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Document 32008H0295

    Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2008 , sull'autorizzazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea [notificata con il numero C(2008) 1257] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 98 del 10.4.2008, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/295/oj

    10.4.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 98/24


    RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 7 aprile 2008

    sull'autorizzazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea

    [notificata con il numero C(2008) 1257]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/295/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La politica dell’UE in materia di società dell'informazione e l'iniziativa i2010 evidenziano i vantaggi di un accesso agevole alle risorse di informazione e comunicazione in tutti gli ambiti della vita quotidiana. Un approccio coordinato nella regolamentazione dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) contribuirebbe a garantire tali vantaggi e a favorire i servizi di comunicazione elettronica transfrontalieri in tutto il territorio comunitario.

    (2)

    Nell'autorizzare i servizi MCA, gli Stati membri sono tenuti a rispettare la direttiva quadro e la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva Autorizzazioni) (2).

    (3)

    Conformemente alla direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dovrebbero contribuire allo sviluppo del mercato interno, tra l'altro, rimuovendo gli ostacoli residui che si frappongono alla fornitura di reti di comunicazione elettronica, di risorse e servizi correlati e di servizi di comunicazione elettronica a livello europeo, nonché incoraggiando l'istituzione e lo sviluppo di reti transeuropee, l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da utente a utente (end-to-end).

    (4)

    Conformemente alla direttiva Autorizzazioni, è opportuno ricorrere al sistema di autorizzazione di servizi e reti di comunicazione elettronica meno oneroso possibile per promuovere lo sviluppo di nuovi servizi di comunicazione elettronica e di reti e servizi di comunicazione paneuropei, nonché per consentire ai fornitori di tali servizi e ai consumatori di beneficiare delle economie di scala del mercato unico. Generalmente è più facile conseguire suddetti obiettivi mediante un'autorizzazione generale di tutte le reti e di tutti i servizi di comunicazione elettronica.

    (5)

    Le condizioni tecniche necessarie per ridurre il rischio di interferenze del sistema MCA ai danni delle reti mobili terrestri sono contemplate separatamente nella decisione 2008/294/CE della Commissione (3).

    (6)

    La base tecnica per la decisione 2008/294/CE è costituita dalla relazione 016 della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), elaborata in risposta al mandato CE conferito a quest'ultima in materia di MCA il 12 ottobre 2006.

    (7)

    La presunzione di conformità delle apparecchiature utilizzate per i servizi MCA nell'Unione europea ai requisiti essenziali della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità è stabilita dal rispetto della norma armonizzata EN 302 480 dell’ETSI (4).

    (8)

    Le questioni inerenti alla sicurezza aerea sono di importanza capitale, per cui i servizi MCA possono essere forniti solo a condizione che rispettino i requisiti di sicurezza aerea, mediante adeguata certificazione di aeronavigabilità, e le altre disposizioni aeronautiche pertinenti, nonché i requisiti in materia di comunicazioni elettroniche. I certificati di aeronavigabilità validi per tutta l'Unione europea sono rilasciati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA).

    (9)

    Se le condizioni tecniche di cui alla decisione 2008/294/CE e alla norma armonizzata EN 302 480, o norme equivalenti, e i certificati di aeronavigabilità soddisfano i requisiti pertinenti, il rischio di interferenze dannose è trascurabile e occorre pertanto prevedere delle autorizzazioni generali per i servizi MCA.

    (10)

    L'autorizzazione dei servizi MCA spetta al paese in cui è immatricolato l'aeromobile, in conformità al regime di autorizzazione del paese stesso.

    (11)

    La messa a disposizione e la condivisione delle informazioni necessarie dovrebbero permettere di risolvere eventuali problemi transfrontalieri legati alle interferenze causate dai servizi MCA.

    (12)

    In conformità della decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità (5), gli Stati membri sono tenuti a fornire alcune delle informazioni necessarie al sistema informativo dell'ERO sulle frequenze (EFIS). Altre informazioni utili possono essere ottenute presso gli operatori dei servizi MCA o presso le amministrazioni dell'aviazione civile.

    (13)

    Disporre di un apposito registro contenente i dati di tutti gli aeromobili dotati di servizi MCA e operanti all'interno dell'Unione europea, come pure di quelli in entrata e in uscita, potrebbe contribuire a risolvere i problemi d'interferenza consentendo di raccogliere tutte le informazioni tempestivamente e in un formato comune. In un primo tempo tale registro comune, subordinatamente ad una revisione periodica, sarebbe tenuto dagli operatori dei servizi MCA competenti e messo a disposizione della Commissione e degli Stati membri.

    (14)

    La soluzione dei problemi d'interferenza tra Stati membri può inoltre essere facilitata dalle disposizioni del trattato internazionale sulle norme radio dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), relative alla notifica e alla registrazione delle assegnazioni di frequenza e alla segnalazione delle interferenze dannose.

    (15)

    L'autorizzazione degli aeromobili dotati di servizi MCA, operanti all'interno dello spazio aereo degli Stati membri ma immatricolati al di fuori dell'Unione europea, deve essere corredata dalle dovute informazioni fornite dall’industria al loro registro MCA e dall'applicazione delle disposizioni pertinenti delle norme radio dell'ITU. Potrebbe essere utile concordare un approccio comune sul riconoscimento reciproco delle autorizzazioni MCA con i paesi in cui sono immatricolati gli aeromobili non comunitari.

    (16)

    Alcuni Stati membri hanno già concesso diritti d'uso delle frequenze ad operatori di reti mobili terrestri. Tali autorizzazioni non riguardano i servizi MCA e si limitano in genere ai servizi mobili terrestri.

    (17)

    Ai fini della presente raccomandazione, lo spazio della cabina dell'aeromobile si ritiene soggetto alla giurisdizione e al controllo del paese d'immatricolazione dell'aeromobile.

    (18)

    L'uso di servizi MCA può avere ripercussioni anche sulla sicurezza pubblica. Per garantire che i telefoni mobili a bordo degli aeromobili non siano utilizzati a fini illegali, è possibile adottare opportune misure a livello nazionale o in conformità del regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile (6).

    (19)

    Sarebbe opportuno esercitare un controllo sulle disposizioni regolamentari e tecniche dell'approccio comune all'autorizzazione dei servizi MCA nell'Unione europea per assicurarsi che continuino a soddisfare l'obiettivo di fondo, ovvero la prevenzione di interferenze dannose, e, in caso contrario, prevedere misure correttrici adeguate.

    (20)

    Le misure di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

    RACCOMANDA:

    1.

    La presente raccomandazione mira a coordinare le condizioni e le procedure nazionali per l'autorizzazione dell'uso dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA), al fine di favorirne l'introduzione nella Comunità ed evitare le interferenze dannose causate da tali servizi nei voli transfrontalieri.

    Gli aspetti inerenti al fattore umano in relazione all'uso dei servizi MCA e delle comunicazioni satellitari tra gli aeromobili e le stazioni satellitari non rientrano nel campo d'applicazione della presente raccomandazione.

    Le condizioni e le norme nazionali per l'autorizzazione di cui alla presente raccomandazione si applicano fatti salvi gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza aerea e alla sicurezza pubblica.

    2.

    Con «servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)», s'intende designare i servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 2, lettera c), della direttiva quadro, forniti da un'impresa per consentire ai passeggeri aerei di utilizzare le reti pubbliche di comunicazione durante il volo senza stabilire un collegamento diretto con le reti mobili terrestri.

    3.

    Entro sei mesi dall'adozione della presente raccomandazione, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile autorizzare la fornitura di servizi MCA a bordo degli aeromobili immatricolati nel territorio sotto la loro giurisdizione.

    Gli Stati membri dovrebbero autorizzare i servizi MCA in conformità ai principi stabiliti nella presente raccomandazione. Nessuna delle disposizioni contenute nella presente decisione dovrebbe ostacolare il mantenimento di condizioni ottimali per la sicurezza aerea.

    Gli Stati membri non dovrebbero esigere alcuna autorizzazione supplementare per il funzionamento, al di sopra del loro territorio, dei servizi MCA installati a bordo di aeromobili immatricolati in altri Stati membri, in conformità alle condizioni concordate in base al punto 4.

    I servizi MCA a bordo degli aeromobili immatricolati in paesi extracomunitari dovrebbero inoltre essere esenti dall'autorizzazione comunitaria, purché tali servizi siano conformi alle condizioni concordate in base al punto 4 e siano registrati conformemente alle pertinenti norme radio dell'ITU.

    4.

    Gli Stati membri dovrebbero autorizzare unicamente i servizi MCA che soddisfano le condizioni tecniche di cui alla decisione 2008/294/CE.

    5.

    È opportuno che gli Stati membri prevedano di subordinare ad autorizzazioni generali i servizi MCA a bordo degli aeromobili immatricolati entro la propria giurisdizione territoriale.

    Qualora l'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi MCA sia soggetto a diritti individuali, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente, alla luce dell'esperienza acquisita, se tali diritti continuano ad essere necessari, nell'ottica di inserire le condizioni collegate a tali diritti in un'autorizzazione generale.

    In tal caso gli Stati membri dovrebbero garantire che i servizi MCA e i servizi di comunicazioni elettroniche mobili terrestri operanti nelle stesse bande di frequenze siano autorizzati in base a criteri diversi.

    6.

    Gli Stati membri dovrebbero comunicare tempestivamente alla Commissione e agli altri Stati membri i servizi MCA autorizzati a funzionare a bordo degli aeromobili immatricolati entro la propria giurisdizione territoriale, come pure le richieste di funzionamento di tali servizi nel loro spazio aereo a bordo di aeromobili immatricolati al di fuori dell'Unione europea.

    Se necessario, occorre che gli Stati membri richiedano agli operatori dei servizi MCA di fornire i dati utili ai fini indicati nel paragrafo precedente.

    7.

    Gli Stati membri dovrebbero collaborare in maniera costruttiva e solidale, avvalendosi, se del caso, delle procedure dell'ITU vigenti, per gestire i problemi connessi alle interferenze dannose presumibilmente causate dal funzionamento dei servizi MCA.

    Lo Stato membro che riscontra problemi connessi alle interferenze dannose presumibilmente causate dal funzionamento di servizi MCA autorizzati in un altro Stato membro dovrebbe rapidamente renderli noti allo Stato membro che ha autorizzato il servizio MCA interessato e informarne la Commissione. Se del caso, la Commissione sottopone al comitato per le comunicazioni e al comitato per lo spettro radio i problemi summenzionati per individuare delle soluzioni.

    Gli Stati membri che hanno autorizzato i servizi MCA sospettati di causare interferenze ai danni dei servizi presenti sul territorio di un altro Stato membro dovrebbero intervenire per mettere rapidamente fine alle interferenze.

    8.

    È opportuno che gli Stati membri sorveglino l'uso dello spettro da parte dei servizi MCA, in particolare per quanto concerne le interferenze dannose, reali o potenziali, e presentino le loro conclusioni alla Commissione per consentirle, se necessario, di riesaminare tempestivamente la presente raccomandazione.

    9.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Viviane REDING

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 717/2007 (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 32).

    (2)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

    (3)  Cfr. pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (5)  GU L 129 del 17.5.2007, pag. 67.

    (6)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 3).


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