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Document 32008D0353

    2008/353/CE: Decisione della Commissione, del 29 aprile 2008 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid [notificata con il numero C(2008) 1644] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 117 del 1.5.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/2010; abrogato da 32010D0206 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/353/oj

    1.5.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 117/45


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 aprile 2008

    che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid

    [notificata con il numero C(2008) 1644]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2008/353/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, nel gennaio 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla Nippon Soda Co. Ltd. la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ciflufenamid nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/636/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (2)

    Nel giugno 2003 la Francia ha ricevuto dalla Société occitane de fabrications et de technologies una richiesta relativa al FEN 560. La decisione 2004/131/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (3)

    Nel dicembre 2003 la Francia ha ricevuto una richiesta dalla società Enhold B.V. relativa al flonicamid (precedente denominazione: IKI-220). La decisione 2004/686/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima ai requisiti sui dati e sulle informazioni di cui agli allegati II e III di tale direttiva.

    (4)

    La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti prescritti dalla direttiva.

    (5)

    Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati, in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione progetti di relazione di valutazione il 30 gennaio 2006 (ciflufenamid), il 18 febbraio 2005 (FEN 560), il 24 maggio 2005 (flonicamid), rispettivamente.

    (6)

    In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. L'esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

    (7)

    Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all'eventuale iscrizione del ciflufenamid, del FEN 560 e del flonicamid all'allegato I.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ciflufenamid, FEN 560 e flonicamid per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2008.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

    (2)  GU L 221 del 4.9.2003, pag. 42.

    (3)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 34.

    (4)  GU L 313 del 12.10.2004, pag. 21.


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