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Document 32008D0709

    2008/709/CE: Decisione della Commissione, dell’ 11 marzo 2008 , relativa all’aiuto di Stato che il Belgio intende porre in essere a favore di Volvo Cars Gent [C 35/07 (ex N 256/07)] [notificata con il numero C(2008) 832] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 236 del 3.9.2008, p. 45–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/709/oj

    3.9.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 236/45


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’11 marzo 2008

    relativa all’aiuto di Stato che il Belgio intende porre in essere a favore di Volvo Cars Gent [C 35/07 (ex N 256/07)]

    [notificata con il numero C(2008) 832]

    (I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/709/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

    visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

    dopo aver invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni a norma degli articoli di cui sopra (1),

    considerando quanto segue:

    I.   PROCEDURA

    (1)

    Il progetto di aiuto alla formazione a favore dello stabilimento di montaggio di autovetture Volvo a Gand (Volvo Cars Gent, di seguito «VCG») è stato notificato alla Commissione con lettera in data 4 maggio 2007. Il 31 maggio 2007 si è tenuta una riunione con i servizi della Commissione, in seguito alla quale il Belgio ha fornito informazioni supplementari con lettera 6 luglio 2007.

    (2)

    In una lettera del 12 settembre 2007, la Commissione ha informato il Belgio circa la propria decisione di avviare la procedura di cui all’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, avverso tale aiuto (di seguito «decisione di avvio»).

    (3)

    La decisione di avviare la procedura è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni; nessun commento le è pervenuto.

    (4)

    Il Belgio ha reagito alla decisione di avvio con lettera del 15 ottobre 2007. Il 23 ottobre 2007 le autorità belghe, il beneficiario e la Commissione hanno tenuto una riunione del corso della quale alla Commissione sono stati trasmessi vari documenti. Il Belgio ha fornito un complemento di informazione con lettera 23 novembre 2007. La Commissione ha chiesto delucidazioni in data 21 dicembre 2007, e il Belgio ha risposto in data, rispettivamente, 8, 15 e 16 gennaio 2008.

    II.   DESCRIZIONE DEL PROGETTO NOTIFICATO IL 4 MAGGIO 2007

    (5)

    Il beneficiario dell’aiuto sarebbe VCG. Questa società, che dal 1999 fa parte della Ford Motor Company (di seguito «FMC») conta 5 000 addetti. Il programma di formazione oggetto di sostegno è scaglionato tra il settembre 2006 e il settembre 2009, ed è parzialmente collegato all’allestimento di una nuova piattaforma di produzione — la piattaforma europea EUCD — la quale, all’interno della FMC, costituisce la norma per la produzione dei veicoli di media cilindrata (segmenti C e D del mercato automobilistico). L’introduzione di questa nuova piattaforma rappresenta un investimento materiale di 26,3 Mio EUR. Essa permetterà allo stabilimento di produrre non solo modelli Volvo, ma anche modelli del marchio Ford e Jaguar. Migliorando la flessibilità dello stabilimento, essa contribuirà a radicare le attività di FORD a Gand e a salvaguardare il volume occupazionale.

    (6)

    La notifica del 4 maggio 2007 specifica che i costi di formazione oscillano attorno a 37 Mio EUR. Il regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti in materia di formazione (3), limita la parte ammissibile dei costi di personale, per le persone che partecipano al progetto di formazione, a un importo pari al totale degli altri costi ammissibili, mentre i costi ammissibili notificati dal Belgio si limitavano a 19 Mio EUR. Dato che Gand è ubicata in una regione non assistita, l’intensità massima dell’aiuto è pari al 50 % per la formazione generale e al 25 % per la formazione specifica. Stando alla notifica del 4 maggio 2007, la regione fiamminga (Vlaams Gewest) intende concedere un aiuto per un ammontare di 6 018 558,91 EUR, sotto forma di aiuto «ad hoc».

    (7)

    Nella notifica del 4 maggio 2007, il programma di formazione si articola in cinque moduli, due dei quali sono di ridotta entità:

    modulo 1: rafforzamento della manodopera (costi ammissibili per un importo di 4,3 Mio EUR, 3,1 Mio EUR dei quali per la formazione generale (4) e 1,2 Mio EUR per la formazione specifica, e un aiuto pari a 1,8 Mio EUR). Questo modulo mira a provvedere i lavoratori di VCG di conoscenze tecniche basilari sufficienti. Le principali materie trattate sono la pneumatica, la robotica, la programmazione della logica di comando, l’elettricità e l’elettronica, la gestione dei costi, le attitudini sociali, le tecniche di gestione, la carrozzeria, la pittura e i programmi informatici specifici per l’industria automobilistica;

    modulo 2: formazione tecnica e tecnologica — parte teorica (costi ammissibili per un importo pari a 1,7 Mio EUR — formazione interamente generale — e aiuto pari a 0,85 Mio EUR). Il modulo si prefigge di approfondire le conoscenze e le competenze dei lavoratori in determinati campi della tecnica e della tecnologia applicate nella piattaforma. Le materie affrontate sono sostanzialmente la robotica e i robot di produzione, la programmazione della logica di comando e le tecniche di misurazione mediante telecamera;

    modulo 3: formazione all’applicazione concreta — parte pratica (costi ammissibili per un importo pari a 12,9 Mio EUR — formazione interamente specifica — e aiuto pari a 3,2 Mio EUR). Questo modulo permette di apprendere come applicare le conoscenze teoriche all’ambiente specifico di lavoro e alla situazione di produzione dei lavoratori. Serve a massimizzare le competenze di cui i lavoratori devono dar prova per far funzionare a pieno regime la piattaforma EUCD;

    modulo 4: modifiche da introdurre nella gestione e nei comportamenti per massimizzare il programma di formazione e il passaggio all’EUCD in generale (costi ammissibili pari a 0,2 Mio EUR, formazione interamente generale, e aiuto di 0,1 Mio EUR). Il modulo offre sostanzialmente una formazione alla gestione;

    modulo 5: formazione ANDON/DAISSY (costi ammissibili pari a 0,02 Mio EUR, formazione interamente generale e aiuto di 0,01 Mio EUR). Questo modulo di formazione verte sul controllo di qualità.

    (8)

    Nella notifica, il Belgio fa valere che la formazione travalica le esigenze immediate dell’impresa. Invitate dalla Commissione a chiarire questo aspetto, le autorità belghe hanno precisato, nella lettera del 6 luglio 2007, che i moduli 1 e 4 del programma di formazione verrebbero realizzati comunque da VCG, anche in assenza di aiuto. I moduli 2, 3 e 5 sono invece formazioni supplementari rese possibili dall’aiuto. Il Belgio non ha tuttavia fornito spiegazioni di sorta a sostegno di tali affermazioni.

    III.   MOTIVI CHE HANNO PORTATO ALL’AVVIO DELLA PROCEDURA

    (9)

    Nella decisione di avvio, la Commissione ha rilevato che il carattere necessario dell’aiuto è il criterio della compatibilità generale. Per quel che riguarda più in particolare la compatibilità ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, l’aiuto non «agevola» lo sviluppo di attività economiche, in quanto l’impresa avrebbe comunque varato le attività sovvenzionate, anche in assenza di aiuto.

    (10)

    Quanto al programma di formazione previsto dal VCG, l’effetto di incentivo dell’aiuto cessa di risultare pertinente, giacché una volta presa la decisione di allestire la piattaforma EUCD, la società deve necessariamente accollarsi spese relative alla formazione, per dare attuazione a questa decisione commerciale. Nell’industria automobilistica, l’allestimento di una nuova piattaforma di produzione è pratica consueta, che risulta necessaria per incrementare la flessibilità e la produttività, salvaguardando in tal modo la competitività. Per sfruttare efficacemente una nuova piattaforma, la manodopera deve essere formata alle nuove tecniche e ai metodi di lavoro da adottare. Le spese di formazione inerenti all’allestimento di una nuova linea di produzione sono pertanto generalmente a carico dei costruttori automobilistici, per il solo fatto che costituiscono un incentivo commerciale. È quindi estremamente probabile che VCG, in assenza di aiuti, avrebbe comunque avviato una parte delle attività formative in questione. Questo comportamento sembra riscontrabile anche presso la massima parte dei concorrenti nel settore. Dato che il contenuto dei moduli 2, 3 e 5 del programma sembra direttamente connesso con l’allestimento della nuova piattaforma e necessario al suo funzionamento, la Commissione ha messo in dubbio che tali moduli non verrebbero realizzati in assenza di aiuti, come affermato delle autorità belghe.

    IV.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

    (11)

    Nessuna delle parti interessate ha formulato osservazioni in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della decisione di avvio.

    V.   OSSERVAZIONI FORMULATE DAL BELGIO

    (12)

    In seguito all’avvio della procedura, il Belgio ha riveduto sensibilmente la propria presentazione dei fatti. Le autorità del paese riconoscono ormai che ampie parti del programma di formazione verrebbero realizzate comunque, anche in assenza di aiuti, in quanto risultano necessarie per far funzionare a regime la nuova piattaforma. Esse reputano tuttavia che determinate parti del programma nulla abbiano a che vedere con l’allestimento della nuova piattaforma, mentre altre sono collegate, ma che l’aiuto permette a Volvo Car Gent di formare le proprie maestranze ben oltre lo stretto necessario per garantire il buon funzionamento della piattaforma.

    (13)

    Il Belgio accetta di sostenere solo le spese per le quali un aiuto è necessario e, di conseguenza, ha notevolmente ridotto i costi ammissibili che saranno finanziati.

    (14)

    Il prospetto seguente raffronta le spese ammissibili prospettate nella notifica iniziale e quelle che il Belgio intende invece ora sostenere.

    (Mio EUR)

     

    Notifica 4 maggio 2007

    Dopo l’avvio (5)

    Formazione generale

    Formazione specifica

    Formazione generale

    Formazione specifica

    Modulo 1

    3,1

    1,2

    3,1

    1,2

    Modulo 2

    1,7

     

    0,2

     

    Modulo 3

     

    12,9

     

    6,1

    Modulo 4

    0,2

     

    0,1

     

    Modulo 5

    0,02

     

    0,02

     

    Totale

    4,97

    14,12

    3,40

    7,35

    Ammontare dell’aiuto

    6,02

    3,54

    (15)

    Con riferimento al modulo 1, le autorità belghe sostengono, come già avevano fatto nella notifica del 4 maggio 2007, che il suo contenuto non è correlato all’allestimento della nuova piattaforma di produzione e non risulta quindi necessario per farla funzionare. Consiste in una formazione di base che verte su materie generali e mira a potenziare le qualifiche dei dipendenti. A giudizio delle autorità belghe, lo si evince chiaramente dalla lettura del contenuto dei corsi. Benché i sindacati reclamino questo tipo di formazioni, in quanto migliorano la collocazione dei lavoratori sul mercato occupazionale, una serie di fattori fa sì che VCG non realizzerebbe questa parte del programma in mancanza d’aiuti. Anzitutto, varie formazioni del genere sono state organizzate negli ultimi anni in seguito a massicce assunzioni, ma l’afflusso di nuovi lavoratori si è praticamente esaurito (6) e una gran parte dei dipendenti in attività ha già ottenuto una formazione analoga. L’impresa ha poi fatto rilevare che i lavoratori altamente qualificati tendono a partire. Più esattamente, imprese insediate nella regione di Gand, alla ricerca di qualifiche analoghe, perseguono un’attiva campagna di assunzioni di lavoratori di VCG (7) e, per il suo contenuto generale, la formazione in causa accrescerebbe le probabilità di favorire una partenza dei lavoratori beneficiari. Infine, queste qualifiche di base possono essere più ampiamente conseguite sul mercato del lavoro da quando gli istituti tecnici e il VDAB (l’ufficio fiammingo per l’occupazione) hanno sviluppato i programmi di formazione in queste materie.

    (16)

    Quanto al modulo 2, le autorità belghe affermano, come già avevano fatto nella notifica del 4 maggio 2007, che esso copre materie tecniche e tecnologiche in relazione con la nuova piattaforma di produzione. Il Belgio afferma che la maggior parte delle ore di formazione previste è necessaria per far funzionare a pieno regime la nuova piattaforma, e verrebbe dispensata comunque. Nondimeno, una parte dei corsi travalica il livello necessario per il solo funzionamento della piattaforma EUCD (8). Più esattamente, grazie all’aiuto VCG accetta di impartire un numero supplementare di ore di corso, rispetto allo stretto indispensabile e al volume che in mancanza di sovvenzione risulterebbe giustificato sotto il mero profilo economico. Il Belgio ha fornito informazioni dettagliate circa le ore di formazione supplementari impartite da VCG grazie all’aiuto (9).

    (17)

    Per quel che riguarda il modulo 3, le autorità belghe sostengono, come già avevano fatto nella notifica del 4 maggio 2007, che il suo contenuto è interamente connesso con la piattaforma EUCD. Di fronte ai dubbi espressi nella decisione di avvio, riconoscono che una cospicua parte delle ore di formazione prevista risulta necessaria per far funzionare a pieno regime la nuova piattaforma e verrebbe dispensata comunque, anche in assenza di aiuto. Spiegano tuttavia che, grazie all’aiuto delle autorità fiamminghe, VCG accetta di impartire un numero di ore di formazione nettamente più elevato. L’impresa formerà infatti un maggior numero di lavoratori e determinati corsi, che per ragioni di razionale gestione dei costi avrebbero dovuto essere riservati solo ai lavoratori di provata esperienza, saranno accessibili anche ai neoassunti. Per formare i lavoratori di recente assunzione, occorre organizzare corsi supplementari nonché accrescere la durata e rimpolpare il contenuto degli altri corsi (10). Inoltre, dato che il personale assunto di recente non ha ancora potuto dar prova della sua capacità di assimilare queste nuove conoscenze, le probabilità di successo della formazione risultano inferiori. Per considerazioni di razionale gestione dei costi VCG aveva riservato questa formazione a lavoratori di provata esperienza, che avevano già partecipato a una formazione analoga. La durata e il costo della formazione ne sarebbero risultati notevolmente minori. Alcuni corsi avrebbero potuto essere snelliti, altri abbandonati del tutto.

    (18)

    Per il modulo 4, le autorità belghe sostengono, come già avevano fatto nella notifica del 4 maggio 2007, che tratta delle modifiche da apportare alla gestione e ai comportamenti e che la sua portata è quindi molto generale. Esse precisano che un certo numero di ore di formazione verrebbe organizzato da VCG comunque, anche in assenza d’aiuto, giacché aiutano a migliorare la flessibilità e l’efficienza dei lavoratori e concorrono quindi in larga misura a che l’introduzione della piattaforma EUCD dia buoni risultati (11). I benefici concreti preventivati invece dalle ore rimanenti sono insufficienti per giustificare le spese corrispondenti, di modo che in mancanza di aiuto non verrebbero impartite.

    (19)

    Il modulo 5, stando alle autorità belghe, verte sull’apprendimento delle tecniche di controllo della qualità. Si tratta di corsi non necessari per far funzionare la piattaforma e altri impianti di produzione, che verranno organizzati solo in caso di erogazione dell’aiuto.

    (20)

    In seguito a tali modifiche le autorità belghe hanno ufficialmente informato la Commissione che, dato che essa avrebbe accettato che potessero beneficiare di sostegno solo le attività di formazione per le quali un aiuto era indispensabile, avevano l’intenzione di concedere solo 3, 5 Mio EUR anziché i 6 Mio EUR inizialmente notificati.

    VI.   VALUTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

    (21)

    La Commissione rileva che il Belgio ha sostanzialmente modificato la propria notifica in seguito alla decisione di avvio. Nella lettera del 16 gennaio 2008, le autorità belghe hanno più esattamente confermato che intendevano concedere un aiuto alla formazione per un importo pari a solo 3 538 580,57 EUR, invece dei 6 018 558,91 EUR previsti nella notifica del 4 maggio 2007. Questa riduzione dell’importo risulta dalla riduzione delle spese ammissibili illustrata nella lettera delle autorità belghe del 15 gennaio 2008. In definitiva è quindi un aiuto per un ammontare di 3 538 580,57 EUR, fondato su spese ammissibili di minore entità, che la Commissione è chiamata a valutare nella presente decisione.

    (22)

    Nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione che concedere una sovvenzione a VCG costituisse un aiuto di stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Le autorità belghe non avevano contestato la decisione.

    (23)

    Nella decisione di avvio, la Commissione ha precisato che gli aiuti per un importo superiore a 1 Mio EUR non beneficiavano dell’esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 68/2001 e dovevano quindi essere direttamente valutate ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato. Per analogia, la Commissione applica comunque gli stessi criteri definiti nel regolamento (CE) n. 68/2001. Ciò si traduce in particolare in una verifica dell’osservanza delle altre condizioni formali di esenzione che il regolamento contempla, ma la Commissione non è tenuta a limitarsi a questa mera verifica.

    (24)

    Le autorità belghe non hanno contestato le conclusioni di cui sopra, che restano da applicazione in quanto l’aiuto, pur ridotto, supera 1 Mio EUR.

    (25)

    Nella decisione di avvio, la Commissione ha precisato che l’aiuto notificato sembrava soddisfare le condizioni formali enunciate all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 68/2001. Nessun elemento nuovo in grado di rimettere in discussione tale valutazione è stato addotto. La Commissione rileva che la valutazione è analoga per l’aiuto ridotto, il quale si fonda su parte delle spese ammissibili notificate il 4 maggio 2007 e ritenute tali nella decisione di avvio. Inoltre, il Belgio non ha mutato l’intensità dell’aiuto, pari al 50 % per la formazione generale e al 25 % per la formazione specifica.

    (26)

    Come indicato in precedenza, l’unico dubbio sollevato nella decisione di avvio verteva sul carattere necessario dell’aiuto previsto, in particolare delle parti del programma di formazione che sembrano connesse col nuovo investimento — la piattaforma di produzione EUCD — e apparentemente indispensabili al suo funzionamento.

    (27)

    La Commissione rileva che le autorità belghe hanno accettato il principio secondo cui possono beneficiare di sostegno solo le attività di formazione che in assenza di aiuto non verrebbero organizzate.

    (28)

    Per conformarsi a tale principio, le autorità belghe hanno operato una distinzione fra attività che VCG condurrebbe in ogni caso, in quanto necessarie a far funzionare la nuova piattaforma a pieno regime, e attività che perseguono obiettivi «che le forze di mercato da sole non permetterebbero di raggiungere (12)», in quanto travalicano lo stretto necessario e i benefici che VCG ne ricaverebbe risulterebbero insufficienti per compensare i costi sostenuti. La Commissione ha analizzato le spiegazioni fornite dalle autorità belghe, riassunte nei considerando 15-19 della presente decisione. In sintesi, il Belgio afferma che ingenti spese ammissibili relative ai moduli 1 e 3 del programma non verrebbero effettuate in mancanza di aiuto. La Commissione concorda nel ritenere che il modulo 1 non è palesemente inerente alla nuova piattaforma. Non risulta quindi necessario per garantirne il funzionamento. Dato che queste attività di formazione sono di natura piuttosto generale e che una serie di fattori dissuade VCG dall’impegnarvisi, la Commissione reputa estremamente probabile che il modulo non verrebbe organizzato in mancanza di aiuto. Quanto al modulo 3, le autorità belghe hanno escluso le spese di formazione che, sulla scorta di quanto constatato in passato relativamente a investimenti affini, sono necessarie per far funzionare la nuova piattaforma e ha limitato le spese ammissibili alle attività di formazione che travalicano lo stretto necessario.

    (29)

    La Commissione considera pertanto che le autorità belghe abbiano correttamente individuato le attività di formazione che non verrebbero realizzate senza un aiuto di Stato. Dato che il Belgio intende sostenere solo questo tipo di attività senza concedere alcun aiuto alle formazioni che VCG organizzerebbe comunque, la Commissione giunge alla conclusione che, conformemente all’obiettivo enunciato al considerando 10 del regolamento (CE) n. 68/2001, l’aiuto «aumenta la riserva di lavoratori qualificati alla quale altre imprese possono attingere» e che pertanto, conformemente alla condizione sancita dall’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, essa è in grado di «agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche».

    VII.   CONCLUSIONI

    (30)

    Tenuto conto delle considerazioni che precedono, la Commissione reputa l’aiuto compatibile col mercato comune,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’aiuto di Stato, per un importo pari a 3 538 580,57 EUR, che il Belgio intende porre in essere a favore di Volvo Cars Gent, è compatibile col mercato comune.

    L’attuazione dell’aiuto per un ammontare di 3 538 580,57 EUR è quindi autorizzato.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2008.

    Per la Commissione

    Neelie KROES

    Membro della Commissione


    (1)  GU C 265 del 7.11.2007, pag. 21.

    (2)  Cfr. nota 1.

    (3)  GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20.

    (4)  Il regolamento (CE) n. 68/2001 distingue tra formazione generale (che apporta qualifiche trasferibili a un altro settore o a un’altra impresa) e formazione specifica (che conferisce qualifiche inerenti principalmente alle funzioni attuali del lavoratore e che non sono trasferibili o lo sono in misura limitata). L’intensità di aiuto autorizzata è più elevata per la formazione generale rispetto alla formazione specifica (nella fattispecie, al 50 % contro 25 %).

    (5)  Lettera 15 gennaio 2008 delle autorità belghe.

    (6)  La manodopera assunta da VCG è aumentata tra il 2002 e il 2005, passando da 3 999 a 5 299 addetti prima di scendere nuovamente a 4 929 e attorno a 4 800 addetti, rispettivamente nel 2006 e nel 2007.

    (7)  I lavoratori che lasciano l’impresa sono stati assunti sostanzialmente dalle seguenti tre imprese della zona: Volvo Trucks, Arcelor e Eandis/Electrabel.

    (8)  La formazione necessaria è determinata in base alla consueta prassi di VCG, rilevata in occasione di casi precedenti.

    (9)  Nel quadro del corso di robotica, ad esempio, sono previste sedici ore di formazione per partecipante. Questo numero di ore risulta necessario per consentire ai lavoratori di servirsi dei robot correttamente e in tutta sicurezza, raggiungendo lo stesso livello di efficienza attuale. Grazie all’aiuto concesso dalle autorità fiamminghe, VCG ha accettato di portare il numero di ore di formazione a 24. Questa formazione più spinta conferisce maggiori attrattive ai lavoratori che ne beneficiano sul mercato dell’occupazione.

    (10)  Ad esempio, come avviene ogniqualvolta si procede all’allestimento di una nuova piattaforma, un certo numero di lavoratori che svolgono funzioni centrali devono essere inviati presso Volvo in Svezia, per apprendervi il funzionamento dettagliato della piattaforma, affinché siano in grado di trasmettere successivamente queste conoscenze agli altri lavoratori di Volvo Cars Gent. Le autorità belghe sostengono che l’aiuto consentirà a VCG di inviare in Svezia un maggior numero di lavoratori rispetto allo stretto necessario per far funzionare a pieno regime la piattaforma EUCD. Inoltre, l’impresa manderà in Svezia anche lavoratori che non hanno mai partecipato ad alcuna formazione per attività centrali, anziché riservare questa formazione a dipendenti che già dispongono di tale esperienza.

    (11)  Come le autorità belghe avevano già esposto nella lettera del 7 luglio 2007.

    (12)  Regolamento (CE) n. 68/2001, considerando 11.


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