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Document 32008A1202(01)
Commission opinion of 27 November 2008 in application of Article 7 of Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council as regards a prohibition measure adopted by the Hungarian authorities in respect of an electric planer bearing the trademark BRISTOOL ENGLAND MD-2007-136 (Text with EEA relevance)
Parere della Commissione, del 27 novembre 2008 , in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità ungheresi nei confronti di una piallatrice elettrica di marca BRISTOOL ENGLAND MD-2007-136 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Parere della Commissione, del 27 novembre 2008 , in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità ungheresi nei confronti di una piallatrice elettrica di marca BRISTOOL ENGLAND MD-2007-136 (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU C 307 del 2.12.2008, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.12.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 307/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 2008
in applicazione dell'articolo 7 della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un provvedimento di divieto adottato dalle autorità ungheresi nei confronti di una piallatrice elettrica di marca BRISTOOL ENGLAND MD-2007-136
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2008/C 307/01)
1. Notifica delle autorità ungheresi
L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 98/37/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, dispone che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie affinché le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica tale direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purché siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.
L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva stabilisce che se uno Stato membro constata che macchine munite della marcatura «CE», utilizzate conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso deve prendere tutte le misure necessarie per ritirare tali macchine dal mercato, vietarne la commercializzazione, la messa in servizio o l'uso, oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro è tenuto a informare immediatamente la Commissione di ogni misura in questo senso adottata, indicandone la motivazione.
In data 23 luglio 2007, le autorità ungheresi hanno notificato alla Commissione europea un provvedimento di divieto riguardante la commercializzazione di una piallatrice elettrica portatile di marca BRISTOOL ENGLAND, tipo BT/PL 822-902. Il fabbricante della macchina è Jiangsu Jinding Electric Tools Group Co. Ltd., Huangli Town, Changzhou, Jiangsu 213151, in Cina, e la macchina è distribuita da TESCO-GLOBAL Inc., Kinizsi út 1-3., H-2040 Budaörs.
La documentazione trasmessa alla Commissione europea comprendeva i seguenti documenti:
— |
certificato n. AM50046679 0001, del 29 luglio 2004, rilasciato da TÜV Rheinland Product Safety GmbH, Am Grauen Stein, D-51105, Colonia, relativo alla piallatrice elettrica tipo DB-82X2B, |
— |
una dichiarazione di Jiangsu Jinding Electric Tools, Cina, del 16 febbraio 2006, attestante che la piallatrice elettrica tipo DB-82X2B è equivalente alla voce 3036, |
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una dichiarazione di Bristool Trade Cooperation, Fernley, Nevada, Stati Uniti, del 15 dicembre 2006, attestante che la voce 3036 è equivalente alla piallatrice elettrica tipo BT/PL 822-902 oggetto della misura ungherese. |
Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della suddetta direttiva, la Commissione, consultate le parti interessate, è tenuta a dichiarare se considera giustificato il provvedimento. Se la Commissione ritiene il provvedimento giustificato ne informa gli Stati membri affinché questi possano prendere opportune misure nei confronti della macchina in questione, secondo quanto prescritto all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Motivi addotti dalle autorità ungheresi
Il provvedimento adottato dalle autorità ungheresi si basava sulla mancata conformità della piallatrice elettrica ai seguenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza indicati nell'allegato I della direttiva 98/37/CE (con riferimento alle specifiche delle norme armonizzate europee EN 60745-1:2003 — «Sicurezza degli utensili portatili a motore elettrico — Parte 1: Norme generali» ed EN 60745-2-14 — «Sicurezza degli utensili portatili a motore elettrico — Parte 2-14: Requisiti specifici per le piallatrici»).
1.2.2. Dispositivi di comando
La macchina era priva degli elementi tecnici per evitare contatti con gli organi rotanti nonché della protezione contro il funzionamento accidentale. Inoltre, il commutatore può essere bloccato mentre la macchina è in funzione.
1.5.1. Alimentazione elettrica
Insufficiente resistenza elettrica dell'isolamento rinforzato: si sono verificate scariche elettriche a un livello di voltaggio inferiore alla soglia prescritta tra parti metalliche accessibili e parti in tensione, con conseguente rischio di folgorazione.
1.5.6. Rischi d'incendio
Durante il test la macchina si è incendiata, ha emesso fumo e fiamme e ha poi cessato di funzionare.
1.7.3. Marcatura
La macchina non riportava né il nome e l'indirizzo del fabbricante né l'anno di fabbricazione.
1.7.4. Istruzioni
Le istruzioni per l'uso non contenevano una serie di informazioni, necessarie al funzionamento sicuro della macchina.
3. Parere della Commissione
In data 15 novembre 2007, la Commissione scriveva a TESCO-GLOBAL Inc., che aveva firmato la dichiarazione CE di conformità, invitandola a comunicare le sue osservazioni in merito al provvedimento adottato dalle autorità ungheresi.
In data 15 novembre 2007, la Commissione scriveva inoltre a TÜV Rheinland, Colonia, che aveva rilasciato un certificato di conformità per una piallatrice elettrica tipo DB-82X2B, di cui era stata attestata l'equivalenza alla piallatrice elettrica tipo BT/PL 822-902, oggetto della misura ungherese.
In data 3 dicembre 2007, TÜV Rheinland confermava di aver rilasciato il certificato per la piallatrice elettrica tipo DB-82X2B e attestava che il certificato era valido solo fino a marzo 2007. Tale ente non poteva confermare che la piallatrice elettrica tipo BRISTOOL ENGLAND BT/PL 822-902 fosse equivalente alla piallatrice elettrica tipo DB-82X2B e negava di aver mai provato o certificato il tipo BT/PL 822-902.
In data 11 dicembre 2007, TESCO GLOBAL Inc. rispondeva affermando di non contestare il provvedimento delle autorità ungheresi e di aver distrutto le giacenze delle piallatrici elettriche in questione.
Alla luce della documentazione disponibile e delle osservazioni delle parti interessate, la Commissione ritiene che le autorità ungheresi abbiano dimostrato che i macchinari oggetto della misura restrittiva non soddisfano i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza sopra descritti. Tale non-conformità comporta gravi rischi per le persone che usano la macchina in questione.
Di conseguenza, seguita la procedura prescritta, la Commissione emette il parere che il provvedimento adottato dalle autorità ungheresi sia giustificato.
Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2008.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente