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Document 32008H0850

Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008 , relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica [notificata con il numero C(2008) 5925] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 301 del 12.11.2008, p. 23–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/850/oj

12.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/23


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2008

relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

[notificata con il numero C(2008) 5925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/850/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’ambito del quadro normativo per le reti e servizi di comunicazione elettronica, le autorità nazionali di regolamentazione sono tenute a contribuire allo sviluppo del mercato interno cooperando in modo trasparente tra di loro e con la Commissione al fine di garantire lo sviluppo di prassi normative coerenti e l’applicazione coerente delle direttive che costituiscono il quadro normativo comunitario.

(2)

Per garantire che le decisioni assunte a livello nazionale non abbiano effetti negativi sul mercato unico o sugli obiettivi perseguiti dal quadro normativo comunitario, le autorità nazionali di regolamentazione hanno l’obbligo di comunicare alla Commissione e alle autorità nazionali degli altri Stati membri i progetti di misure indicati dall’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(3)

Un ulteriore requisito è che le autorità nazionali di regolamentazione devono richiedere l’autorizzazione della Commissione per poter imporre gli obblighi indicati all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all’interconnessione delle medesime (2), mediante una procedura distinta.

(4)

La Commissione darà alle autorità nazionali di regolamentazione, a loro richiesta, la possibilità di discutere qualsiasi progetto di misura prima della notifica formale a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE e dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/19/CE. Qualora, come prescritto dall’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, la Commissione abbia comunicato all’autorità nazionale di regolamentazione di ritenere che il progetto di misura crei una barriera al mercato unico oppure dubiti seriamente della sua compatibilità con il diritto comunitario, l’autorità interessata ha la possibilità di esprimere al più presto la propria opinione in merito alle questioni sollevate dalla Commissione.

(5)

La direttiva 2002/21/CE stabilisce alcuni termini perentori per il trattamento delle notifiche di cui all’articolo 7.

(6)

Per assicurare l’efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione istituito dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE e per garantire la certezza del diritto, la Commissione ha stabilito regole chiare riguardanti i principali aspetti procedurali delle notifiche ex articolo 7 con la raccomandazione 2003/561/CE, del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (3). Per semplificare e migliorare ulteriormente il procedimento di notifica è opportuno sostituire la raccomandazione 2003/561/CE con la presente raccomandazione.

(7)

Per dare alle autorità nazionali di regolamentazione maggiori indicazioni sul contenuto dei progetti di misure e migliorare la certezza del diritto in ordine alla completezza delle notifiche è opportuno fornire un minimo di informazioni in merito agli elementi che dovrebbero figurare in un progetto di misura affinché questo possa essere valutato correttamente.

(8)

Occorre tener conto della necessità, da un lato, di permettere una valutazione efficace e, d’altro lato, di semplificare gli adempimenti amministrativi nella massima misura possibile. Al riguardo, il meccanismo delle notifiche non deve appesantire inutilmente il lavoro amministrativo delle autorità nazionali di regolamentazione. È utile inoltre chiarire le modalità del procedimento previsto all’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE.

(9)

Per semplificare l’esame di un progetto di misura notificato e per accelerare la procedura, è auspicabile che le autorità nazionali di regolamentazione utilizzino formati di notifica standard.

(10)

Allo scopo di migliorare l’efficienza del procedimento di notifica, accrescere la certezza del diritto nell’interesse delle autorità nazionali di regolamentazione e degli operatori economici, nonché per garantire la sollecita attuazione dei provvedimenti del regolatore, è opportuno che la notifica effettuata da un’autorità nazionale di regolamentazione avente ad oggetto un’analisi di mercato contenga anche i rimedi proposti dall’autorità stessa per correggere le carenze o disfunzioni del mercato identificate. Se il progetto di misura riguarda un mercato dichiarato concorrenziale e per il quale già esistono rimedi, è opportuno che la notifica includa anche le proposte di revoca di tali obblighi.

(11)

In genere, per alcune categorie di progetti di misure è opportuno utilizzare un modulo di notifica semplificato, in modo da ridurre gli oneri amministrativi delle autorità nazionali regolatrici, degli operatori economici e della Commissione. Tuttavia, per dette categorie è ugualmente possibile utilizzare la procedura standard di notifica

(12)

Se un’autorità nazionale intende revocare gli obblighi imposti in relazione a mercati non inclusi nella raccomandazione 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per reti e i servizi di comunicazione elettronica (4), la notifica di un siffatto progetto di misura ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE dovrebbe essere effettuata per mezzo del modulo semplificato.

(13)

Se l’autorità nazionale di regolamentazione effettua una valutazione di un mercato che, in una precedente analisi, era stato dichiarato effettivamente concorrenziale e accerta nuovamente che il mercato è effettivamente concorrenziale, la notifica dovrebbe essere effettuata per mezzo del modulo semplificato.

(14)

Le autorità nazionali di regolamentazione spesso modificano certi dettagli tecnici dei rimedi da esse imposti, in modo da tener conto dei cambiamenti verificatisi negli indicatori economici (impianti e apparecchiature, forza lavoro, inflazione, costo del capitale, affitto di immobili, ecc.), oppure per aggiornare determinate previsioni o ipotesi. Le modifiche o gli aggiornamenti di dettagli che non incidono sulla natura o sulle finalità generali dei rimedi proposti (ad esempio: ampliamento degli obblighi di relazionare, dettagli della prescritta copertura assicurativa, entità delle sanzioni o tempi di fornitura) dovrebbero essere notificati per mezzo del modulo semplificato. Soltanto le modifiche rilevanti della natura o delle finalità dei rimedi, cioè modifiche che abbiano un’incidenza apprezzabile sul mercato (ad esempio, i livelli delle tariffe, le modifiche della metodologia utilizzata per calcolare costi e prezzi, la fissazione dei periodi transitori) dovrebbero essere notificate mediante il modulo standard.

(15)

Riguardo ad alcuni mercati (in particolare i mercati della terminazione di chiamata vocale) può avvenire che il regolatore nazionale arrivi alle stesse conclusioni raggiunte in occasione di una precedente analisi e desideri imporre ad altri operatori (ad esempio ai nuovi entranti) che hanno una clientela o un fatturato totale paragonabile agli operatori oggetto di una precedente analisi determinati rimedi che non differiscono in modo significativo da progetti di misure già notificati. Per questi progetti di misure si dovrebbe utilizzare il modulo semplificato.

(16)

La notifica di un progetto di misura mediante il modulo semplificato non dovrebbe, in linea di principio, dar luogo ad osservazioni della Commissione nei confronti dell’autorità nazionale di regolamentazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE.

(17)

Al fine di aumentare la trasparenza di una proposta di misura e per facilitare lo scambio di informazioni tra autorità nazionali di regolamentazione al riguardo di tali misure, è opportuno che sia il modulo standard sia il modulo semplificato contengano una descrizione abbreviata dei principali elementi della proposta di misura notificata.

(18)

Il gruppo dei regolatori europei per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica istituito dalla decisione 2002/627/CE della Commissione del 29 luglio 2002 (5) ha riconosciuto la necessità di queste disposizioni.

(19)

Per realizzare gli obiettivi stabiliti dall’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE, ed in particolare per assicurare la coerenza degli interventi del regolatore e l’applicazione coerente di tale direttiva, è essenziale che sia garantita l’integrale osservanza del meccanismo di notifica di cui all’articolo 7.

(20)

Il comitato delle comunicazioni ha espresso il proprio parere ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE,

RACCOMANDA:

1)

Nella presente raccomandazione i termini definiti dalla direttiva 2002/21/CE e dalle direttive particolari sono utilizzati con lo stesso significato. Inoltre, si intende per:

a)

«raccomandazione sui mercati rilevanti», la raccomandazione 2007/879/CE nonché qualsiasi altra raccomandazione sui mercati rilevanti;

b)

«notifica», la notifica alla Commissione, da parte di un’autorità nazionale di regolamentazione, di un progetto di misura ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE oppure una domanda a norma dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE, accompagnata dal modulo di notifica standard o dal modulo di notifica semplificato di cui alla presente raccomandazione (allegato I e allegato II).

2)

Le notifiche sono effettuate mediante posta elettronica con domanda di conferma di ricevimento.

I documenti inviati per posta elettronica si presumono ricevuti dal destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati.

Le notifiche sono registrate nell’ordine in cui vengono ricevute.

3)

Le notifiche acquistano efficacia alla data in cui la Commissione le registra («data di registrazione»). La data di registrazione è la data alla quale la Commissione riceve una notifica completa.

Tutte le autorità nazionali di regolamentazione sono informate, mediante avviso nel sito Internet della Commissione e per via elettronica, della data di registrazione della notifica, dell’argomento della notifica e dell’eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

4)

Le notifiche sono comunicate in una delle lingue ufficiali della Comunità. Il modulo di notifica standard (allegato I) o il modulo di notifica semplificato (allegato II) possono essere redatti in una lingua ufficiale diversa da quella del progetto di misura allo scopo di facilitarne la consultazione da parte delle altre autorità nazionali di regolamentazione.

Eventuali osservazioni o decisioni adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE sono redatte nella lingua del progetto di misura notificato, tradotte, se possibile, nella lingua utilizzata nel modulo di notifica standard.

5)

I progetti di misure comunicati da un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbero essere accompagnati dalla documentazione necessaria affinché la Commissione possa assolvere i propri compiti. In relazione ai progetti di misure che rientrano nella previsione del punto 6 e vengono notificate mediante il modulo semplificato, la Commissione non richiede, in linea di principio, alcuna documentazione aggiuntiva per poter assolvere i propri compiti.

I progetti di misure devono essere adeguatamente motivati.

6)

I seguenti progetti di misure dovrebbero essere trasmessi alla Commissione mediante il modulo di notifica semplificato di cui all’allegato II:

a)

i progetti di misure riguardanti mercati non precedentemente inclusi o che sono stati rimossi dalla raccomandazione sui mercati rilevanti quando l’autorità nazionale di regolamentazione ha accertato che il mercato è competitivo, o quando l’autorità nazionale di regolamentazione ritiene non più soddisfatti i tre criteri cumulativi per l’individuazione dei mercati suscettibili di una regolamentazione ex ante di cui al punto 2 della citata raccomandazione sui mercati rilevanti;

b)

i progetti di misure riguardanti i mercati che, per quanto contemplati dalla raccomandazione vigente sui mercati rilevanti siano stati dichiarati concorrenziali in occasione di una precedente analisi e conservino tali caratteristiche;

c)

i progetti di misure che modificano dettagli tecnici di rimedi precedentemente imposti dal regolatore o che non hanno un impatto apprezzabile sul mercato (ad esempio aggiornamenti annuali dei costi e stime dei modelli contabili, termini per la presentazione delle relazioni, tempi di fornitura); e

d)

i progetti di misure riguardanti un mercato rilevante che è già stato analizzato e notificato in relazione ad altre imprese, e che implicano l’imposizione, da parte dell’autorità nazionale di regolamentazione, di rimedi simili ad altre imprese, senza modificare in modo significativo i principi applicati nella notifica precedente.

7)

La Commissione, in stretta collaborazione con le autorità nazionali di regolamentazione, vigilerà sulle conseguenze pratiche del sistema di notifica tramite procedura semplificata per introdurvi ogni eventuale e opportuno adattamento o aggiungere altre categorie di progetti di misure da notificare utilizzando il modulo semplificato.

8)

Al di fuori delle ipotesi contemplate al punto 6, i progetti di misure sono comunicati alla Commissione mediante il modulo di notifica standard di cui all’allegato I. I progetti di misure notificati devono contenere i seguenti elementi, se pertinenti:

a)

il mercato rilevante dei prodotti o servizi e, in particolare, una descrizione dei prodotti e dei servizi e che devono essere inclusi e che devono essere esclusi dal mercato rilevante con riferimento alla loro sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell’offerta;

b)

il mercato geografico rilevante, ivi compresa un’analisi ragionata delle condizioni della concorrenza, con riferimento alla sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell’offerta;

c)

le principali imprese operanti sul mercato rilevante;

d)

i risultati dell’analisi del mercato rilevante, ed in particolare i risultati relativi alla presenza o all’assenza di una concorrenza effettiva e le ragioni di tale situazione. A tal fine, il progetto di misura deve contenere, ove pertinenti, un’analisi delle quote di mercato detenute dalle singole imprese e un riferimento ad altri criteri rilevanti, a seconda dei casi, quali le barriere all’ingresso sul mercato, le economie di scala e di gamma, l’integrazione verticale, il controllo di infrastruttura di difficile duplicazione, il vantaggio o la superiorità tecnologica, l’assenza o la debolezza di un contropotere degli acquirenti, la facilità di accesso o l’accesso privilegiato ai mercati dei capitali o alle risorse finanziarie, le dimensioni globali dell’impresa, la diversificazione dei prodotti e dei servizi, l’esistenza di reti di distribuzione e di vendita molto sviluppate, l’assenza di concorrenza potenziale e di ostacoli all’espansione;

e)

se del caso, le imprese da designare come aventi, individualmente o assieme ad altre, un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 14 della direttiva 2002/21/CE e le motivazioni e gli elementi di prova e qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;

f)

i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall’autorità nazionale di regolamentazione;

g)

il parere espresso dall’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito;

h)

gli elementi atti a dimostrare che, al momento della notifica alla Commissione, sono state prese misure adeguate al fine di notificare il progetto della misura alle autorità nazionali di regolamentazione di tutti gli altri Stati membri;

i)

in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nell’ambito dell’articolo 5 o dell’articolo 8 della direttiva 2002/19/CE o dell’articolo 16 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), gli obblighi specifici proposti dal regolatore per ovviare all’assenza di una concorrenza effettiva nel mercato rilevante oppure, quando si accerta che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti, le misure proposte per revocarli.

9)

Qualora un progetto di misura definisca, a scopi di analisi di mercato, un mercato rilevante che differisce da quelli di cui alla raccomandazione sui mercati rilevanti, le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire motivazioni sufficienti riguardo ai criteri utilizzati per una tale definizione.

10)

Le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE devono inoltre motivare adeguatamente le ragioni per cui agli operatori con un significativo potere di mercato dovrebbero essere imposti obblighi diversi da quelli elencati agli articoli da 9 a 13 della direttiva.

11)

Le notifiche che rientrano nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE devono inoltre motivare adeguatamente le ragioni per cui le misure progettate sono necessarie per rispettare gli impegni internazionali.

12)

Le notifiche effettuate mediante la procedura standard che contengono le informazioni di cui al punto 8 sono considerate complete. Se le informazioni o i documenti contenuti nella notificazione sono incompleti sotto il profilo sostanziale la Commissione informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata entro 5 giorni lavorativi, specificando in che misura consideri incompleta la notifica. La notifica non viene registrata fintantoché l’autorità nazionale di regolamentazione interessata non abbia fornito le informazioni necessarie. In tali casi, ai fini dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE, la notifica acquista efficacia dalla data in cui la Commissione riceve le informazioni complete.

13)

Fatte salve le disposizioni del punto 8, a seguito della registrazione di una notifica, la Commissione, procedendo a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE, può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti all’autorità nazionale di regolamentazione interessata. Le autorità nazionali di regolamentazione si impegnano a fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi, qualora siano facilmente disponibili.

14)

La Commissione verifica se il progetto di misura comunicato tramite il modulo semplificato rientra fra le categorie indicate al punto 6. In caso negativo, la Commissione ne informa l’autorità interessata entro cinque giorni lavorativi e chiede all’autorità che ha proceduto alla notifica di presentarle il progetto di misura per mezzo della procedura di notifica standard.

15)

Quando formula osservazioni a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, la Commissione ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e le pubblica sul proprio sito Internet.

16)

L’autorità nazionale di regolamentazione che intende formulare osservazioni ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE, le comunica per via elettronica alla Commissione e alle altre autorità nazionali di regolamentazione.

17)

Qualora la Commissione, nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2002/21/CE, ritenga che un progetto di misura crei una barriera al mercato unico o abbia seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il diritto comunitario ed in particolare con gli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE o qualora successivamente ritiri le sue obiezioni o adotti una decisione che impone ad un’autorità nazionale di regolamentazione di ritirare il progetto di misura, essa ne informa l’autorità nazionale di regolamentazione interessata per via elettronica e pubblica un avviso sul proprio sito Internet.

18)

Per quanto riguarda le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2002/19/CE, la Commissione, agendo a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, adotta solitamente una decisione che autorizza o vieta all’autorità nazionale di adottare il progetto di misura entro un periodo non superiore ai tre mesi. La Commissione può decidere di prolungare questo periodo di altri due mesi in considerazione delle difficoltà incontrate.

19)

Un’autorità nazionale di regolamentazione può decidere in qualunque momento di ritirare un progetto di misura notificato; in tal caso la misura comunicata viene cancellata dal registro. La Commissione pubblica un avviso in tal senso sul proprio sito Internet.

20)

L’autorità nazionale competente che adotta il progetto di misura dopo aver ricevuto le osservazioni della Commissione o di un’altra autorità nazionale di regolamentazione formulate a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2002/21/CE informa la Commissione e le altre autorità nazionali di regolamentazione del modo in cui ha tenuto nella massima considerazione tali osservazioni.

21)

Su richiesta di un’autorità nazionale di regolamentazione, la Commissione discute in maniera informale un progetto di misura prima della notifica.

22)

In conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (7), i periodi di tempo di cui alla direttiva 2002/21/CE o alla presente raccomandazione vengono calcolati nel modo seguente:

a)

se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non è computato nel periodo;

b)

un periodo di tempo espresso in settimane o in mesi termina con lo scadere del giorno che, nell’ultima settimana o nell’ultimo mese, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del giorno iniziale nel quale si è verificato l’evento a partire dal quale viene calcolato il periodo. Se in un periodo di tempo espresso in mesi il giorno determinante per la scadenza manca nell’ultimo mese, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultimo giorno di detto mese;

c)

i periodi di tempo comprendono anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche;

d)

per «giorno lavorativo» si intende qualsiasi giorno eccetto il sabato, la domenica e i giorni festivi legali e/o ufficiali.

Se l’ultimo giorno del periodo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo scadere dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo. L’elenco dei giorni festivi stabiliti dalla Commissione viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima dell’inizio dell’anno.

23)

La Commissione, unitamente alle autorità nazionali di regolamentazione, valuterà l’opportunità di rivedere questa raccomandazione dopo la data stabilita nella revisione del quadro regolamentare per la trasposizione nella legislazione nazionale da parte degli Stati membri.

24)

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2008.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

(2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.

(3)  GU L 190 del 30.7.2003, pag. 13.

(4)  GU L 344 del 28.12.2007, pag. 65.

(5)  GU L 200 del 30.7.2002, pag. 38.

(6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 51.

(7)  GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.


ALLEGATO I

Modulo standard per la notifica di progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE

(«Modulo di notifica standard»)

INTRODUZIONE

Il modulo di notifica standard specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono fornire alla Commissione all’atto della notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

La Commissione intende discutere con le autorità nazionali di regolamentazione le questioni relative all’attuazione dell’articolo 7, in particolare nell’ambito di riunioni precedenti la notifica. Di conseguenza la Commissione incoraggia le autorità nazionali di regolamentazione a consultarla su qualsiasi aspetto del presente modulo ed in particolare sul tipo di informazioni che esse sono tenute a fornire o, al contrario, sulla possibilità di essere dispensate dall’obbligo di fornire determinate informazioni sulle analisi di mercato da esse effettuate a norma dell’articolo 15 e dell’articolo 16 della direttiva 2002/21/CE.

INFORMAZIONI CORRETTE E COMPLETE

Tutte le informazioni presentate dalle autorità nazionali competenti devono essere corrette e complete e riportate in modo sintetico nel modulo in appresso. Il modulo standard non pretende di sostituirsi al progetto di misura notificato, ma deve consentire alla Commissione e alle autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri di verificare che il progetto di misura notificato contenga effettivamente, sulla scorta delle informazioni contenute nel modulo standard, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per svolgere i compiti ad essa assegnati dall’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE entro i termini previsti dalla direttiva stessa.

Le prescritte informazioni devono essere riportate nelle varie sezioni e punti del modulo standard con rimandi al testo del progetto di misura nel quale esse figurano.

LINGUE

Il modulo va compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità europea, che può essere diversa dalla lingua utilizzata nel progetto di misura notificato. I pareri espressi e le decisioni prese dalla Commissione conformemente all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE sono redatti nella lingua del progetto di misura notificato e tradotti se possibile nella lingua utilizzata nel modulo di notifica standard.

Sezione 1

Definizione del mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

1.1.

Il mercato rilevante del prodotto o servizio in oggetto. Tale mercato è citato nella raccomandazione sui mercati rilevanti?

1.2.

Il mercato geografico rilevante in oggetto.

1.3.

Una breve sintesi del parere dell’autorità nazionale garante della concorrenza, ove fornito.

1.4.

Una breve illustrazione dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordano con la definizione del mercato proposta e quante no).

1.5.

Qualora il mercato rilevante definito sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione sui mercati rilevanti, una sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta con riferimento alla sezione 2 delle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (1) e ai tre principali criteri di cui ai considerando da 5 a 13 della raccomandazione sui mercati rilevanti e alla sezione 2.2 dell’annessa relazione esplicativa (2).

Sezione 2

Designazione delle imprese che detengono un significativo potere di mercato

Si prega di indicare (ove applicabile):

2.1.

Denominazione dell’impresa o delle imprese designate come aventi, individualmente o congiuntamente, un potere di mercato significativo.

Ove applicabile, denominazione dell’impresa o delle imprese considerate come non più aventi un potere di mercato significativo.

2.2.

I criteri in base ai quali è stato deciso di designare o meno un’impresa come avente, individualmente o congiuntamente ad altre, un potere di mercato significativo.

2.3.

Denominazione delle principali imprese concorrenti presenti/attive sul mercato rilevante.

2.4.

Quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati).

Si prega di fornire una breve sintesi:

2.5.

Del parere dell’autorità nazionale responsabile della concorrenza, ove fornito.

2.6.

Dei risultati della consultazione pubblica sulla designazione della o delle imprese aventi un potere di mercato significativo (ad esempio, quante osservazioni sono state inviate, quante risposte concordavano con la designazione proposta e quante no).

Sezione 3

Obblighi imposti dall’autorità di regolamentazione

Si prega di indicare (ove applicabile):

3.1.

Il fondamento giuridico per l’imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca degli obblighi (articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE).

3.2.

Le ragioni per le quali l’imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vanno considerati proporzionati e giustificati in base agli obiettivi di cui all’articolo 8 della direttiva 2002/21/CE. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

3.3.

Se le soluzioni proposte sono diverse da quelle stabilite dagli articoli da 9 a 13 della direttiva 2002/19/CE, si prega di specificare le «circostanze eccezionali» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, che giustificano la scelta di tali soluzioni. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali possono essere trovate tali informazioni.

Sezione 4

Rispetto di obblighi internazionali

In relazione all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 2002/19/CE, si prega di indicare (ove applicabile):

4.1.

Se il progetto di misura proposto intende imporre, modificare o revocare obblighi nei confronti degli operatori del mercato a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2002/19/CE.

4.2.

La denominazione dell’impresa o delle imprese in oggetto.

4.3.

Quali sono gli impegni internazionali, assunti dalla Comunità e dai suoi Stati membri, da rispettare.


(1)  GU C 165 dell’11.7.2002, pag. 6.

(2)  Relazione che accompagna la raccomandazione 2007/789/CE della Commissione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti es i servizi di comunicazione elettronica [C(2007) 5406; la relazione (in EN) è pubblicata in http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf]


ALLEGATO II

Modulo semplificato per la notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE

(«Modulo di notifica sintetico»)

INTRODUZIONE

Il modulo di notifica sintetico specifica le informazioni sintetiche che le autorità nazionali di regolamentazione devono comunicare alla Commissione all’atto della notifica dei progetti di misure a norma dell’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE.

Non è necessario fornire una copia del testo del progetto di misura né allegare al modulo semplificato altri documenti. È tuttavia necessario indicare nel modulo semplificato il riferimento Internet attraverso il quale può essere consultato il progetto di misura.

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