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Document 32008D0716

    2008/716/CE: Decisione della Commissione, del 2 aprile 2008 , relativa all’aiuto di Stato C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA [notificata con il numero C(2008) 1089] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 238 del 5.9.2008, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/07/2015; abrogato da 32015D1321 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/716/oj

    5.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 238/27


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 aprile 2008

    relativa all’aiuto di Stato C 38/07 (ex NN 45/07) cui la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA

    [notificata con il numero C(2008) 1089]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/716/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli (1),

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    (1)

    La Commissione è stata informata tramite denuncia di alcune misure di sostegno cui la Francia ha dato esecuzione a favore della società Arbel Fauvet Rail («AFR»). La Francia ha presentato informazioni complementari il 28 gennaio 2006, il 25 ottobre 2006, il 30 gennaio 2007 e il 6 giugno 2007.

    (2)

    Con lettera del 12 settembre 2007, la Commissione ha informato la Francia della decisione di avviare il procedimento d’indagine formale, di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, riguardo all’aiuto in oggetto.

    (3)

    La Francia ha comunicato i suoi commenti in data 12 ottobre 2007 e 18 e 19 dicembre 2007.

    (4)

    La decisione della Commissione di avviare il procedimento è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all’aiuto in discorso.

    (5)

    La Commissione non ha ricevuto le osservazioni degli interessati.

    2.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

    2.1.   Il beneficiario

    (6)

    AFR è un costruttore ferroviario specializzato nei vagoni merci e nei contenitori-cisterna, e sul mercato europeo del materiale rotabile ferroviario è uno dei maggiori produttori. La società è ubicata a Douai (Nord) ed ha attualmente circa 265 dipendenti.

    (7)

    Nel 2005 AFR apparteneva interamente alla società Arbel SA (3) e aveva circa 330 dipendenti.

    (8)

    L’attività di AFR è stata in perdita per diversi anni. Le difficoltà economiche dell’impresa si sono accentuate dal 2001, e fra il 2002 e il 2005 questa tendenza non ha fatto che peggiorare. La seguente tabella riporta qualche indicatore chiave dei risultati conseguiti da AFR nel periodo precedente la concessione dell’aiuto:

    (in EUR)

     

    Al 31.12.2004

    Al 31.12.2003

    Al 31.12.2002

    Al 31.12.2001

    Fatturato

    22 700 000

    42 700 000

    42 000 000

    70 000 000

    Risultato netto

    –11 589 620

    –14 270 634

    –2 083 746

    –10 500 000

    Fondi propri

    –21 090 000

    –23 000 000

    –8 700 000

    –6 600 000

    2.2.   Le misure d’aiuto

    (9)

    Il 4 luglio 2005, la Regione Nord-Pas-de-Calais e la Communauté d’agglomération du Douaisis hanno concesso congiuntamente a AFR un anticipo rimborsabile di 1 Mio EUR ciascuna, per un totale di 2 Mio EUR.

    (10)

    Secondo le informazioni fornite dalle autorità francesi le condizioni di questi anticipi erano le seguenti:

    l’anticipo rimborsabile della Regione era stato concesso a un tasso d’interesse annuo del 4,08 % (corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione), a condizione che AFR terminasse elaborare un piano di finanziamento in corso. L’anticipo era rimborsabile in tre anni in rate semestrali a decorrere dal 1o gennaio 2006. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, questi anticipi non sono ancora stati integralmente rimborsati;

    l’anticipo della Communauté d’agglomération du Douaisis era stato concesso a un tasso d’interesse annuo del 4,08 % (corrispondente al tasso di riferimento comunitario applicabile al momento della concessione), a condizione che anche la Regione versasse, alle stesse condizioni, il suo anticipo rimborsabile, e che venisse fornita la prova della fusione irrevocabile fra AFR e Lormafer, un’altra società controllata da Arbel SA. Anche questo anticipo era rimborsabile in tre anni in rate semestrali a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    3.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

    (11)

    Nella decisione d’avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che gli anticipi rimborsabili costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Al riguardo, la Commissione ha osservato che tali provvedimenti apportavano un vantaggio a AFR nella misura in cui l’impresa, data la sua situazione finanziaria, non avrebbe potuto procurarsi dei finanziamenti a condizioni altrettanto favorevoli sul mercato finanziario.

    (12)

    La Commissione ha altresì ritenuto che AFR fosse un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (di seguito gli «orientamenti») (4), e che quindi la compatibilità degli aiuti di Stato di cui l’impresa aveva beneficiato doveva essere valutata alla luce di tali disposizioni. La Commissione riteneva che, alla luce di tali orientamenti, vi fosse motivo di dubitare della compatibilità degli aiuti in questione con il mercato comune.

    4.   OSSERVAZIONI DELLA FRANCIA

    (13)

    Le autorità francesi hanno affermato che, se AFR attraversava effettivamente una fase difficile nel periodo in cui gli anticipi rimborsabili sono stati accordati e poi versati (luglio e secondo semestre 2005), la società ha pur sempre mantenuto la fiducia dei suoi clienti e delle sue banche.

    (14)

    A sostegno delle loro affermazioni le autorità francesi hanno invocato i seguenti elementi, considerati «segni di fiducia» dei clienti e delle banche nei confronti di AFR:

    la banca […] (5) ha concesso un aumento dello scoperto sul conto corrente di AFR di 2 Mio EUR (garantito dalla […]),

    AFR ha ricevuto 7 Mio EUR di acconti dai clienti (garantiti dalla […]) (5), cui vanno aggiunti 4 Mio EUR di nuovi acconti nel gennaio 2006,

    l’impresa beneficiava alla stessa epoca di garanzie «fornitori» per 4 Mio EUR presso la […] (5).

    (15)

    A sostegno delle loro osservazioni le autorità francesi hanno presentato documenti da cui risulta in particolare quanto segue:

    il tasso d’interesse dello scoperto era del 4,4199 % al 1o luglio 2005,

    il volume delle varie garanzie (fornitori, garanzie di mercato, garanzie finanziarie) fornite dalla […] (5) a favore di AFR era di 29 Mio EUR al 6 maggio 2005.

    5.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 87 DEL TRATTATO

    5.1.   Esistenza di un aiuto di Stato

    5.1.1.   Risorse statali

    (16)

    L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato stabilisce che, salvo deroghe contemplate dal trattato stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (17)

    Per quanto riguarda gli anticipi rimborsabili, la Commissione osserva quanto segue.

    (18)

    L’articolo 87 del trattato non riguarda solo gli aiuti forniti dai governi nazionali degli Stati membri ma anche gli aiuti che provengono da enti territoriali, quali la Regione Nord-Pas-de-Calais o i Comuni della Communauté d’agglomération du Douaisis. I fondi di questi enti costituiscono risorse statali e le decisioni di accordare a AFR gli anticipi in questione sono imputabili allo Stato.

    5.1.2.   Aiuti che favoriscono talune imprese

    (19)

    Gli anticipi sono stati concessi mentre AFR si trovava in una situazione finanziaria delicata. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che, al momento della concessione degli anticipi, AFR, tenuto conto della sua situazione economica, quale emerge dal punto 8, fosse un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. La Commissione ha anche osservato che gli anticipi erano stati concessi senza alcuna garanzia di rimborso, mentre i tassi d’interesse applicati sono considerati corrispondere al tasso applicabile a prestiti «corredati delle normali garanzie» (6). La Commissione ritiene quindi che sia escluso che AFR, tenuto conto della sua situazione finanziaria, abbia potuto ottenere fondi a condizioni così vantaggiose sul mercato del credito. Di conseguenza gli anticipi in questione costituiscono un vantaggio a favore di AFR.

    (20)

    Le autorità francesi hanno affermato, basandosi sugli esempi citati al punto 14, che AFR, al momento della concessione dell’aiuto, godeva ancora della fiducia delle sue banche e dei suoi clienti. La Francia contesta quindi — secondo l’interpretazione della Commissione di tali commenti — che AFR non sia stata in grado di ottenere fondi a condizioni simili sul mercato del credito (il che equivale a contestare che gli anticipi rimborsabili abbiano arrecato un vantaggio all’impresa) e, a fortiori, che AFR, al momento della concessione degli anticipi rimborsabili, fosse un’impresa in difficoltà.

    (21)

    Le osservazioni della Francia non modificano tuttavia l’analisi formulata nella decisione di avvio del procedimento, e questo per le ragioni esposte in appresso.

    (22)

    Gli esempi di crediti addotti dalle autorità francesi (in particolare l’autorizzazione di scoperto sul conto corrente e gli acconti dei clienti) non sono paragonabili agli anticipi rimborsabili in questione. Lo scoperto di un conto corrente è un credito a brevissimo termine, contrariamente agli anticipi rimborsabili che sono su tre anni. Queste diverse forme di credito non sono quindi oggetto delle stesse analisi di rischio da parte dei creditori, e il fatto che un debitore possa ottenere un credito a breve termine non consente di valutarne le possibilità di ottenere un prestito a più lunga scadenza, il cui rimborso dipenderà dalla sua capacità di sopravvivenza.

    (23)

    Per quanto riguarda gli acconti dei clienti, la Commissione osserva che erano controgarantiti dalla […] (5), un istituto indipendente, il che significa che i clienti e i fornitori non correvano rischi legati alla situazione finanziaria di AFR, e che quindi non avevano motivo di sottoporre il versamento degli acconti a un’analisi della solidità finanziaria dell’impresa, come quella che avrebbe effettuato un creditore intenzionato a concedere un prestito senza garanzia.

    (24)

    In conclusione, i commenti della Francia non permettono di stabilire che AFR sarebbe stata in grado di ottenere fondi a condizioni simili sul mercato del credito.

    5.1.3.   Impresa in difficoltà

    (25)

    Per quanto riguarda la classificazione di AFR come impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti, la Commissione constata quanto segue.

    (26)

    Ai sensi del punto 10, lettera a), degli orientamenti, un’impresa è in difficoltà qualora abbia perso più della metà del capitale sociale, e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi. Questa disposizione traduce il presupposto secondo cui una società che registra gravi perdite del capitale sociale sarà incapace di contenere perdite che la condurranno quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. La Commissione ritiene che tale presupposto logicamente si affianchi, a fortiori, a un’impresa che ha perso la totalità del capitale sociale e abbia fondi propri negativi.

    (27)

    Come emerge dai dati finanziari citati al punto 8 (e che la Francia non ha contestato nell’ambito del procedimento d’indagine formale), AFR aveva fondi propri negativi dal 2001 e, al momento della concessione dell’aiuto, non era stata in grado di arginare questa tendenza e di registrare nuovamente fondi propri positivi. In tali condizioni, la Commissione ritiene che, al momento della concessione dell’aiuto, AFR fosse un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 degli orientamenti.

    (28)

    Accessoriamente la Commissione osserva che AFR, al momento della concessione dell’aiuto, rispondeva anche alla definizione di impresa in difficoltà di cui al punto 11 degli orientamenti, secondo il quale, anche quando non ricorrono le condizioni di cui al punto 10, un’impresa può essere considerata in difficoltà in particolare quando presenta i sintomi caratteristici di tale situazione, fra cui, specialmente, un livello crescente di perdite e la diminuzione del fatturato. Il punto 11 degli orientamenti prevede tuttavia che un’impresa in difficoltà possa beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato. Questa disposizione ricorda quindi che per considerare un’impresa in difficoltà occorre tenere conto di tutti gli indici pertinenti, fra i quali è determinante la capacità dell’impresa di riprendersi senza l’intervento delle autorità pubbliche.

    (29)

    A tale riguardo la Commissione osserva (come emerge dalla tabella di cui al punto 8) che AFR ha accusato dal 2001 una diminuzione continua del fatturato e un livello persistente di perdite: sono, questi, sintomi caratteristici di un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 11 degli orientamenti. Nella decisione di avvio del procedimento d’indagine formale, la Commissione aveva già evidenziato tali sintomi nella sua conclusione preliminare che AFR fosse un’impresa in difficoltà. Inoltre, la tendenza negativa della situazione finanziaria di AFR emerge dal fatto che, fin dal gennaio 2004, l’impresa si è trovata nell’impossibilità di pagare per tempo debiti sociali e fiscali per 4,3 Mio EUR, ed è stata di conseguenza obbligata a chiedere alle autorità competenti una moratoria e un piano di estinzione del debito.

    (30)

    I soli elementi invocati dalla Francia che potrebbero costituire indici di senso contrario sono i crediti concessi a AFR (scoperto sul conto corrente e acconti) cosi come il fatto che l’impresa beneficiasse di certe garanzie da parte di […] (5). La Commissione ritiene che sia opportuno tenere conto di tali indici nel quadro dell’esame, stabilito al punto 11 degli orientamenti, della capacità dell’impresa di riprendersi con finanziamenti che potrebbe ottenere sul mercato finanziario. A tale proposito la Commissione constata quanto segue:

    dal fatto che i fondi propri di AFR fossero negativi emerge che l’impresa non era in grado di sormontare le difficoltà con le proprie forze,

    le autorità francesi hanno indicato che l’azionista di AFR, Arbel SA, nonostante il suo apporto al sostegno di AFR, non era in grado di garantire da sola la ripresa della sua affiliata,

    infine, per quanto riguarda le fonti finanziarie sul mercato, i crediti e le garanzie menzionati dalla Francia dimostrano al massimo che AFR conservava una certa capacità di ottenere crediti per importi limitati a breve termine. Tuttavia, data l’entità delle difficoltà di AFR, e in particolare il bisogno di fondi propri, i crediti menzionati non consentono di stabilire che AFR avrebbe potuto rimediare alle sue difficoltà grazie a un finanziamento ottenuto da fonti sul mercato.

    (31)

    La conclusione è che, al momento della concessione dell’aiuto, AFR attraversava gravi difficoltà finanziarie che ne minacciavano la sopravvivenza a breve o medio termine, e che non era in grado di contenere senza l’intervento delle autorità pubbliche.

    (32)

    La Commissione ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra e in particolare dei risultati finanziari esposti al punto 8, che al momento della concessione degli anticipi rimborsabili AFR fosse un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 10 degli orientamenti e, accessoriamente, del punto 11. Date le difficoltà di AFR, la Commissione stima che l’impresa non sarebbe stata in grado di ottenere fondi a condizioni così vantaggiose sul mercato del credito. Gli anticipi in questione hanno quindi apportato un vantaggio a AFR permettendo all’impresa di finanziarsi a condizioni più favorevoli di quelle che avrebbe potuto ottenere sul mercato del credito.

    5.1.4.   Incidenza sugli scambi e sulla concorrenza

    (33)

    Gli anticipi rimborsabili, sono destinati solo a AFR e pertanto la favoriscono rispetto alle altre imprese che si trovano in una situazione analoga.

    (34)

    Il settore della costruzione del materiale ferroviario rotabile è caratterizzato dalla presenza di diversi operatori europei e di scambi intracomunitari. Il vantaggio accordato a AFR è quindi di natura tale da falsare la concorrenza e gli scambi fra Stati membri.

    5.1.5.   Conclusioni

    (35)

    Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene che gli anticipi rimborsabili concessi a AFR configurino aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

    5.2.   Importo dell’aiuto

    (36)

    Nel caso di aiuti concessi sotto forma di crediti a imprese in difficoltà, l’elemento di aiuto è costituito dalla differenza fra l’interesse effettivamente applicato e l’interesse a cui l’impresa beneficiaria avrebbe potuto ottenere lo stesso credito sul mercato privato (7).

    (37)

    Nella comunicazione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (6), la Commissione precisa che il tasso di riferimento è un tasso minimo che può essere aumentato in situazioni di rischio particolare, dando come esempio di tali rischi prestiti a imprese in difficoltà o la mancanza delle garanzie normalmente richieste dalle banche, e specificando che in tali casi il premio potrà raggiungere i 400 punti base ed essere anche superiore.

    (38)

    Nel caso Chemische Werke Piesteritz (7), la Commissione ha così ritenuto che un prestito a un’impresa in difficoltà giustificasse un premio di 400 punti base. La Commissione ha confermato tale valutazione nel caso Biria (8), precisando che il rischio costituito dalla mancanza di garanzie giustificava un premio aggiuntivo di 400 punti base, per una maggiorazione totale quindi di 800 punti base. La Commissione reputa che le circostanze della fattispecie siano ampiamente simili a quelle di questi due casi, in particolare per quanto riguarda l’assenza di garanzie e l’entità delle difficoltà riscontrate. Di conseguenza, i rischi legati agli anticipi rimborsabili accordati a AFR possono essere oggetto della stessa valutazione.

    (39)

    L’aiuto di Stato costituito dagli anticipi rimborsabili corrisponde quindi alla differenza fra l’interesse effettivamente dovuto per tali anticipi rimborsabili e l’interesse che risulterebbe applicando il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione dell’aiuto, maggiorato di 800 punti base.

    5.3.   Compatibilità dell’aiuto col mercato comune

    (40)

    Tenuto conto della situazione economica di AFR al momento della concessione dell’aiuto, quale emerge dal punto 8 (attività in perdita per vari anni, fondi propri negativi, fatturato in calo), la Commissione ritiene che AFR, al momento della concessione degli anticipi rimborsabili, fosse un’impresa in difficoltà ai sensi degli orientamenti. Per i motivi indicati ai punti 22 e 23, le osservazioni della Francia non consentono di arrivare ad una valutazione diversa.

    (41)

    È vero che AFR, nel 2005, faceva parte di un gruppo controllato dalla holding Arbel SA. Oltre il polo ferroviario (composto da AFR e da Lormafer), il gruppo comprendeva un altro polo che raggruppava imprese specializzate nella costruzione di finestre per il settore dell’edilizia. Dalle informazioni fornite dalle autorità francesi nello scambio di corrispondenza avvenuto prima dell’avvio del procedimento d’indagine formale, emerge tuttavia che all’interno del gruppo le difficoltà di AFR erano specifiche, poiché l’attività di questa impresa non aveva alcun legame col polo «edilizia». La Commissione rileva inoltre che le difficoltà di AFR risultavano troppo grosse per poter essere risolte dal gruppo, tenuto conto dei risultati mediocri di quest’ultimo. La Commissione ritiene quindi che il punto 13 degli orientamenti non osti a che AFR sia considerata ammissibile agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, malgrado la sua appartenenza al gruppo.

    (42)

    La compatibilità dell’aiuto deve quindi essere valutata alla luce degli orientamenti.

    (43)

    La Commissione constata che non ricorrono le condizioni di compatibilità degli aiuti per la ristrutturazione previsti dagli orientamenti, e rileva quanto segue:

    le autorità francesi non hanno presentato alla Commissione alcun piano di ristrutturazione conforme ai punti da 34 a 37 degli orientamenti,

    la Commissione non è stata informata di misure compensative destinate a prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto (punti da 38 a 42 degli orientamenti).

    (44)

    La misura non sembra neanche soddisfare le condizioni di compatibilità degli aiuti per il salvataggio previsti dagli orientamenti, dato che gli anticipi rimborsabili sono stati accordati per un periodo superiore a sei mesi (punto 25 degli orientamenti).

    (45)

    Tali considerazioni bastano a concludere che l’aiuto non è compatibile col mercato comune.

    6.   CONCLUSIONI

    La Commissione constata che la Francia ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto in oggetto in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Poiché l’aiuto è incompatibile col mercato comune, la Francia deve porvi fine e deve recuperare gli importi già concessi presso il beneficiario,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato al quale la Francia ha dato esecuzione a favore di Arbel Fauvet Rail SA è incompatibile con il mercato comune.

    Articolo 2

    1.   La Francia adotta tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto di cui all’articolo 1 presso il beneficiario e già illegalmente messo a sua disposizione.

    2.   Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale, purché permettano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui è stato messo a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero.

    3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (9).

    4.   La Francia annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto di cui all’articolo 1 con effetto alla data di notificazione della presente decisione.

    Articolo 3

    1.   La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notificazione.

    2.   Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, la Francia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi, in particolare circa gli elementi seguenti:

    a)

    l’importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;

    b)

    una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

    c)

    i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

    3.   La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, così come informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

    Articolo 4

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 249 del 24.10.2007, pag. 17.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  Il 29 giugno 2007 AFR è stata rilevata da IGF Industries e ha cambiato la ragione sociale in «IGF Industries — Arbel Fauvet Rail».

    (4)  GU C 244 dell’1.10.2004, pag. 2.

    (5)  Informazione riservata.

    (6)  Cfr. la comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3).

    (7)  Cfr. le decisioni della Commissione del 2 marzo 2005 nel caso Chemische Werke Piesteritz (GU L 296 del 12.11.2005, pag. 19, punti 107-108) e del 24 gennaio 2007 nel caso C 38/05 Biria (GU L 183 del 13.7.2007, punti 27, 83 e seguenti).

    (8)  Caso C 38/05 (punti da 83 a 86), cfr. nota 6.

    (9)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


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