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Document 32008D0162
2008/162/EC: Commission Decision of 26 February 2008 amending Decision 2006/601/EC on emergency measures regarding the non-authorised genetically modified organism LL RICE 601 in rice products (notified under document number C(2008) 743) (Text with EEA relevance)
2008/162/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2008 , che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2008) 743] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2008/162/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2008 , che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso [notificata con il numero C(2008) 743] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 52 del 27.2.2008, p. 25–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2010; abrog. impl. da 32010D0315
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006D0601 | sostituzione | articolo 2 | 20080226 | |
Modifies | 32006D0601 | sostituzione | articolo 3 | 20080226 | |
Modifies | 32006D0601 | sostituzione | articolo 6 | 20080226 | |
Modifies | 32006D0601 | sostituzione | ART5.1 | 20080226 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32010D0315 | 08/06/2010 |
27.2.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 52/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 26 febbraio 2008
che modifica la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso
[notificata con il numero C(2008) 743]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/162/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2), stabiliscono che nessun alimento o mangime geneticamente modificato possa essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente a detto regolamento. L'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime geneticamente modificato può essere autorizzato a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull'ambiente, che non fuorvia il consumatore o l'utilizzatore e che non differisce dall'alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali. |
(2) |
L'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie d'emergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo con lo scopo di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati. |
(3) |
In ragione della presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, la decisione 2006/601/CE della Commissione, del 5 settembre 2006, che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso (3), ha imposto agli Stati membri di consentire l'immissione sul mercato di taluni prodotti a base di riso originari degli Stati Uniti soltanto qualora la partita sia accompagnata da una relazione analitica originale rilasciata da un laboratorio accreditato e attestante che il prodotto non contiene riso geneticamente modificato LL RICE 601 e di procedere sistematicamente alle campionature e analisi ufficiali su ciascuna partita di prodotti specifici provenienti dagli Stati Uniti prima che siano immessi in commercio. |
(4) |
Il 5 ottobre 2007 il dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) ha pubblicato i risultati della propria indagine relativa in particolare alla presenza di «LL RICE 601» in campioni di riso USA destinato al commercio. Pur non essendo stato possibile accertare gli esatti meccanismi di contaminazione, dagli accertamenti è emerso che la contaminazione con «LL RICE 601» è attribuibile a una fonte limitata. |
(5) |
La «US Rice federation» (Federazione del settore del riso degli Stati Uniti) ha adottato un piano volto a eliminare il «LL RICE 601» dai canali di esportazione degli Stati Uniti. Tale piano prevede di sottoporre le sementi ad analisi prima della semina nonché lo svolgimento di controlli documentari e analitici presso i punti di consegna del raccolto del 2007. Solo alcuni aspetti di tale piano sono soggetti a disposizioni regolamentari in alcuni Stati degli USA. È quindi opportuno assicurare che tutte le spedizioni di riso provenienti dagli Stati Uniti d'America importate verso l'Unione europea siano soggette a tale piano. |
(6) |
In data 9 novembre 2007 l'USDA ha presentato alla Commissione una proposta di protocollo in base alla quale i prodotti rientranti nel campo d'applicazione della decisione 2006/601/CE sono soggetti a campionatura ufficiale da parte della Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) e analizzati tramite il metodo «P35S:BAR», menzionato dalla decisione 2006/601/CE, in un laboratorio che partecipa con successo al relativo programma di prove di idoneità gestito dalla GIPSA. In base a tale protocollo le consegne di tale prodotto sarebbero accompagnate dall'originale di una relazione analitica nonché da una lettera intestata della GIPSA certificante che non è stata accertata la presenza di «LL RICE 601». |
(7) |
Il coinvolgimento ufficiale della GIPSA, così come descritto nella proposta di protocollo, assicura le garanzie necessarie riguardo alla qualità dei controlli svolti. Di conseguenza non si ritiene più necessario che gli Stati membri procedano a campionature e analisi obbligatorie ufficiali presso i punti di entrata nella Comunità. |
(8) |
Tali misure devono essere riviste entro sei mesi per valutare, alla luce dei loro effetti e dell'esperienza acquisita in relazione alle attuali prescrizioni in materia di test, se siano ancora necessarie. |
(9) |
La decisione 2006/601/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(10) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/601/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Condizioni per la prima immissione sul mercato 1. Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto se la partita di tali prodotti è corredata dai seguenti documenti:
2. Nel caso di partita frazionata, le copie dei documenti di cui al paragrafo 1 accompagnano ciascuna parte della partita frazionata fino alla fase della vendita all'ingrosso compresa. Le copie sono autenticate dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo il frazionamento.» |
2) |
L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Altre misure di controllo 1. In relazione ai prodotti di cui all'articolo 1 presentati all'importazione o già presenti sul mercato, gli Stati membri adottano misure appropriate, compresa la campionatura casuale e l'analisi condotte secondo quanto specificato nell'allegato I, al fine di verificare l'assenza del riso geneticamente modificato “LL RICE 601”. Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi. 2. Entro il 26 luglio 2008 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite dei prodotti di cui all'articolo 1.» |
3) |
All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Tutti i costi relativi al rilascio dei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono a carico dell'operatore del settore alimentare responsabile della partita o del suo rappresentante.» |
4) |
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Riesame delle misure Le misure di cui alla presente decisione sono riesaminate entro il 26 agosto 2008.» |
5) |
Nel titolo dell'allegato la dicitura «Allegato» è sostituita dalla dicitura «Allegato I.». |
6) |
Il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato II. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2008.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).
(2) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1981/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 99).
(3) GU L 244 del 7.9.2006, pag. 27. Decisione modificata dalla decisione 2006/754/CE della Commissione (GU L 306 del 7.11.2006, pag. 17).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Protocollo relativo alla campionatura e all'analisi delle spedizioni di riso a grani lunghi prima dell'esportazione dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità europea
Campionatura. Ciascuna partita di riso a grani lunghi originario degli Stati Uniti destinata a essere esportata verso l'Europa è ufficialmente campionata dalla Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration (GIPSA) dell'USDA conformemente alle procedure di campionatura in vigore. Tali procedure sono elencate nel manuale Rice Inspection Handbook, Chapter 2, Sampling edito dalla GIPSA.
Le dimensioni del campione globale originale sono conformi alla raccomandazione 2004/787/CE della Commissione. Il personale del GIPSA prepara un lotto rappresentativo di 2,5 kg di campione composito per il laboratorio d'analisi e conserva un campione identico di 2,5 kg a fini di archivio. La GIPSA applica un sigillo al campione di laboratorio e registra il numero di riferimento del sigillo.
Analisi Il soggetto che ha richiesto il servizio trasmette il campione sigillato a uno dei laboratori di analisi commerciali elencati di seguito, che partecipano con successo al programma di idoneità del riso LibertyLink gestito dalla GIPSA: http://archive.gipsa.usda.gov/rdd/llriceprof.pdf Ciascun laboratorio analizza delle serie di campioni corrispondenti al livello di individuazione verificato per raggiungere un livello di individuazione pari allo 0,01 %.
Il laboratorio registra il numero di sigillo, rompe il sigillo e analizza quattro campioni di 240 grammi prelevati del campione di laboratorio singolo. Si procede a un'estrazione per ciascun campione. Si procede a due analisi PCR per ciascuna estrazione utilizzando il metodo 35S:BAR messo a punto dalla Bayer CropScience e verificato dalla GIPSA e dal CCR. Il risultato dell'analisi relativa al lotto è considerato negativo solo se i risultati ottenuti per tutti i campioni sono negativi.
Relazioni Il laboratorio riferisce i risultati e il numero di sigillo GIPSA nella propria relazione analitica e li comunica al soggetto che ha richiesto il servizio. Il richiedente presenta la relazione analitica all'ufficio GIPSA che ha raccolto i campioni del lotto. La GIPSA rilascia la seguente certificazione e la trasmette al richiedente:
“La GIPSA ha proceduto alla campionatura ufficiale del lotto di riso (specificare l'identificazione del lotto) e ha applicato il numero di sigillo (indicare numero di sigillo). Il laboratorio (indicare nome del laboratorio), partecipante al programma di idoneità relativo al riso LibertyLink gestito dalla GIPSA, ha analizzato un campione identificato dal numero di sigillo summenzionato tramite il metodo verificato 35S:BAR, e non ha individuato riso ‘LibertyLink’. La relazione analitica è allegata al presente documento.” »