Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0433

    2008/433/CE: Decisione della Commissione, del 10 giugno 2008 , che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali [notificata con il numero C(2008) 2709] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 151 del 11.6.2008, p. 55–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogato da 32009R1151

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/433/oj

    11.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 151/55


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 10 giugno 2008

    che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali

    [notificata con il numero C(2008) 2709]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/433/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 23 aprile 2008 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) veniva notificato che olio di girasole originario dell’Ucraina risultava contaminato da elevati livelli di oli minerali. Tale contaminazione da oli minerali è stata in seguito confermata in diverse partite di olio di girasole greggio originario dell’Ucraina importate nella Comunità nel corso degli ultimi mesi. L’olio di girasole contenente livelli elevati di oli minerali non è idoneo al consumo umano e viene pertanto considerato a rischio. La fonte della contaminazione è ancora ignota.

    (2)

    La Commissione europea ha ripetutamente sollecitato le autorità ucraine a fornire informazioni in merito all’origine della contaminazione e ai provvedimenti presi per prevenirla in futuro. Alle autorità ucraine sono state inoltre chieste garanzie circa l’attuazione di misure efficaci volte a verificare, attraverso adeguati campionamenti ed analisi, l’eventuale presenza di oli minerali nelle partite di olio di girasole spedite dall’Ucraina e destinate alla Comunità europea.

    (3)

    In Ucraina sono in corso indagini per individuare la fonte della contaminazione. Le autorità ucraine si sono inoltre impegnate a istituire un adeguato sistema di controllo in grado di certificare che tutte le partite di olio di girasole esportate nella Comunità europea non contengano livelli di oli minerali tali da rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano. Alla Commissione non sono tuttavia ancora pervenute informazioni dettagliate in merito a tale sistema di controllo. È opportuno che la Commissione valuti il sistema di controllo e certificazione in modo da verificarne la precisione e l’affidabilità per garantire così che l’olio di girasole esportato nella Comunità non contenga livelli di oli minerali tali da rendere l’olio di girasole inidoneo al consumo umano. Occorre garantire che l’olio di girasole non venga esportato nella Comunità fino all’istituzione del sistema di controllo e certificazione nonché fino alla sua valutazione e approvazione da parte della Commissione. La valutazione del sistema di controllo e certificazione sarà effettuata sulla base delle informazioni dettagliate fornite dalle autorità ucraine.

    (4)

    In seguito alla richiesta della Commissione europea che fossero valutati i rischi di contaminazione da oli minerali dell’olio di girasole, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (AESA) pubblicava una dichiarazione sulla contaminazione da oli minerali dell’olio di girasole esportato dall’Ucraina, contenente le valutazioni del Comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JECFA), secondo le quali i livelli di tossicità sono diversi a seconda del tipo di olio minerale. L’AESA riteneva che, dai risultati delle analisi effettuate sull’olio di girasole contaminato proveniente dall’Ucraina, si potesse dedurre che l’olio minerale presente doveva essere ad alta viscosità. In base alle stime sull’esposizione, l’EFSA concludeva che, sebbene indesiderabile per il consumo umano, l’esposizione dell’olio di girasole contaminato da olio minerale ad alta viscosità non sarebbe stata, in questo caso, preoccupante per la sanità pubblica. Ma, poiché la fonte della contaminazione non è stata ancora identificata con certezza, si presume che esistano rischi legati alla presenza di livelli inaccettabilmente elevati di olio minerale nell’olio di girasole.

    (5)

    Dato il rischio elevato, è opportuno che, anche dopo l’accettazione da parte della Commissione del sistema di controllo e di certificazione, gli Stati membri controllino le partite di olio di girasole e verifichino che il livello di oli minerali sia conforme a quanto dichiarato nel certificato. Tale doppio controllo è necessario e giustificato per garantire ulteriormente l’accuratezza e l’affidabilità del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine. Le spese per effettuare tali controlli sono a carico dell’operatore responsabile dell’importazione. Gli Stati membri attraverso il RASFF informeranno la Commissione dei risultati negativi. Ogni tre mesi andranno riferiti alla Commissione i risultati positivi. Tale obbligo d’informazione è necessario per permettere una verifica delle misure.

    (6)

    L’articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie urgenti per alimenti e mangimi importati da un paese terzo al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l’ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dai singoli Stati membri.

    (7)

    In attesa della valutazione e dell’approvazione del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine, è opportuno che non venga effettuata nessuna importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali.

    (8)

    Gli Stati membri sono stati informati del caso di contaminazione e hanno preso opportune misure per ritirare l’olio di girasole contaminato e i prodotti alimentari contenenti olio di girasole contaminato già immessi nel mercato, come raccomandato dalla Commissione europea attraverso il RASFF.

    (9)

    Data l’urgenza, in attesa della riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, e dopo aver informato le autorità dell’Ucraina, la Commissione adottava la decisione 2008/388/CE, del 23 maggio 2008, che subordina a particolari condizioni l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali (2), in conformità alla procedura di cui all’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002.

    (10)

    I provvedimenti di cui sopra andranno confermati e modificati per quanto riguarda i costi dei controlli effettuati dalle competenti autorità degli Stati membri.

    (11)

    È pertanto opportuno abrogare e sostituire la decisione 2008/388/CE.

    (12)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Gli Stati membri vietano l’importazione di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, classificato con il codice NC 1512 11 91 o 1512199010 (di seguito denominato «olio di girasole»), se la partita di olio di girasole non è corredata di un certificato valido che attesti l’assenza di livelli inaccettabili di oli minerali e se non è accompagnata dai risultati di campionamenti e analisi tesi a rilevare l’eventuale presenza di oli minerali.

    2.   Il certificato di cui al paragrafo 1 è valido per l’importazione di partite di olio di girasole nella Comunità solo se il campionamento e l’analisi della partita e il rilascio del certificato sono stati effettuati dopo la valutazione e l’approvazione ufficiale, da parte della Commissione europea, del sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine.

    3.   Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali notificherà agli Stati membri le informazioni dettagliate sul sistema di controllo e certificazione istituito dalle autorità ucraine nonché l’approvazione ufficiale dello stesso da parte della Commissione.

    4.   Gli Stati membri prendono le opportune misure relative al campionamento e alle analisi da effettuare all’importazione su ogni partita di olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, corredata di un certificato valido, per garantire che la partita contenga livelli di oli minerali conformi a quanto dichiarato nel certificato.

    Essi informano la Commissione dei risultati sfavorevoli attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. I risultati favorevoli sono notificati alla Commissione con frequenza trimestrale;

    5.   Gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti atti a garantire che l’olio di girasole originario dell’Ucraina, o proveniente da tale paese, e che non soddisfi i requisiti della presente decisione non sia commercializzato a fini di alimentazione umana o animale.

    6.   Gli Stati membri faranno sì che le spese per attuare quanto disposto ai punti 4. e 5. siano sostenute dagli operatori responsabili dell’importazione.

    Articolo 2

    La decisione 2008/388/CE viene abrogata.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

    (2)  GU L 136 del 24.5.2008, pag. 43.


    Top