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Document 32008D0415
2008/415/EC: Commission Decision of 28 May 2008 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat avian influenza in the United Kingdom in 2007 (notified under document number C(2008) 2169)
2008/415/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2008 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 2169]
2008/415/CE: Decisione della Commissione, del 28 maggio 2008 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007 [notificata con il numero C(2008) 2169]
GU L 146 del 5.6.2008, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 146/17 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2008
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l’influenza aviaria nel Regno Unito nel 2007
[notificata con il numero C(2008) 2169]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(2008/415/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi di urgenza. A norma dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità ai costi di certe misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(2) |
L’articolo 3 bis, paragrafo 3 della decisione 90/424/CEE fissa le norme relative alla percentuale dei costi sostenuti dagli Stati membri compensabili con il contributo finanziario della Comunità. |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2), a seguito della modifica della decisione 90/424/CEE apportata dalla decisione 2006/53/CE (3), non copre più l’influenza aviaria. È quindi necessario che la presente decisione stabilisca espressamente che l’erogazione del contributo finanziario al Regno Unito è subordinata al rispetto di determinate norme stabilite da detto regolamento. |
(4) |
Nel 2007 nel Regno Unito sono stati registrati focolai di influenza aviaria. L’insorgenza di tale malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio zootecnico della Comunità. In risposta a tali focolai il Regno Unito ha adottato misure di lotta a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE. |
(5) |
Il Regno Unito ha adempiuto a tutti gli obblighi tecnici ed amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, e all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE, nonché all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(6) |
Il 13 dicembre 2007 esso ha trasmesso alla Commissione i dati relativi alle spese sostenute e ha continuato a fornire tutte le informazioni necessarie sulle spese di indennizzo e sulle spese operative. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario dalla Comunità al Regno Unito
1. Il Regno Unito può beneficiare di un contributo finanziario della Comunità a copertura delle spese che tale Stato membro ha sostenuto a seguito dell’adozione nel 2007 delle misure di lotta contro l’influenza aviaria di cui all’articolo 3 bis, paragrafo 2 della decisione 90/424/CEE.
2. Ai fini della presente decisione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 5, gli articoli 7 e 8, l’articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, e l’articolo 10 del regolamento (CE) n. 349/2005.
Articolo 2
Destinatario
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.
(3) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37.