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Document 32008D0568

Decisione del Consiglio, del 24 giugno 2005 , relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

GU L 181 del 10.7.2008, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/568/oj

Related international agreement

10.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/57


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 2005

relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

(2008/568/PESC)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

(1)

Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(2)

A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con la Confederazione svizzera un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

(3)

Tale accordo dovrebbe essere approvato,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. LUX


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10.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/58


TRADUZIONE

ACCORDO

tra la Confederazione svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, e

L’UNIONE EUROPEA, di seguito «l’UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

in seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO CHE la Confederazione svizzera e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE la Confederazione svizzera e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra la Confederazione svizzera e l’UE;

RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e al materiale della Confederazione svizzera e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra la Confederazione svizzera e l’UE;

CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Al fine di soddisfare l’obiettivo di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

Articolo 2

Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).

Articolo 3

Ai fini del presente accordo, si intende per «UE» il Consiglio dell’Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «la Commissione europea»).

Articolo 4

Ciascuna parte:

a)

protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall’altra parte o con essa scambiate;

b)

assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12;

c)

si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata;

d)

non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi, o ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell’originatore.

Articolo 5

1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all’altra parte, «la parte ricevente».

2.   Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

3.   Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.

Articolo 6

Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell’articolo 3, istituisce un’organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.

Articolo 7

1.   Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.

Articolo 8

Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche e convenute di comune accordo sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 9

1.   Ai fini del presente accordo

a)

per l’UE:

tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles

tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2;

b)

per la Confederazione svizzera:

tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del ministero degli Affari esteri e trasmessa, tramite la missione della Svizzera presso l’Unione europea, al seguente indirizzo:

Missione della Svizzera presso l’Unione europea

Registry Officer

Place du Luxembourg 1

B-1050 Bruxelles

2.   Se necessario, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l’UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio. Per quanto riguarda la Confederazione svizzera, questa corrispondenza può essere trasmessa tramite la missione della Svizzera presso l’Unione europea.

Articolo 10

Il Segretario di Stato del Dipartimento federale degli Affari esteri della Confederazione svizzera e i Segretari Generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 11

Ai fini dell’attuazione del presente accordo:

1.

Le autorità nazionali per la sicurezza della Confederazione svizzera (Dipartimento federale di giustizia e polizia, Ufficio federale di polizia, Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, Difesa — Stato maggiore del Comandante delle Forze armate, sicurezza delle informazioni e protezione degli impianti) che agiscono a nome del governo della Confederazione svizzera e sotto la sua autorità, sono responsabili dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite alla Confederazione svizzera ai sensi del presente accordo.

2.

L’Ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio (di seguito, «l’Ufficio di sicurezza del SGC»), sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.

3.

La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

Articolo 12

Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d’intesa fra i quattro uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.

Articolo 13

Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

Articolo 14

Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.

Articolo 15

Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

Articolo 16

Tutte le divergenze tra le parti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti stesse.

Articolo 17

1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.

2.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto nel paragrafo 1.

Articolo 18

Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall’altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 aprile 2008, in due copie ciascuna in lingua inglese.

Per la Confederazione svizzera

Per l’Unione europea

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