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Document 32008D0484
2008/484/EC: Commission Decision of 20 June 2008 on the prolongation of certain State aid decisions (notified under document number C(2008) 2883) (Text with EEA relevance)
2008/484/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2008 , sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato [notificata con il numero C(2008) 2883] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/484/CE: Decisione della Commissione, del 20 giugno 2008 , sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato [notificata con il numero C(2008) 2883] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 164 del 25.6.2008, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 164/43 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 2008
sulla proroga di talune decisioni in materia di aiuti di Stato
[notificata con il numero C(2008) 2883]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/484/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 87 e 88,
considerando quanto segue:
(1) |
La validità del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1), del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (2), e del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (3), è stata prorogata fino al 30 giugno 2008 dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione (4). La validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 è stata prorogata fino al 30 giugno 2008, mediante decisione della Commissione 2007/72/CE del 20 dicembre 2006 (5). |
(2) |
In considerazione del fatto che l’adozione e la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regolamento generale di esenzione per categoria (6), che sostituisce i suddetti regolamenti, è prevista in una data successiva al 30 giugno 2008, è necessario prorogare la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 per un periodo di tempo limitato in modo da prevedere un opportuno periodo di transizione fino all’entrata in vigore del regolamento generale di esenzione per categoria, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatte salve le opportune misure di cui al punto 107, terzo trattino, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 del 4 marzo 2006 (7), accettate da tutti gli Stati membri, la validità delle decisioni della Commissione che autorizzano regimi di aiuti di Stato a norma del regolamento (CE) n. 2204/2002, del regolamento (CE) n. 70/2001 o del regolamento (CE) n. 68/2001 prima dell'entrata in vigore della presente decisione è prorogata fino al 30 settembre 2008.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Essa si applica a decorrere dal 1o giugno 2008.
Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2008.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1040/2006 (GU L 187 dell’8.7.2006, pag. 8).
(2) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.
(3) GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1040/2006.
(4) GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85.
(5) GU L 32 del 6.2.2007, pag. 180.
(6) GU C 210 dell’8.9.2007, pag. 14.
(7) GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13.