosio × 100 kg peso netto |
0,2883 |
|||||||||
NB: Le destinazioni sono definite come segue:
|
(1) Compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.
(2) Questo importo si applica allo zucchero greggio con un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato è diverso dal 92 %, l’importo della restituzione applicabile è moltiplicato, per ciascuna operazione di esportazione di cui trattasi, per un coefficiente di conversione ottenuto dividendo per 92 il rendimento dello zucchero greggio esportato, calcolato secondo il disposto dell’allegato I, punto III, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 318/2006.